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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini

L’articolo 31, comma 1, del decreto legge Sostegni-bis ha previsto in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini, un credito d’imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1°giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

Lo stesso articolo 31, al comma 4, stabilisce che il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo di 20 milioni di euro annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola, tramite mod. F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 52/E del 23 settembre 2022, ha istituito il codice tributo ‘6981’ denominato ‘credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini - art. 31 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73’.
(Vedi risoluzione n. 52 del 2022)

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