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Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione

Con la legge n. 130 del 31 agosto 2022 il legislatore ha previsto nuove disposizioni in materia di giustizia e di processi tributari. In particolare, l’articolo 5 disciplina la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione.

I contribuenti che non sono risultati totalmente soccombenti nei giudizi di merito hanno la possibilità di definire, in via agevolata, le controversie fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dello scorso 16 settembre, ha approvato il modello di domanda per la definizione agevolata delle liti fiscali e ha definito le modalità ed i termini per il versamento del quantum dovuto.

Il provvedimento precisa che: il pagamento deve avvenire in un’unica soluzione; per ciascuna controversia va effettuato un distinto versamento; non è consentito il pagamento rateale; è esclusa la compensazione.

Per consentire il versamento tramite il modello F24 delle suddette somme l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 50/E del 23 settembre 2022, ha istituito una serie di codici tributo da esporre nella sezione ‘ERARIO’ esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importo a debito versati’, per i quali il documento di prassi amministrativa riporta le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento.


(Vedi risoluzione n. 50 del 2022)
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