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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare del forte aumento dei prezzi dei carburanti, il decreto legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 15 luglio 2022 ha esteso il credito d’imposta previsto dal decreto ‘Taglia-prezzi’ alle spese sostenute per gli acquisti di benzina e gasolio effettuati nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca.

Entro la fine del 2022 il credito d’imposta va utilizzato in compensazione mediante modello F24, oppure va ceduto ma per intero a terzi.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 48/E del 14 settembre 2022, ha istituito il codice tributo ‘6967’ al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola, mediante modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria.

Il nuovo codice tributo ‘6967’ è denominato ‘Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) - art. 3-bis del decreto legge n. 50/2022’.


(Vedi risoluzione n. 48 del 2022)
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