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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri per navi minori in acque lagunari

Il decreto legge n. 103/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2021, ha riconosciuto a favore delle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all’esercizio dell’attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari, per l’anno 2022, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone dovuto per tale anno per le concessioni medesime.

Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in un’unica quota annuale e l’eventuale quota residua non è riportabile agli anni successivi.

Il decreto interministeriale Min. Infrastrutture-Mef del 7 giugno 2022 ha stabilito le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta. In particolare ha previsto che ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 sia presentato esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate.

Inoltre, lo stesso decreto interministeriale prevede che al min. delle Infrastrutture spetta il compito di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese concessionarie ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso.

Tramite il cassetto fiscale ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile.

Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 78/E del 16 dicembre 2022, ha istituito il codice tributo ‘6999’ denominato ‘credito d’imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari - articolo 2-bis del decreto legge n. 103/2021’.


(Vedi risoluzione n. 78 del 2022)
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