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Sequestro per equivalente e successiva confisca dei beni - Applicabilità - Effetti

L’amministratore giudiziario di un’azienda oggetto di sequestro per equivalente dei beni chiede all’Agenzia delle Entrate una serie di chiarimenti in merito agli obblighi tributari e agli adempimenti dichiarativi fiscali di diversi periodi e se questi debbano essere onorati dall’imprenditore destinatario del procedimento o dall’amministrazione giudiziaria o, ancora, se potranno estinguersi per confusione ex art. 1253 del Codice civile. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 70/E del 29 ottobre 2020, precisa che si estinguono per confusione i debiti erariali emersi dalle dichiarazioni fiscali precedenti il sequestro, connessi ai beni successivamente acquisiti dallo Stato. Le altre pendenze, invece, restano a carico di chi ha subìto la misura cautelare. All’amministrazione giudiziario spetta il compito di presentare le dichiarazioni dei redditi per l’intero periodo del sequestro nonché versare i relativi tributi.

Il Tribunale del riesame, con un provvedimento del 2019, confermava il sequestro preventivo per equivalente dei beni. Anche la Corte di Appello ribadiva la confisca disposta in primo grado del patrimonio della ditta individuale, divenuta definitiva nel 2020. La stessa Corte di Appello disponeva la cancellazione del vincolo del sequestro gravante sull’azienda e autorizzava la vendita, perfezionata per atto notarile nel 2020.
Il soggetto istante precisa, inoltre, che l’imprenditore ha predisposto e fatto trasmettere la dichiarazione fiscale per l’anno 2017 e per l’anno 2018; lui stesso ha predisposto e trasmesso la dichiarazione dei redditi per l’anno 2018 nel 2019 dalla quale emergono imposte da pagare Irpef, non versate per incapienza delle disponibilità finanziarie aziendali. Dovendo procedere alla predisposizione del riparto finale e del regolamento dei debiti a carico dell’amministrazione giudiziaria, fra cui quelli tributari, lo stesso amministratore giudiziario pone una serie di quesiti all’Agenzia delle Entrate:

  • i debiti per imposte scaturenti dalle dichiarazioni fiscali relative agli anni solari precedenti al sequestro, ossia fino al 2017 incluso, devono essere pagate dall’imprenditore che le ha dichiarate o invece devono essere incluse fra i debiti aziendali da pagare da parte dell’amministrazione giudiziaria o da intendersi estinte per confusione?;
  • si dovrà procedere alla rettifica della dichiarazione fiscale presentata per l’intero periodo d’imposta 2018, ricalcolando il reddito del solo periodo d’imposta successivo al sequestro, anche se quella precedente non è stata presentata, oppure bisognerà trasmettere due distinte dichiarazioni rettificative una per ciascuno dei periodi ante e post sequestro?
  • quali sono le obbligazioni tributarie e gli adempimenti dichiarativi fiscali relativi alla frazione dell’ultimo periodo d’imposta fino alla data in cui è divenuta definitiva la confisca? E quali obblighi dichiarativi ai fini reddituali scaturenti dalla vendita dell’azienda perfezionata successivamente alla definitività delle confisca?;
  • i debiti tributari scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi dell’impresa relative ai periodi post sequestro 2018 e 2019 e 2020, anche se non onorati tempestivamente, devono essere pagati dall’amministrazione giudiziaria oppure potranno estinguersi per confusione ex art. 1253 Codice civile?

Ai sequestri preventivi si applicano le disposizioni del Decreto legislativo n. 159 del 2011 (‘Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione’). L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 114/E del 31 agosto 2017, ha precisato che l’articolo 50, comma 2, del Codice delle leggi antimafia regola una particolare ipotesi di estinzione dell’obbligazione tributaria. ‘Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’art. 1253 c.c.’. Affinché si verifichi tale effetto estintivo devono sussistere particolari presupposti: la definitività della confisca; il venir meno della pluralità dei soggetti del rapporto obbligatorio, con conseguente riunione della qualità di debitore e di creditore nello stesso soggetto (lo Stato-Erario). Inoltre, sempre secondo il medesimo documento di prassi, la confusione si riferisce ai soli crediti di natura erariale, restando esclusi gli altri (ad esempio, quelli per Ires o Irpef).

In pendenza di sequestro, dunque, l’amministratore giudiziario deve:

  • presentare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta anteriore a quello in cui è stata adottata la misura cautelare, per le quali non sia scaduto il relativo termine di presentazione alla data di consegna dei beni;
  • determinare, in via provvisoria, il reddito dei beni sequestrati;
  • presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta interessati dall’amministrazione giudiziaria e versare le relative imposte.

Nel momento in cui, all’esito del procedimento cautelare, la confisca definitiva comporti, con effetto retroattivo alla data del sequestro, il consolidarsi del patrimonio in capo allo Stato-Erario:

  • si estingueranno per confusione tutti i crediti erariali maturati (e non estinti) per Irpef (o Ires) sino all’adozione del provvedimento di sequestro, connessi al patrimonio acquisito in quanto derivanti dai redditi che lo stesso ha prodotto in capo al soggetto che ha subito la misura cautelare.
  • successivamente a tale data, seppure con effetto che retroagisce dalla confisca definitiva, ricordato che il soggetto passivo d’imposta diviene lo Stato, mancando il presupposto soggettivo per l’imposizione, detti tributi non saranno dovuti. Restano, invece, esclusi dall’effetto estintivo i crediti Irap, Iva o relativi alle ritenute per i quali, quindi, non viene meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio.

In riferimento ai quesiti formulati si avrà che:

  • i debiti per imposte (Irpef) scaturenti dalle dichiarazioni fiscali relative agli anni solari precedenti al sequestro (nel caso di specie fino al 2017 incluso), si intendono estinti per confusione sempre se inerenti o comunque derivanti dai beni poi acquisiti al patrimonio dello Stato e nel limite del loro valore. I restanti debiti restano a carico del soggetto (o dei soggetti) che hanno subito il sequestro;
  • l’amministratore giudiziario è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi (riferiti ai beni oggetto di sequestro) relativa all’intero periodo d’imposta in cui è stata attuata la misura cautelare (2018), con versamento dei relativi tributi e/o imposte;
  • in merito al periodo d’imposta in cui è divenuta definitiva la confisca, ivi inclusa la frazione compresa tra il suo inizio e la definitività della confisca stessa, ai fini reddituali non sussiste alcun obbligo dichiarativo. Ciò vale anche in riferimento alla vendita dell’azienda avvenuta dopo che la confisca è diventata definitiva;
  • i debiti tributari (Irpef), scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi dell’impresa relative ai periodi di imposta intercorrenti tra il sequestro e la confisca definitiva, ove non tempestivamente onorati, non sono più dovuti.

Tra i debiti tributari trovano posto anche gli interessi maturati per il ritardato/omesso versamento.


(Vedi risoluzione n. 70 del 2020)
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