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Chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del Patent Box

È dedicata alle nuove modalità di fruizione dell’agevolazione Patent box la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 29 ottobre 2020. Terminata la consultazione pubblica e recepiti gli orientamenti degli operatori del settore, a seguito della consultazione pubblica avviata lo scorso 10 febbraio, l’Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti sul nuovo regime di autoliquidazione del Patent box che prevede una parziale detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali relativi ad attività di ricerca e sviluppo. Il documento fornisce soluzioni interpretative sulle nuove modalità di fruizione del Patent box, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 4 del decreto Crescita (Decreto legge n. 34/2019) che consente, in caso di utilizzo diretto del bene immateriale, di autoliquidare l’agevolazione spettante in dichiarazione, previa predisposizione di idonea documentazione e di determinare in maniera autonoma il beneficio spettante, con l’indicazione diretta in dichiarazione.
L’obiettivo della ‘novella legislativa’ è quello di facilitare e rendere più celere la fruizione dell’agevolazione Patent box da parte del contribuente e di rinviare alla successiva fase di controllo il confronto con l’Amministrazione finanziaria. Ulteriore novità della nuova norma è la previsione di un meccanismo premiale che introduce un’esimente sul fronte sanzionatorio per dichiarazione infedele, in caso di rettifica del reddito agevolabile in sede di controllo, purché il corredo informativo predisposto superi il vaglio del giudizio di idoneità previsto dalla medesima norma.

Il documento di prassi amministrativa illustra le caratteristiche del regime opzionale del Patent box che prevede una parziale detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali utilizzati nelle attività di ricerca e sviluppo del contribuente. La disciplina del Patent box può essere analizzata ante e post decreto Crescita. Nella ante in tutte le ipotesi di utilizzo diretto del bene, la fruizione del beneficio è subordinata alla preventiva sottoscrizione di un accordo (cd ruling obbligatorio) con l’Agenzia delle Entrate mentre, in caso di concessione in uso del bene o di plusvalenze realizzate in ambito infragruppo, l’accordo con il Fisco è solo una mera facoltà (cd ruling facoltativo).
Il nuovo regime di autoliquidazione OD, esercitata ai sensi dell’articolo 4 del decreto Crescita, consente, in tutti i casi di utilizzo diretto del bene, in alternativa all’accordo con il Fisco, di autoliquidare il beneficio in dichiarazione, a patto che il contribuente predisponga il set informativo richiesto.
Dall’idoneità della documentazione discende un effetto premiale nell’eventualità di una successiva verifica del contributo economico in sede di controllo. La fruizione del beneficio è frazionata nell’arco temporale di tre anni.
Dunque, possiamo dire che nelle ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale, la predisposizione della documentazione costituisce una condizione per l’accesso al nuovo Regime di autoliquidazione OD. In tutte le altre ipotesi di utilizzo, la predisposizione del set documentale non costituisce un presupposto per poter procedere in autoliquidazione, ma piuttosto la condizione per godere dell’esimente sanzionatoria, laddove la documentazione sia ritenuta idonea in esito all’attività di controllo.
La circolare fornisce poi chiarimenti sull’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e indicazioni operative sul rapporto tra l’opzione Patent box e l’opzione di autoliquidazione OD. Le due opzioni, entrambe irrevocabili e rinnovabili, hanno una diversa durata: mentre l’opzione Patent box ha una durata quinquennale, quella OD ha una durata annuale. Inoltre, la sussistenza di un’opzione Patent box è condizione necessaria e sufficiente per l’accesso al regime agevolativo, mentre la sussistenza di entrambe è necessaria per beneficiare del regime di autoliquidazione OD e godere dei relativi effetti. Inoltre, l’opzione OD va comunicata entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione o nel maggior termine di 90 giorni, in caso di dichiarazione tardiva.

L’Agenzia fornisce soluzioni interpretative sulle condizioni e sugli effetti del regime ‘fai-da-te’, anche nelle ipotesi di rinuncia alle procedure di ruling pendenti e per coloro che hanno già autoliquidato negli esercizi pregressi.
La circolare chiarisce i documenti che il contribuente è tenuto a predisporre per consentire il riscontro, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della corretta determinazione della quota di reddito escluso. Il contribuente che intende rinunciare alla procedura di Patent box, compresa la rinuncia all’istanza di rinnovo di un accordo già concluso, deve comunicare, entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta in corso alla data del 1°maggio 2019, o entro il maggior termine di 90 giorni, in caso di dichiarazione tardiva, tramite Pec o raccomandata a/r indirizzata all’Ufficio presso il quale è incardinata la trattazione dell’istanza, l’espressa e irrevocabile volontà di rinunciare alla prosecuzione della stessa. Il contribuente che abbia espresso e comunicato tale volontà deve altresì predisporre il set documentale che supporti la ricostruzione del beneficio in relazione a ciascuno di tali periodi e comunicarne il possesso nella medesima dichiarazione dei redditi.
La rinuncia alla procedura di Patent box non può essere di tipo parziale ovvero limitata ad alcuni beni immateriali tra quelli che rientrano nel perimetro del ruling. Qualora il contribuente decida di rinunciare alle procedure di Patent box attivate successivamente all’entrata in vigore del decreto Crescita, tale contribuente potrà optare per il regime di autoliquidazione OD a partire dal periodo di imposta in cui ha deciso di rinunciare alla procedura.

La documentazione idonea di cui all’articolo 4 del decreto Crescita è costituita da un documento, articolato in due sezioni, A e B, i cui contenuti esprimono i principali momenti in cui idealmente si sviluppa il processo di determinazione del reddito agevolabile.
Quanto indicato nella sezione A serve a fornire al Fisco gli elementi conoscitivi necessari per comprendere il contesto organizzativo, funzionale e di rischio del contribuente, con un focus particolare sulle funzioni aziendali coinvolte nella gestione e nell’utilizzo dei beni immateriali oggetto di richiesta agevolativa.
La sezione B contiene informazioni di tipo contabile e fiscale necessarie per consentire il riscontro della corretta quantificazione del beneficio espresso come variazione in diminuzione nei modelli dichiarativi.

La circolare infine illustra le modalità di fruizione del beneficio da parte di micro, piccole e medie imprese (PMI). Tra di esse, di particolare rilievo appare quella che consente a tali categorie di imprese di modulare e adattare il set informativo, costituente la documentazione, alle caratteristiche organizzative, dimensionali e ai sistemi di rilevazione contabile adottati. Prevista anche la possibilità di predisporre un set informativo semplificato, purché in grado di fornire informazioni equipollenti a quelle previste.


(Vedi circolare n. 28 del 2020)
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