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Istituzione dei codici tributo per il versamento del contributo straordinario contro il caro bollette

L’articolo 37 del decreto legge ‘Taglia-prezzi’ (Dl n. 21/2022) ha istituito un contributo straordinario a carico degli operatori del settore energetico che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita, l’attività di produzione di energia elettrica o di gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale o di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

L’extragettito a carico di queste società è stato pensato per contenere gli aumenti dei prezzi e delle tariffe del settore energetico a carico delle imprese e delle famiglie.

Il contributo va versato nella misura del 40%, a titolo di acconto, entro il prossimo 30 giugno e, per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 17 giugno 2022, ha definito gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo.

Per consentire il versamento, tramite il modello F24, del contributo in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 29/E del 20 giugno 2022, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • ‘2710’ denominato ‘Contributo straordinario contro il caro bollette - ACCONTO - art. 37, comma 1, del decreto legge n. 21/2022’;
  • ‘2711’ denominato ‘Contributo straordinario contro il caro bollette - SALDO - art. 37, comma 1, del decreto legge n. 21/2022’;
  • ‘1939’ denominato ‘Contributo straordinario contro il caro bollette - INTERESSI - art. 37, comma 1, del decreto legge n. 21/2022’;
  • ‘8939’ denominato ‘Contributo straordinario contro il caro bollette - SANZIONE - art. 37, comma 1, del decreto legge n. 21/2022’.


(Vedi risoluzione n. 29 del 2022)
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