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Modifiche al Superbonus e ai bonus diversi dal Superbonus - Misure anti-frode - Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E del 27 maggio 2022, ha fornito chiarimenti sulle novità in materia di Superbonus e altri bonus edilizi come pure sulla cessione dei crediti d’imposta, sul visto di conformità e attestazione di congruità delle spese.

Novità in materia di Superbonus e Bonus diversi dal Superbonus

La legge di Bilancio 2022 ha modificato l’articolo 119 del decreto legge Rilancio prevedendo l’obbligo del visto di conformità per l’utilizzo del Superbonus nella dichiarazione dei redditi e specificando i prezzari da adottare per l’asseverazione/attestazione di congruità della spesa, ai fini dell’esercizio dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Obbligo del visto di conformità per l’utilizzo del Superbonus in dichiarazione

L’obbligo del visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, richiesta per fruire del Superbonus mediante la cessione del credito o lo sconto in fattura, viene esteso anche al caso in cui il contribuente fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi. Tale obbligo è tuttavia escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente o tramite sostituto d’imposta.

Sono detraibili le spese sostenute per l’apposizione del visto anche qualora il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi. Se l’apposizione del visto è assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, ai fini della fruizione della detrazione, è necessario che le spese concernenti l’apposizione del visto relativo al Superbonus siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo, in quanto solo queste ultime sono detraibili.

Ambito di applicazione temporale

La circolare n. 16/E/2021 ha chiarito che l’obbligo di apposizione del visto di conformità per la fruizione del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche, degli esercenti arti e professioni, delle imprese individuali, di società ed enti commerciali si applica alle fatture emesse a partire dal 12 novembre 2021.

È stata la legge di Bilancio 2022 ad introdurre l’obbligo di apposizione del visto di conformità a decorrere dal 1°gennaio 2022 dopo l’abrogazione del Dl n. 157/2021 che lo aveva introdotto.

Asseverazione/attestazione di congruità della spesa e prezzari

Per l’asseverazione della congruità delle spese, richiesta al fine di fruire del Superbonus, occorre far riferimento, oltre ai prezzari previsti dal dm 6 agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal ministero della Transizione ecologica il quale, con il decreto 14 febbraio 2022, ha stabilito ‘i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici’.

I criteri individuati per valutare la congruità della spesa degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, anche rientranti nel Superbonus, previsti dal citato dm 6 agosto 2020, ‘devono ritenersi applicabili’ anche: agli interventi di riduzione del rischio sismico; agli interventi di pulitura o tinteggiatura finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti; agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Ambito di applicazione temporale

Il decreto del ministero della Transizione ecologica del 2022 si applica:

  • agli interventi, per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, se la richiesta di tale titolo è presentata successivamente al 15 aprile 2022;
  • agli interventi, per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, iniziati successivamente al 15 aprile 2022.

Per tutti gli interventi ammessi alle agevolazioni è possibile utilizzare non solo i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, ma anche i prezzari individuati nel dm 6 agosto 2020.

Novità in materia di sconto in fattura e cessione del credito

La legge di Bilancio 2022 ha modificato la disciplina del decreto Rilancio in materia di ‘Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali’.

Proroga dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito

Anche per le spese sostenute negli anni dal 2022 al 2024 è possibile fruire delle detrazioni spettanti per gli interventi che consentono di accedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito. Per gli interventi rientranti nel Superbonus, la facoltà di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito viene estesa ai lavori effettuati fino al 31 dicembre 2025.

Obbligo del visto di conformità e dell’attestazione di congruità della spesa

L’obbligo di apposizione del visto di conformità vale anche per i Bonus diversi dal Superbonus, in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. I tecnici abilitati attestano la congruità dei prezzi facendo riferimento, oltre ai prezzari previsti dal dm 6 agosto 2020, anche ai valori stabiliti dal citato decreto del ministero della Transizione ecologica.

Tra le spese detraibili trovano posto anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione prevista per ciascuna tipologia di intervento.

Fatta eccezione per il Bonus facciate non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spese per:

  • le opere, già classificate come ‘attività di edilizia libera’;
  • gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10 mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.

Visto di conformità

L’obbligo del visto di conformità riguarda i dati relativi alla documentazione e deve attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Analogamente al Superbonus, il visto di conformità è rilasciato dai soggetti autorizzati. Tra le spese detraibili ci sono quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità che possono formare oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Qualora l’apposizione del visto sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, ai fini della fruizione della detrazione, occorre che le spese concernenti l’apposizione del visto relativo ai Bonus diversi dal Superbonus siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime sono detraibili.

Il decreto Milleproroghe ha inoltre disposto che la detrazione per le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, si applica anche alle spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

Attestazione di congruità della spesa

I tecnici abilitati attestano la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del comma 13-bis dell’art. 119 decreto Rilancio, modificato dalla legge di Bilancio 2022, facendo riferimento, oltre ai prezzari individuati dal dm 6 agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal decreto del ministero della Transizione ecologica del 14 febbraio 2022. Per i Bonus diversi dal Superbonus tale ultimo decreto si applica:

  • agli interventi per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, se la richiesta di tale titolo è presentata successivamente al 15 aprile 2022;
  • agli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo iniziati successivamente al 15 aprile 2022.

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni in parola e possono formare oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, al pari delle altre spese detraibili.

Le spese per il rilascio di tali attestazioni rientrano nei massimali specifici per ogni intervento. Nel caso di realizzazione di diversi interventi il costo sostenuto per le prestazioni professionali deve essere imputato ad ogni singolo interventi in relazione alla prestazione svolta.

Il decreto Milleproroghe ha stabilito che la detrazione per le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni in argomento, ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, si applica anche alle spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

Esonero dal visto di conformità e dall’attestazione di congruità della spesa

L’esonero dal visto di conformità e dall’attestazione di congruità della spesa riguarda esclusivamente gli interventi ammessi alle detrazioni ‘cedibili o scontabili’ diversi dal Superbonus. Tale esonero riguarda gli interventi ‘minori’ di edilizia libera, a prescindere dal relativo importo, e tutti gli altri interventi, non in edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10 mila euro.

Fanno eccezione gli interventi che rientrano nel Bonus facciate per i quali è sempre previsto l’obbligo dell’attestazione di congruità della spesa in caso di cessione del credito o di sconto in fattura, a nulla rilevando che si tratti di un intervento in edilizia libera o di importo non superiore a 10 mila euro.

La circolare precisa che gli adempimenti richiesti dalle discipline agevolative riguardanti i Bonus diversi dal Superbonus, come ad esempio l’attestazione di congruità delle spese, restano necessari, sia in caso di fruizione diretta della detrazione che in caso di cessione del credito d’imposta, in quanto disciplinati da normative specifiche.

Nelle ipotesi di esonero prima descritte, l’invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, priva di visto di conformità e dell’attestazione della congruità della spesa, può essere effettuato direttamente dal contribuente o da un intermediario delegato. Il contribuente è chiamato ad attestare che gli interventi rientrano fra quelli di edilizia libera o di importo inferiore a 10 mila euro.

Per verificare il limite dell’importo di 10 mila euro occorre considerare tutte le spese agevolabili riferite agli interventi oggetto del titolo abilitativo relativo alla medesima unità immobiliare, a prescindere da quanti sono i beneficiari della detrazione. Se negli interventi sono contemplati anche quelli di edilizia libera vanno considerati anche questi valori. Dunque i 10 mila euro si riferiscono all’intervento complessivamente considerato.

Ambito di applicazione temporale

L’esonero dal visto di conformità e dall’attestazione della congruità delle spese per interventi agevolabili di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10 mila euro può ritenersi applicabile alle spese sostenute dal 12 novembre 2021.

Non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità e di attestazione della congruità della spesa in capo a quei contribuenti che abbiano assolto il pagamento della fattura e stipulato l’accordo per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente al 12 novembre 2021. Due sono le ipotesi che si possono verificare:

  • se prima del 12 novembre 2021 è stata sostenuta la spesa e stipulato l’accordo per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, a prescindere dalla data della trasmissione della comunicazione → l’obbligo di visto e asseverazione non sussiste per i Bonus diversi dal Superbonus;
  • se la spesa è stata sostenuta dal 12 novembre 2021, a prescindere dalla data di conclusione dell’accordo e di trasmissione della comunicazione → l’obbligo di visto e asseverazione non sussiste per i Bonus diversi dal Superbonus se si tratta di interventi in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10 mila euro, fatta eccezione del Bonus facciate.

Estensione dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura agli interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali

Tra gli interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura ci sono quelli volti al recupero del patrimonio edilizio attraverso la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. A decorrere dallo scorso 1°gennaio, con riferimento alle detrazioni spettanti per la realizzazione o per l’acquisto di box pertinenziali il contribuente può optare:

  • per la cessione del credito corrispondente alle rate residue di detrazione non fruite relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021;
  • per lo sconto in fattura o per la cessione del credito con riferimento agli importi versati a decorrere dal 2022.

La detrazione spetta anche al futuro acquirente di un box pertinenziale a patto che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione siano stati registrati il preliminare di acquisto o il contratto definitivo.

Controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate

Dopo l’abrogazione del decreto legge n. 157/2021 la legge di Bilancio 2022 ha introdotto nel decreto Rilancio l’articolo 122-bis recante ‘Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi’.

All’Agenzia delle Entrate viene dunque permesso di sospendere l’efficacia delle comunicazioni delle opzioni di cessione dei crediti o di sconto in fattura che presentano profili di rischio ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.

Modifiche alla cessione del credito di cui agli articoli 121 e 122 del decreto Rilancio

Decreto Sostegni-ter - Periodo dal 27 gennaio al 25 febbraio 2022

Con lo scopo di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche - in linea con quanto previsto dal decreto legge n. 157/2021, le cui disposizioni sono state recepite nella legge di Bilancio 2022 - l’articolo 28 del decreto legge Sostegni-ter ha modificato gli articoli 121 e 122 del decreto Rilancio, eliminando la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima, con riferimento al Superbonus, ai Bonus diversi dal Superbonus e ai Bonus anti-Covid.

L’articolo 28 è stato abrogato dal decreto Frodi che, dal 26 febbraio 2022 ha introdotto alcune deroghe a tale divieto. Successivamente, la legge di conversione del decreto Sostegni-ter ha abrogato il decreto Frodi, facendone salvi gli effetti e riproducendone le disposizioni ivi contenute.

Ne deriva che, in base a quanto previsto dall’articolo 28 del decreto Sostegni-ter, vigente dal 27 gennaio al 25 febbraio 2022, la cessione del credito poteva avvenire una sola volta, senza altre cessioni ‘a catena’.

Dunque, i beneficiari delle detrazioni potevano cedere il relativo credito ad altri soggetti ma questi non potevano a loro volta farlo e ciò anche in caso di sconto in fattura praticato dai fornitori.

Tuttavia il secondo comma dell’articolo 28 ha previsto un regime transitorio, in virtù del quale i crediti che - alla data del 7 febbraio 2022 - erano stati precedentemente oggetto di sconto in fattura o cessione del credito potevano essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Questa disciplina transitoria operava in relazione ai crediti ceduti per i quali - precedentemente alla data del 7 febbraio 2022 - fosse stata validamente trasmessa la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di tale data. Tali crediti potevano essere oggetto esclusivamente di un'ulteriore cessione, che poteva essere effettuata dal 7 febbraio 2022.

In considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, tale data è stata prorogata al 17 febbraio 2022 con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione alle Entrate sia stata validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022.

Decreto Frodi e legge di conversione del decreto Sostegni-ter - A decorrere dal 26 febbraio 2022

Con lo scopo di consentire la cessione dei crediti, seppur in numero minore e di contrastare le frodi l’articolo 1 del decreto Frodi ha abrogato l’articolo 28, comma 1, del decreto Sostegni-ter, modificando ancora gli articoli 121 e 122 del decreto Rilancio. La legge di conversione del decreto Sostegni-ter ha, successivamente, abrogato il decreto Frodi riproducendo, senza soluzione di continuità, le disposizioni dallo stesso introdotte.

L’articolo 28 del decreto Sostegni-ter ha modificato gli articoli 121 e 122 del decreto Rilancio, prevedendo il divieto di cessione ulteriore alla prima con riferimento al Superbonus, ai Bonus diversi dal Superbonus e ai Bonus anti-Covid, fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario o di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

In altri termini, a partire dal 26 febbraio 2022 la cessione del credito può essere effettuata tre volte: la prima a favore di chiunque e le due ulteriori a favore di determinati soggetti ‘qualificati’ ossia banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Dal 26 febbraio 2022 si applica, pertanto, la seguente disciplina:

  • in caso di comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, l’impresa che ha effettuato i lavori può cedere il credito ad un cessionario, il quale può a sua volta cedere il credito acquisito esclusivamente a favore di una banca, un intermediario finanziario, una società appartenente ad un gruppo bancario o ad un’impresa di assicurazione; quest’ultimo può cedere, per l’ultima volta, il credito acquisito ad uno dei soggetti indicati dalla norma;
  • in caso di comunicazione dell’opzione per la cessione del credito, il cessionario può ulteriormente cedere il credito acquisito esclusivamente a favore di un soggetto previsto dalla norma in commento (ovvero banca, intermediario finanziario …); quest’ultimo può cedere il credito acquisito, per l’ultima volta, ad uno dei soggetti indicati dalla norma in esame.
Continuano a trovare applicazione la disciplina transitoria e la nullità dei contratti eventualmente stipulati in violazione del divieto delle cessioni plurime.

Alla luce della normativa vigente è possibile effettuare cessioni secondo le seguenti modalità:

  • in caso di prime comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito:
    • se trasmesse entro il 16 febbraio 2022, è possibile effettuare una cessione a qualsiasi soggetto, più due ulteriori cessioni a soggetti ‘qualificati’;
    • se trasmesse dal 17 febbraio 2022:
      • in caso di cessione del credito, è possibile effettuare soltanto due ulteriori cessioni a soggetti ‘qualificati’; ciò in quanto la comunicazione della cessione effettuata dal 17 febbraio 2022 va intesa come la prima cessione effettuata a qualsiasi soggetto;
      • in caso di sconto in fattura, è possibile effettuare una cessione a qualsiasi soggetto, più due ulteriori cessioni a soggetti ‘qualificati’;
    • in caso di comunicazioni, successive alla prima, delle opzioni per la cessione del credito:
      • se trasmesse entro il 16 febbraio 2022, è possibile effettuare una cessione a qualsiasi soggetto, più due ulteriori cessioni a soggetti ‘qualificati’;
      • se trasmesse dal 17 febbraio 2022, è possibile effettuare soltanto due ulteriori cessioni a soggetti ‘qualificati’; ciò in quanto la comunicazione della cessione effettuata dal 17 febbraio 2022 va intesa come cessione effettuata a qualsiasi soggetto.

      Per quanto concerne le comunicazioni, prime o successive alla prima, trasmesse entro il 16 febbraio 2022, si ritiene opportuno estendere la disciplina più favorevole, in termini di numero di cessioni consentite, prevista ‘a regime’ dal decreto Frodi.

      Inoltre, l’articolo 28 del decreto Sostegni-ter ha inserito nell’articolo 121 del decreto Rilancio il comma 1-quater, secondo cui i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla ‘prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate’. Il citato comma 1-quater prevede inoltre che al credito ceduto è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

      Ne deriva che:

      • in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni;
      • in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, il credito non può essere successivamente ceduto parzialmente.

      Il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell’ammontare delle rate stesse, inibendone quindi un loro frazionamento.

      In altre parole, il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24. Le singole rate, invece, non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.

      La circolare evidenzia, inoltre, che l’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito può essere esercitata in relazione a ciascun stato di avanzamento lavori (SAL) che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e il primo SAL deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento complessivo.

      Per espressa previsione di legge il comma 1-quater si applica alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. Pertanto, ai crediti derivanti dalle suddette comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2022 non si applicano il divieto di cessione parziale e la tracciatura, in caso di cessione dei crediti successive alla prima opzione.

      Decreto Energia e decreto Aiuti - Decorrenza dal 1°maggio 2022

      Il decreto Energia ha modificato l’art. 121 del decreto Rilancio, inserendo la possibilità per le banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle cessioni possibili, di effettuare un’ulteriore cessione, esclusivamente a favore dei soggetti con i quali hanno stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

      La nuova misura trova applicazione con riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate alle Entrate a partire dal 1°maggio 2022.

      Per effetto di ciò, il primo cessionario del credito d’imposta oppure il cessionario del fornitore che ha applicato lo sconto ha la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a gruppi bancari, di imprese di assicurazione.

      Successivamente l’articolo 14 del decreto Aiuti ha previsto la possibilità per le banche ovvero per le società appartenenti ad un gruppo bancario di effettuare una cessione a favore dei soggetti clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, anche se non è esaurito il numero delle possibili cessioni.

      Per effetto di tale disposizione, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere il credito direttamente ai correntisti che siano clienti professionali, senza la necessità che sia previamente esaurito il numero di cessioni a favore dei soggetti ‘qualificati’. Resta fermo il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

      Per evitare la compresenza di regimi diversi anche per brevi periodi e semplificare l’applicazione delle nuove regole, il decreto Aiuti ha previsto che le nuove disposizioni si applicano alle prime cessioni e agli sconti in fattura comunicati alle Entrate a partire dal 1°maggio 2022.

      Disposizioni relative alle modalità e ai termini per l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito

      L’Agenzia delle Entrate ha ridefinito le modalità e i termini per l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dal decreto Sostegni-ter.

      Con il provvedimento dello scorso 3 febbraio il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate, nonché le istruzioni e le specifiche tecniche, che tengono conto delle novità introdotte in relazione agli interventi per i quali sono esercitabili le opzioni e all’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione. Il modello di comunicazione e le specifiche tecniche sono stati adeguati per gestire tutte le fattispecie di cessione delle rate residue di detrazione non fruite. È stato previsto che per le spese sostenute nel 2021 e per quelle residue del 2020, la comunicazione deve essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.

      L’articolo 10-quater del decreto Sostegni-ter, inserito in sede di conversione, ha previsto che per ‘le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all’art. 121 del decreto Rilancio, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle Entrate entro il 29 aprile 2022’.

      Il comma 2-bis dello stesso articolo, inserito in fase di conversione del decreto Energia, prevede che, ‘per l’anno 2022, i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere alle Entrate la comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022’.

      Misure sanzionatorie e polizze di assicurazione della responsabilità civile

      L’articolo 28 del decreto Sostegni-bis ha riprodotto l’articolo 2, comma 2, del decreto Frodi, inserendo nell’articolo 119 del decreto Rilancio il comma 13-bis. 1, il quale prevede che sia punito, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50 mila a 100 mila euro, il tecnico abilitato che nelle asseverazioni/attestazioni espone il falso, omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o attesta falsamente la congruità delle spese. La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri. Tale previsione si applica per le asseverazioni/attestazioni previste sia per il Superbonus che per i Bonus diversi dal Superbonus.

      Inoltre i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

      L’obbligo della stipula della polizza assicurativa si considera comunque rispettato se è stato stipulato:

      • un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500 mila euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
      • ovvero, in alternativa, un contratto di assicurazione specifico con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro.

      Ne deriva che il professionista può, in alternativa, stipulare un contratto di assicurazione:

      • per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni;
      • per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500 mila euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista qualora non risulti capiente rispetto al valore degli interventi sottostanti alle asseverazioni e attestazioni rilasciate;
      • specifico, ossia dedicato alla sottoscrizione di asseverazioni o attestazioni relative agli interventi rientranti nel Superbonus, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiori a 500 mila euro.

      Tali disposizioni trovano applicazione con riferimento alle attestazioni e asseverazioni sottoscritte dal 26 febbraio 2022. Per i Bonus diversi dal Superbonus la stipula della polizza non è richiesta.

      Utilizzo di crediti sottoposti a sequestro penale

      L’articolo 28-ter del decreto Sostegni-ter ha riproposto l’articolo 3 del decreto Frodi, prevedendo che l’utilizzo dei crediti d’imposta di cui ai predetti articoli 121 e 122 del decreto Rilancio, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, possa avvenire una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121 del medesimo decreto Rilancio, previsti per compensare tali crediti, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo.

      Significa che per l’intera durata del sequestro restano sospesi i termini per l’utilizzo del credito d’imposta o delle quote residue.

      Inoltre, per la medesima durata restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dal Fisco nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto Rilancio.

      All’Agenzia delle Entrate spetta il compito di effettuare il monitoraggio sull’utilizzo del credito d’imposta. Tale misura si applica ai crediti sottoposti a sequestri in corso al 26 febbraio 2022.

      Indicazione dei contratti collettivi nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture

      Per assicurare condizioni di lavoro adeguate nel settore dell’edilizia e accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro l’articolo 28-quater del decreto Sostegni-ter ha inserito nella legge di Bilancio 2022 il provvedimento che prevede per determinati lavori edili il riconoscimento a patto che nell’atto di affidamento dei lavori sia indicato che gli stessi sono eseguiti nel rispetto dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriale, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il contratto collettivo applicato deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Questa novità si applica alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70 mila euro. Il limite dimensionale va parametrato al valore dell’opera complessiva e non più soltanto alla parte di lavori edili.

      Significa, in altre parole, che il soggetto-datore di lavoro che esegue interventi di importo superiore a 70 mila euro è tenuto ad indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

      L’obbligo di inserire l’indicazione dei contratti collettivi deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato tramite un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto.

      I commissionari dei lavori edili interessati dalla disciplina sono unicamente quelli che, in relazione all’esecuzione degli interventi agevolati, si sono avvalsi di lavoratori dipendenti. Sono esclusi dalla disciplina gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari o da soci di società di persone o di capitali.

      Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi. La mancata indicazione non comporta, tuttavia, il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.

      Tali disposizioni si applicano ai contribuenti che fruiscono delle seguenti agevolazioni: Superbonus, recupero del patrimonio edilizio, interventi di efficienza energetica, recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, adozione di misure antisismiche, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, eliminazione di barriere architettoniche, credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, bonus mobili e bonus verde.

      Per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture l’Agenzia delle Entrate può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, dell’Inps e delle Casse edili.


      (Vedi circolare n. 19 del 2022)
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