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Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 26/E del 26 giugno 2026, ha provveduto ad istituire nuove causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali. L’istituzione delle nuove causali contributo è stata chiesta dall’Inps con le note n. 65628 del 15 maggio 2026 e n. 74538 del 16 giugno 2026. Le nuove causali contributo sono:
- ‘EBOP’ denominata ‘ENBITALIA OPN (ENBITALIA OPN)’;
- ‘SANL’ denominata ‘Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa SANILAV (SANILAV)’;
- ‘EBON’ denominata ‘Ente Bilaterale (EBICON)’;
- ‘EIMP’ denominata ‘Ente Bilaterale Imprese Private (EBIP)’;
- ‘CARE’ denominata ‘Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa al SSN (INNOVACARE)’.
(Vedi risoluzione n. 26 del 2026)
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Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di conciliazione su atti di recupero dei crediti indebitamente compensati
Con la risoluzione n. 25/E del 26 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito 31 codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di conciliazione mediante modello F24. In base all’articolo 38-bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 600 l’Agenzia delle Entrate può emanare appositi atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione, in tutto o in parte. I nuovi codici (per la loro conoscenza si rimanda al documento di prassi amministrativa) dovranno essere utilizzati per versare le somme dovute a seguito di conciliazione per recuperare i crediti non spettanti indebitamente utilizzati.
In sede di compilazione del modello F24 i codici tributo vanno esposti nella sezione ‘Erario’ esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’.
(Vedi risoluzione n. 25 del 2026)
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Tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni - Risposte a quesiti
Con la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori precisazioni, attraverso lo schema della domanda-risposta, in merito all’applicazione delle agevolazioni concernenti la tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni previsto dalla legge di Bilancio 2026.
Per i lavoratori dipendenti privati è stata introdotta un’imposta sostitutiva pari al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti nel triennio 2024-2026.
Per il 2026 la manovra in parola prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota al 15%, alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.
Il documento di prassi amministrativa fa seguito alle indicazioni fornite con la circolare n. 2/E/2026 con cui la stessa Agenzia delle Entrate aveva precisato il perimetro delle agevolazioni in discorso.
Il comma 7 della legge di Bilancio ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024-2026, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 5%.
Tale imposta sostitutiva del 5% si applica anche agli incrementi retributivi relativi alle indennità erogate mensilmente connesse allo svolgimento della mansione, in quanto riconducibili alla retribuzione ordinaria.
Nel caso in cui gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL siano riconosciuti al dipendente a titolo di superminimo o di altri analoghi elementi retributivi, non previsti dalla contrattazione collettiva, ma riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, il beneficio si applica comunque, in considerazione dell’analoga funzione economica e della natura retributiva dei predetti istituti.
L’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 5%, prevista dalla manovra 2026, si applica anche agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie, alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli Ccnl e al trattamento aggiuntivo eventualmente riconosciuto dai singoli Ccnl per la festività soppressa del 4 novembre.
I commi 10 e 11 della legge di Bilancio 2026 hanno introdotto, per l’anno in corso, un’imposta sostitutiva del 15%, con riferimento alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni. Il giorno di riposo settimanale può essere diverso dalla domenica. L’imposta sostitutiva in commento si applica alla maggiorazione che sia prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente.
Nel caso di lavoro supplementare svolto dal lavoratore in regime di part-time verticale l’agevolazione trova applicazione solo in caso di lavoro nel giorno di riposo, mentre non si applica nel caso di lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche, per il quale sono previste maggiorazioni ad hoc dal contratto collettivo nonché dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.
La circolare precisa che l’imposta sostitutiva pari al 15%, prevista dai commi 10 e 11 della legge di Bilancio 2026, si applica all’intera retribuzione corrisposta al lavoratore anche per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo.
Per quanto concerne le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e al lavoro a turni, considerato che tali indennità remunerano una condizione di disponibilità del lavoratore, il quale accetta una limitazione della propria libertà personale e organizzativa, l’imposta sostitutiva si applica anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa.
L’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 15%, prevista dalla legge di Bilancio 2026, si applica anche all’indennità di pernottamento, prevista dall’articolo 117 del CCNL Credito.
Il documento di prassi amministrativa specifica che entrambe le imposte sostitutive, quella del 5% e del 15%, non trovano applicazione nell’ipotesi in cui non vi sia un CCNL applicato dal datore di lavoro.
Con riferimento al regime speciale per i lavoratori impatriati, nonché con riferimento agli incentivi per docenti e ricercatori, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40/E/2024, ha precisato che il predetto regime si applica ai redditi prodotti in Italia. Gli incrementi retributivi e le indennità devono essere assoggettati alle imposte sostitutive per l’intero ammontare, senza tenere conto delle riduzioni previste dalle norme agevolative. Resta fermo che, qualora il lavoratore rinunci espressamente all’applicazione dell’imposta sostitutiva, gli incrementi retributivi concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti nella misura ridotta prevista dalla norma.
(Vedi circolare n. 3 del 2026)
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Procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche con riferimento alle ipotesi di mutuo oggetto di frazionamento in quote
Al fine di fornire indicazioni volte ad agevolare un’uniformità di trattamento sul territorio nazionale, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 23/E del 19 giugno 2026, fornisce chiarimenti in merito all’istituto della cancellazione semplificata di ipoteca e della relativa disciplina.
Nelle prassi operative di vari Uffici dei registri immobiliari sono state riscontrate difformità che attengono i casi in cui la cancellazione semplificata riguarda l’estinzione di un’obbligazione creditizia relativa a un contratto di mutuo oggetto di frazionamento, senza che sia intervenuto accollo da parte dell’acquirente della quota immobiliare gravata da garanzia.
Ai sensi dell’articolo 2847 c.c. l’iscrizione ipotecaria conserva il suo effetto per 20 anni dalla sua data; tale effetto cessa qualora l’iscrizione non sia rinnovata prima della scadenza del relativo termine. Inoltre, l’ipoteca si estingue per mancata rinnovazione entro il citato termine ventennale, per estinzione dell’obbligazione oppure mediante cancellazione dell’iscrizione.
Il decreto legge n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007, ha introdotto nell’ordinamento una significativa semplificazione del procedimenti di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui e finanziamenti concessi da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria.
Tale norma ha disposto che l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da mutui e finanziamenti si estingue automaticamente alla data di estinzione dell’obbligazione garantita. In tal caso, il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e trasmette al conservatore dei registri immobiliari la relativa comunicazione entro 30 giorni dalla stessa data; decorso tale termine, il conservatore procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca.
Con questo intervento il legislatore ha previsto una ipotesi alternativa a quella ordinaria ventennale, di perenzione legale dell’iscrizione ipotecaria che si realizza per effetto dell’estinzione dell’obbligazione. Quest’ultima, infatti, determina non solo l’estinzione dell’ipoteca sotto il profilo sostanziale, ma anche la cessazione della sua efficacia come iscrizione nei registri immobiliari.
Questo procedimento non richiede la redazione di una nota né la presentazione di un titolo formale e si conclude mediante annotazione della comunicazione relativa alla quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione; inoltre, la cancellazione semplificata non è assoggettata al pagamento di tributi.
La cancellazione semplificata su mutui oggetto di frazionamento
La legge finanziaria del 2008 ha disposto l’estensione del procedimento semplificato alle cancellazioni di ipoteca relative a mutui ‘accollati a seguito di frazionamento’.
Il frazionamento di mutuo consente la suddivisione del finanziamento e della correlata garanzia ipotecaria in una pluralità di quote autonome, ciascuna riferita a una specifica porzione immobiliare catastalmente identificata. La fattispecie si colloca nell’ambito dei mutui concessi nel settore edile, dove al fine di una più agevole commercializzazione delle unità immobiliari, si procede al frazionamento del finanziamento e della relativa garanzia gravante sul complesso immobiliare. Questo comporta che ciascuna unità immobiliare risulta gravata da una quota autonoma del debito e dalla corrispondente frazione della garanzia ipotecaria.
La suddivisione del finanziamento in quote e, di conseguenza, il frazionamento dell’ipoteca a garanzia, comporta la configurazione di una pluralità di posizioni giuridiche distinte, con conseguente autonomia delle singole quote di garanzia. Quando questo si verifica, si estingue anche la relativa quota di ipoteca.
Secondo alcuni Uffici, l’articolo 40-bis, comma 1, del TUB individua come unico presupposto della cancellazione semplificata l’estinzione dell’obbligazione garantita. La norma non richiede che vi sia un accollo né che il debitore che estingue il mutuo sia diverso dal debitore originario. Di conseguenza, quando una quota di mutuo frazionato viene integralmente pagata, il requisito richiesto dalla legge è soddisfatto.
Il riferimento normativo ai mutui ‘stipulati o accollati a seguito di frazionamento’ circoscriverebbe l’ambito applicativo della cancellazione semplificata alle sole ipotesi in cui, nel caso di frazionamento, si configuri anche una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio per effetto dell’accollo.
Per risolvere la questione interpretativa occorre verificare se il legislatore abbia inteso subordinare l’applicabilità della procedura, nei casi di frazionamento del mutuo originario, alla presenza dell’accollo ovvero se tale riferimento debba essere diversamente interpretato.
In altre parole, occorre stabilire se nel campo di applicazione della cancellazione semplificata possano rientrare anche i mutui frazionati ma non accollati, considerato che nella prassi, il frazionamento può non essere accompagnato da accollo.
La questione può essere risolta mediante una lettura coordinata e teleologica della disciplina in esame, che tenga conto del profilo strutturale del frazionamento, della portata dell’art. 40-bis TUB e della funzione dell’istituto della cancellazione semplificata.
La suddivisione del mutuo di cui all’articolo 39 TUB e il correlato frazionamento dell’ipoteca comportano la trasformazione del rapporto originario in una pluralità di distinti rapporti. Ciascuna quota di finanziamento, infatti, viene correlata ad una specifica porzione immobiliare ed assume una propria autonoma configurazione, cui corrisponde una distinta frazione di garanzia ipotecaria, il cui grado ipotecario coincide con quello dell’ipoteca originaria.
Inoltre, l’articolo 40-bis TUB individua come unico presupposto della cancellazione semplificata l’estinzione dell’obbligazione garantita. La norma non richiede che vi sia un accollo né che il debitore che estingue il mutuo sia diverso dal debitore originario. Di conseguenza, quando una quota di mutuo frazionato viene integralmente pagata, il requisito richiesto dalla legge è pienamente soddisfatto.
Il riferimento legislativo ai mutui ‘accollati a seguito di frazionamento’ va letto in senso estensivo e non restrittivo. Il legislatore non ha voluto limitare la procedura ai casi di accollo, ma chiarire che la cancellazione semplificata è possibile anche quando il soggetto che estingue il debito non coincide con il debitore originario perché è intervenuto un accollo. In sostanza, il riferimento all’accollo non rappresenta una condizione ma ha la funzione di estendere l’ambito applicativo dell’istituto, includendo anche ipotesi in cui sia cambiato il debitore.
L’accollo comporta, infatti, esclusivamente la modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio e ‘non incide sul presupposto oggettivo dell’estinzione del debito: ne consegue che l’inclusione espressa di tale fattispecie non può essere intesa quale indice di esclusione delle ipotesi diverse, ma deve essere letta, in una ratio estensiva perseguita dal legislatore, quale conferma dell’operatività della procedura sui mutui frazionati anche in presenza di modificazioni soggettive del rapporto’.
Una diversa interpretazione contrasterebbe con la finalità dell’istituto che è quella di semplificare le formalità ipotecarie e di favorire la circolazione dei beni immobili.
Sotto altro profilo la risoluzione precisa che la cancellazione di quota di ipoteca frazionata è ben diversa dalla fattispecie della c.d. restrizione di beni. Nella restrizione il debito resta unico e viene semplicemente liberata dall’ipoteca una parte degli immobili originariamente vincolati; di conseguenza, non si verifica l’estinzione dell’obbligazione, presupposto necessario per la cancellazione semplificata dell’ipoteca.
In conclusione, la cancellazione semplificata si applica anche quando una quota di mutuo frazionato viene estinta senza che vi sia stato un accollo. L’elemento determinante è l’avvenuta estinzione del debito garantito, mentre la presenza o meno di una modifica soggettiva del debitore non assume rilievo ai fini dell’applicazione della procedura.
Con specifico riguardo al contenuto delle comunicazioni relative all’estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo accollato a seguito di frazionamento, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta con il Provvedimento del 29 gennaio 2008 precisando che le comunicazioni di estinzione relative a quote di mutuo frazionate devono indicare con chiarezza sia la quota di finanziamento estinta sia gli immobili interessati, con i relativi dati identificativi e catastali. Le stesse regole valgono non solo per i mutui frazionati e accollati, ma anche per quelli frazionati e non accollati, utilizzando l’apposito codice previsto per la cancellazione della quota di ipoteca frazionata.
(Vedi risoluzione n. 23 del 2026)
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Chiarimenti sul regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese - Legge di Bilancio 2026
Con la risoluzione n. 24/E del 24 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla deducibilità nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei quattro successivi, delle svalutazioni derivanti dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese sui crediti, per i crediti del primo e del secondo stato di rischio di credito.
In particolare è stato chiesto se le svalutazioni, in relazione alle quali opera, ai fini della loro deducibilità, il differimento temporale, debbano essere assunte al lordo oppure al netto delle rivalutazioni contabilizzate nel medesimo esercizio in cui sono rilevate le predette svalutazioni conformemente all’applicazione del principio Ifrs 9.
L’Ifrs 9 ha introdotto significative modifiche al sistema di classificazione e valutazione degli strumenti finanziari, con l’adozione di un nuovo modello di impairment dei crediti basato sulle perdite attese, che impone di tener conto delle probabilità di insolvenza anche prima della reale manifestazione dell’evento. Questo metodo ha sostituito il precedente approccio basato sulle perdite sostenute. Le perdite attese vengono dunque imputate a conto economico in contropartita del fondo a copertura perdite, con una valutazione aggiornata a ogni data di bilancio.
Il Ministero dell’Economia, con il decreto del 10 gennaio 2018, ha emanato le disposizioni di coordinamento delle norme che disciplinano la determinazione delle basi imponibili Ires e Irap con le modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari previste dall’Ifrs 9.
In particolare, l’art. 7 del decreto stabilisce, ai fini Ires, che alle riduzioni di valore dei crediti rilevate in bilancio in contropartita del fondo a copertura perdite si applicano, tra le altre, le disposizioni degli articoli 94, 101, 106 e 110 del Tuir.
Analoga previsione di rilevanza fiscale è stabilita, ai fini Irap, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto Irap.
Per gli intermediari finanziari l’articolo 106, comma 3, del Tuir prevede la deducibilità integrale nell’esercizio delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Ma la stessa disposizione precisa anche un criterio decisivo: le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione onerosa devono essere assunte al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.
L’articolo 6, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 dispone, inoltre, che concorrono alla determinazione della base imponibile Irap degli intermediari finanziari le ‘rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti a bilancio a tale titolo’.
In deroga al regime di deducibilità integrale, tuttavia, la legge di Bilancio 2026 dispone un differimento per le svalutazioni derivanti esclusivamente dal modello Ifrs 9 relative ai crediti in stage 1 e 2: tali importi diventano deducibili in cinque esercizi, dall’anno di rilevazione ai quattro successivi.
Il comma 57 dell’art. 1, disciplina, altresì, il trattamento delle imposte anticipate collegate a questa disposizione, ovvero che i ‘commi 55, 56-bis, 56 bis.1 e 56-ter dell’articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011, non sono applicabili alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 56 del presente articolo. Le imposte anticipate di cui al primo periodo non rilevano altresì ai fini della differenza di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legge 3 maggio 2016 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016 n. 119’.
Infine, il comma 58 dell’articolo 1 detta una regola specifica per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025: nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 56 e 57.
Tenuto conto delle modifiche normative intervenute, pertanto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi le svalutazioni dei crediti verso la clientela, derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese di cui all’Ifrs 9, per i crediti appartenenti ai stage 1 e 2, sono deducibili, ai fini Ires e Irap, in quote costanti (‘quinti’) nell’esercizio di rilevazione in bilancio e nei quattro successivi.
Le predette svalutazioni devono essere assunte ‘al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio’.
(Vedi risoluzione n. 24 del 2026)
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Rilevanza catastale degli interventi di cui all’art. 119 Dl n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020
L’Agenzia delle Entrate dedica la risoluzione n. 21/E del 5 giugno 2026, alle richieste di chiarimenti formulate in merito ai criteri per l’individuazione delle tipologie di interventi edilizi che assumono rilevanza e per i quali sorge l’obbligo di aggiornamento catastale.
Le richieste di chiarimenti sono correlate alle lettere di compliance trasmesse dall’Agenzia in caso di mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili interessati da lavori agevolati con il Superbonus.
I dubbi espressi e formulati alla Direzione centrale attengono alle variazioni catastali derivanti da interventi che modificano le caratteristiche costruttive ed impiantistiche delle unità immobiliari, dei fabbricati e delle aree a seguito dei quali le medesime unità sono suscettibili di un incremento di redditività.
Ambito di riferimento
La risoluzione chiarisce innanzitutto che i chiarimenti forniti nel presente documenti si applicano a tutti gli interventi edilizi, non solo a quelli relativi al Superbonus.
In merito agli adempimenti di natura catastale è bene ricordare che è obbligatorio dichiarare al Catasto tutte le variazioni nello stato degli immobili che incidono sugli elementi e le caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione della categoria, della classe e della consistenza. Ciò si verifica in presenza di variazioni della destinazione d’uso, della consistenza, della conformazione e della sagoma dell’unità immobiliare, nonché delle caratteristiche costruttive, impiantistiche, tipologiche o distributive.
Il sistema estimativo del Catasto dei fabbricati si fonda su un modello di tipo comparativo, nel quale il classamento costituisce una valutazione tecnica del livello di redditività ordinaria dell’unità immobiliare, effettuata mediante confronto con altre unità presenti nel medesimo contesto territoriale, aventi caratteristiche simili.
In quest’ottica, dunque, l’eventuale incremento di redditività dell’unità immobiliare, derivante dagli interventi edilizi effettuati come, ad esempio, l’installazione di ascensori, comporta l’attribuzione del classamento che, per comparazione, corrisponde a quello di altre unità immobiliari già censite, aventi caratteristiche simili, ubicate nel contesto territoriale di riferimento.
Interventi concernenti la dotazione impiantistica
I maggiori dubbi interpretativi, oggetto delle richieste inviate all’Agenzia delle Entrate, hanno riguardato la rilevanza catastale degli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, anche tramite impianti tecnologici a servizio comune di più unità immobiliari.
Per l’eventuale aggiornamento catastale conseguente ad interventi sulla dotazione impiantistica, l’Agenzia indica come criterio operativo di ausilio l’iter logico esplicitato dalla circolare n. 36/E/2013, avente ad oggetto ‘Impianti fotovoltaici - Profili catastali ed aspetti fiscali’, precisando che i contenuti possono valere in linea di principio anche per altri tipi di ampliamento degli impianti. In particolare, rileva la configurazione del sistema delle tariffe d’estimo vigenti, in cui le classi catastali costituiscono una scala di graduazione della redditività ordinaria all’interno della medesima categoria e zona censuaria, definita attraverso livelli progressivi correlati alle caratteristiche edilizie, alle caratteristiche costruttive, alla dotazione impiantistica e alle condizioni di contesto urbano. L’incremento della redditività relativo a due classi contigue è valorizzato tramite la differenza percentuale tra le rispettive tariffe.
L’Agenzia chiarisce che non è necessario aggiornare il classamento e la rendita catastale se l’ampliamento degli impianti non comporta un aumento significativo della redditività dell’immobile, ossia in misura pari o superiore a differenze percentuali significative, in relazione al quadro di tariffa di riferimento.
Per valutarlo, si può confrontare il valore catastale dell’immobile prima e dopo l’intervento, in analogia con le modalità di calcolo per gli immobili a destinazione speciale e particolare, ossia confrontando il valore catastale ante intervento con il valore che assumerebbe ‘post’:
- il valore ‘ante’ si calcola dalla rendita catastale (pari al prodotto della rendita catastale per il pertinente moltiplicatore previsto dal decreto del Mef n. 5646 del 1991);
- il valore ‘post’ include anche il valore degli impianti aggiunti ed è ottenuto sommando al valore ‘ante’ il valore medio infracensuario degli impianti che hanno incrementato la dotazione, riportato all’epoca censuaria di riferimento 1988-89.
Il documento di prassi amministrativa riporta anche la formula in termini operativi, spiegandone nel dettaglio ogni elemento e con la precisazione che se gli impianti sono realizzati in più fasi si considera il valore complessivo dell’attuale dotazione e se gli interventi interessano più immobili, si ripartisce il valore tra le unità.
Infine l’Agenzia precisa che, in presenza di interventi ulteriori rispetto al mero ampliamento della dotazione impiantistica, è necessaria una valutazione tecnico-estimativa complessiva dell’incremento di redditività, considerato che il criterio indicato non si collega a una soglia normativa applicabile in via generalizzata, ai fini dell’esclusione dell’obbligo dichiarativo.
Indicazioni operative specifiche per la redazione degli atti di aggiornamento
Infine la risoluzione fornisce indicazioni sulle modalità di redazione delle dichiarazioni di aggiornamento prodotte mediante procedura informatica Docfa inerenti agli interventi realizzati.
Sul punto, è necessario che la relazione tecnica riporti la descrizione degli interventi eseguiti con l’elenco dei nuovi impianti installati e le relative caratteristiche principali.
Se a seguito dei lavori effettuati l’immobile dovesse assumere le caratteristiche di una categoria o di una classe catastale non presente nel quadro di tariffa vigente nella zona censuaria in cui essa è ubicata, la parte dichiarante dovrà indicare, nella relazione tecnica, la categoria e la classe proposte, presenti nel quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comune della medesima provincia.
L’obbligo di aggiornamento sussiste ogniqualvolta gli interventi edilizi risultino idonei a incidere sugli elementi rilevanti ai fini del classamento, con particolare riferimento alla redditività ordinaria dell’unità immobiliare. Di conseguenza, la rilevanza catastale degli interventi deve estendersi anche alle fattispecie in cui le migliorie apportate determinino un apprezzabile mutamento del livello qualitativo e funzionale dell’immobile, tale da incidere sulla relativa capacità reddituale.
In tal senso, assumono rilevanza gli interventi sulla dotazione impiantistica, suscettibili di incidere significativamente sul valore economico dell’immobile, in modo tale da comportare una rideterminazione del classamento.
(Vedi risoluzione n. 21 del 2026)
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Tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili - Novità della manovra 2026
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, riguardanti i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato negli anni 2026 e 2027.
La risoluzione fa un excursus sulla tassazione agevolata in parola, evidenziando che è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016. Originariamente era prevista nella misura del 10%, ai premi di produttività del settore privato e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa da parte dei lavoratori, entro l’importo, inizialmente, di 2 mila euro lordi, elevabile a 2.500 euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Negli anni, limiti e aliquota sono stati ritoccati per rafforzare l’incentivo.
La stessa legge di stabilità del 2016 ha attribuito al dipendente la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura (ovvero in benefit aziendali). Questi ultimi, se rientrano nelle categorie previste dall’articolo 51 del Tuir, non concorrono a formare reddito imponibile entro certi limiti, rendendo particolarmente conveniente la loro scelta.
Il legislatore, con la legge di Bilancio 2026, è intervenuto sui premi di produttività introducendo due modifiche. Ha previsto che ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta è applicabile con l’aliquota ridotta all’1%, elevando il tetto massimo di imponibile da 3 mila a 5 mila euro.
Sul punto sono stati sollevati dubbi interpretativi in merito alla possibilità di consentire al lavoratore di optare per la sostituzione del premio in una delle forme di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del Tuir, entro il nuovo limite di 5 mila euro.
Questo in quanto la manovra 2026, nel modificare l’aliquota d’imposta sostitutiva e il limite annuo di imponibile ammesso al regime di tassazione sostitutiva, fa riferimento solo al comma 182 della legge di stabilità 2016.
La risoluzione chiarisce che il comma 184 che consente la scelta tra premio in denaro o in natura, non è una disposizione autonoma, ma richiama la disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.
Pertanto, deve ritenersi che, anche nel caso in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale, trova applicazione il nuovo limite di imponibile di 5 mila euro previsto dalla legge di Bilancio 2026.
Come anticipato, quindi, per gli anni 2026 e 2027, il lavoratore potrà ricevere fino a 5 mila euro in denaro, beneficiando dell’imposta sostitutiva ridotta all’1%, oppure potrà decidere di convertire la stessa somma (anche in parte) in benefit aziendali.
(Vedi risoluzione n. 22 del 2026)
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Istituzione del codice tributo per il versamento del contributo straordinario delle banche, nonché per l’utilizzo in compensazione della quota dell’Irap riferita ai dividendi infra-Ue o See
La legge di Bilancio 2026 ha previsto la possibilità di assoggettare la riserva di cui all’articolo 26, comma 5-bis, del decreto legge n. 104/2023 a un contributo straordinario.
Sempre la manovra 2026 ha disposto che ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del suddetto contributo, nonché del relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo straordinario in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 20/E del 15 maggio 2026, ha istituito i codici tributo ‘2718’, ‘1948’ e ‘8956’.
Inoltre, sempre la legge di Bilancio 2026 ha previsto che, in relazione ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2025, la quota dell’Irap riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta in misura eccedente rispetto a quanto disposto dalla stessa manovra 2026, può essere chiesta a rimborso, previa presentazione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate.
La stessa manovra citata dispone la possibilità di optare, in luogo del rimborso, per l’utilizzo in compensazione delle suddette somme rimborsabili, esclusivamente per versare il contributo straordinario sulla riserva.
L’utilizzo del credito in compensazione è ammesso a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Con il provvedimento dello scorso 22 aprile il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza per chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione della quota dell’Irap per dividendi infra-Ue o See. Il punto 4 del provvedimento dispone che sono utilizzabili in compensazione anche gli interessi calcolati sulla quota Irap, a decorrere dalla data di versamento del saldo e fino alla data di presentazione dell’istanza.
Ogni beneficiario ha la possibilità, tramite il proprio cassetto fiscale, di visualizzare l’ammontare del credito fruibile in compensazione.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, della quota Irap in argomento l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 20/E del 15 maggio 2026, ha istituito il codice tributo ‘3886’ denominato ‘Quota dell’Irap per dividendi infra-Ue o See - art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2025 n. 199’.
(Vedi risoluzione n.20 del 2026)
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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica
La legge n. 199/2025 ha riconosciuto per l’anno 2026 un contributo sotto forma di credito d'imposta alle imprese che hanno presentato all’Agenzia delle Entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa disciplinata dalla legge di Bilancio 2025, e a condizione che le imprese non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d'imposta disciplinato dal decreto legge n. 19/2024.
Il credito d’imposta in parola è pari al 14,189% dell’ammontare del credito di imposta richiesto con la comunicazione integrativa di cui al periodo precedente.
Il credito di imposta aggiuntivo è utilizzabile nel 2026 esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026.
Ogni beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in oggetto l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 18/E del 15 maggio 2026, ha istituito il codice tributo ‘7041’ denominato ‘Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica - articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025 n. 199’.
(Vedi risoluzione n. 18 del 2026)
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Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori.
I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici - e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici - hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura.
Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione.
L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.
Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali.
Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte.
La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale.
Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus:
- impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto;
- mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
- commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.
Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’
L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor.
Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello.
Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata [...] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.
Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor - che attengono esclusivamente a profili civilistici - essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato.
‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’.
L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’.
La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomìni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.
Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo
L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente.
La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza.
Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa.
Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici
Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell'esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore.
Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori.
Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata.
Conclusioni
Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti.
(Vedi risoluzione n. 17 del 2026)
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