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Principali novità in materia di imposte sulle successioni e donazioni
Con la legge delega n. 111/2023 il Governo intende razionalizzare la disciplina relativa all’imposta di successione e donazione. Con il decreto legislativo n. 139/2024 il Legislatore ha inteso introdurre il sistema di autoliquidazione in materia d’imposta sulle successioni e ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti, anche mediante l’uso di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici.
Tali modifiche intervengono sul Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS), approvato con decreto legislativo n. 346/1990. Le principali novità riguardano:
- l’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta;
- le modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie, che vengono riportate nel TUS;
- l’estensione dell’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti derivanti da trust;
- la semplificazione delle dichiarazioni, anche con riferimento ai documenti allegati e all’invio telematico.
Il documento dell’Agenzia delle Entrate si sofferma anche sulle modifiche normative contenute nell’articolo 7 della legge 4 luglio 2024 n. 104 e nell’articolo 4 del decreto legislativo 14 giugno 2024 n. 87.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 16 aprile 2025, fornisce le istruzioni operative agli Uffici periferici al fine di garantire l’uniformità di azione.
OGGETTO DELL’IMPOSTA E UFFICIO COMPETENTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
Il decreto delegato interviene sull’articolo 1 del TUS, relativo all’oggetto dell’imposta sulle successioni e donazioni; il testo, ora, ricomprende, oltre ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte o per donazione, i trasferimenti di beni e diritti ‘a titolo gratuito’, nonché quelli ‘derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione’.
INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTOLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
L’applicazione all’imposta sulle successioni del principio di autoliquidazione costituisce una delle maggiori novità previste dal Dlgs n. 139/2024. Il nuovo articolo 27, comma 2, del TUS dispone che l’imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione. Il pagamento dell’imposta autoliquidata è effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (art. 37 del TUS). Il contribuente può eseguire il pagamento dell’imposta autoliquidata nella misura non inferiore al 20% entro il termine previsto dall’art. 37 e, per il rimanente importo, in 8 rate trimestrali, ovvero, per importi superiori a 20 mila euro, in massimo 12 rate trimestrali. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.
Dopo il pagamento l’ufficio effettua il controllo in merito alla regolarità dell’autoliquidazione di imposte e tasse effettuata dal contribuente, avendo cura di verificare anche la rispondenza degli importi con i dati indicati nella dichiarazione. Qualora, a seguito delle attività di controllo l’ufficio rilevi la necessità di un versamento d’imposta maggiore, notifica un avviso di liquidazione, oltre a sanzioni e interessi.
SVINCOLO DELLE ATTIVITA’ CADUTE IN SUCCESSIONE IN FAVORE DELL’UNICO EREDE DI ETA’ NON SUPERIORE A VENTISEI ANNI
Il nuovo comma 4-bis dell’articolo 48 del TUS stabilisce che le banche e gli altri intermediari finanziari, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, devono consentire lo svincolo delle attività cadute in successione, quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a ventisei anni.
La circolare precisa che tale requisito si intende soddisfatto anche nel caso in cui vi siano altri chiamati all’eredità che, alla data di presentazione della suddetta richiesta, abbiano rinunciato all’eredità stessa.
In merito al requisito anagrafico si precisa che questo sussiste qualora, alla data di presentazione dell’istanza alla banca, il richiedente non abbia ancora compiuto ventisei anni o, al massimo, li abbia compiuti il giorno della richiesta. Il documento di prassi amministrativa precisa, inoltre, che lo svincolo delle attività è ammesso per il solo pagamento delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo, non estendendosi alle somme dovute per il versamento in autoliquidazione di altri tributi quali l’imposta di successione, il tributi speciali e le tasse per i servizi ipotecari e catastali.
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
Ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte si applicano le seguenti aliquote e franchigie:
- 4%, se a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro;
- 6%, se a favore dei fratelli e sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
- 6%, se a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8%, se a favore di altri soggetti.
Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta (legge n. 104/1992) l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro.
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
L’art. 28, comma 1, del TUS prevede che la dichiarazione di successione sia presentata telematicamente. I soggetti non residenti possono spedire la dichiarazione mediante raccomandata. Tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione ci sono anche i trustee, in caso di trust testamentario. Il comma 3, stabilisce che la dichiarazione di successione sia redatta su apposito modello approvato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.
LIMITI ALLA DEDUCIBILITA’ DEI DEBITI
Cambia la disciplina prevista dall’art. 22, comma 2, del TUS in materia di deducibilità dei debiti contratti dal defunto. La nuova norma dispone che i debiti contratti da quest’ultimo negli ultimi sei mesi sono deducibili se impiegati in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche. La circolare precisa che tali spese devono essere comprovate da idonea documentazione, dalla quale risulti anche la correlazione tra il debito e le spese.
Per quanto concerne la qualifica di familiare a carico si ritiene che occorre fare riferimento alla nozione e ai limiti reddituali annuali indicati dall’art. 12, comma 2, del Tuir. La condizione di familiare a carico deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese di mantenimento. Laddove queste siano state sostenute in due differenti annualità, la condizione di familiare a carico deve essere considerata, autonomamente, in relazione a ciascuna di esse.
LIBERALITA’ INDIRETTE
Il decreto delegato interviene anche per modificare l’art. 56-bis del TUS, concernente l’attività accertativa in relazione alle liberalità indirette.
A seguito della modifica normativa, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni può essere effettuato ‘esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi’.
Non è più richiesta l’ulteriore condizione per la quale dette liberalità debbano aver determinato un incremento patrimoniale ‘superiore all’importo di 350 milioni di lire’.
Il comma 2 dell’art. 56-bis del TUS stabilisce che alle liberalità anzidette si applica l’aliquota dell’8%, per la parte eccedente l’eventuale franchigia. Laddove la registrazione delle liberalità indirette avvenga volontariamente, si applica l’imposta tenendo in considerazione sia le aliquote, sia le eventuali franchigie.
DISCIPLINA DEL COACERVO
Le novità normative investono anche l’art. 57, comma 1, del TUS, prevedendo, ai soli fini delle franchigie di cui all’art. 56, che il valore attualizzato delle donazioni anteriormente effettuate dal donante a favore del donatario sia sommato idealmente al valore delle quote spettanti o dei beni e diritti oggetto della donazione.
Sul punto si evidenzia che tale orientamento era stato già assunto dalle Entrate con la circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023.
Con tale documento di prassi è stato inoltre precisato che dal coacervo donativo vanno escluse, ai fini della verifica del superamento della franchigia, le ‘donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata’.
Con l’intervento normativo in esame è stato poi abrogato l’art. 8, comma 4, del TUS che disciplina l’istituto del c.d. ‘coacervo successorio’.
DISPOSIZIONI FINALI, ABROGAZIONI E DECORRENZA
Il raccordo tra la normativa precedente e le disposizioni introdotte dal decreto legislativo in parola è garantito dall’art. 9 del decreto delegato. Viene stabilito che ove gli atti normativi o regolamentari richiamino le disposizioni abrogate, qualunque riferimento alle stesse si intende rivolto alle corrispondenti disposizioni del TUS. Le modifiche hanno effetto, in generale, per le successioni aperte e gli atti a titolo gratuito fatti a partire dal 1°gennaio 2025.
ESONERO DAL REGIME DI RESPONSABILITA’ SOLIDALE
La circolare si sofferma sul nuovo art. 36 del TUS il quale al comma 5-bis prevede ora l’esonero dal regime di solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecarie e catastali, in favore degli enti del Terzo settore e di tutti i soggetti indicati nell’art. 3 del TUS.
MODIFICHE RELATIVE ALLE SANZIONI SULLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE
L’art. 4, comma 2, del Dlgs n. 87/2024 modifica varie disposizioni in merito all’ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a decorrere dal 1°settembre 2024, con una generale riduzione delle stesse.
In particolare, in forza delle modifiche:
- all’art. 50, comma 1, del TUS, rubricato ‘Omissione della dichiarazione’:
- l’omessa presentazione della dichiarazione di successione è punita con una sanzione pari al 120% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio (anziché dal 120 al 240%);
- la presentazione della dichiarazione con un ritardo non superiore a 30 giorni è punita con una sanzione del 45% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio (anziché dal 60 al 120%);
- all’art. 51 del TUS, rubricato ‘Infedeltà della dichiarazione’:
- nelle ipotesi in cui al comma 1 (tra cui, ad esempio, l’omessa indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell’imposta o la loro indicazione infedele), si applica una sanzione amministrativa pari all’80% della differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella dichiarata (anziché dal 100 al 200%);
- nelle ipotesi di cui al comma 3 (tra cui, ad esempio, i casi in cui l’omissione o l’infedeltà attengano a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo), trova applicazione la sanzione da 250 a 1000 euro (in luogo di quella da 500 mila a 2 milioni di lire);
- all’art. 53 del TUS, rubricato ‘Altre violazioni’: /li><
- nelle ipotesi di cui al comma 1, all’erede o al legatario a cui sono devoluti beni culturali si applica la sanzione amministrativa pari all’80% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta (in luogo di quella dal 100 al 200%);
- nelle ipotesi di violazione di divieti e di inadempimenti di obblighi posti a carico di soggetti terzi, di cui al comma 2 e 3, si applicano le sanzioni amministrative pari, rispettivamente, all’80% (in luogo di quella dal 100 al 200%) e da 250 a 2000 euro (in luogo di quella da 500 mila a 4 milioni di lire);
- al comma 4, è stato soppresso il secondo periodo, il quale attribuiva ai legali rappresentanti delle banche, società o enti, una presunzione di responsabilità per le violazioni commesse da questi ultimi.
(Vedi circolare n. 3 del 2025)
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Calcolo dell’anzianità di partecipazione, rilevante ai fini della riduzione dell’aliquota di tassazione nel caso di iscrizione contemporanea a più forme pensionistiche complementari
Nel caso in cui un soggetto sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell’anzianità utile per il calcolo dell’aliquota di tassazione, è necessario fare riferimento all’anzianità maturata anche in altri fondi. A disporlo è l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 29/E dell’11 aprile 2025 che ha risposto ad un’istanza di interpello formulata da un’associazione in merito al calcolo dell’anzianità di partecipazione, rilevante per la riduzione dell’aliquota di tassazione dal 15 al 9% su determinate prestazioni di previdenza complementare, nelle ipotesi in cui l’aderente sia contemporaneamente iscritto a più forme pensionistiche complementari.
L’articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2025 n. 252 dispone che determinate prestazioni sono assoggettate alla ‘ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali’.
La legge ammette che l’aderente possa simultaneamente essere iscritto a più fondi di previdenza complementare e che, a determinate condizioni, possa accedere alle prestazioni pensionistiche. L’istante ha chiesto chiarimenti su come calcolare l’anzianità in questi casi e se sia possibile considerare i periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche diverse da quella presso la quale chiede la prestazione.
La normativa in corso dispone che ‘ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle altre forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale’.
Significa, in sostanza, che un soggetto con più iscrizioni a fondi di previdenza complementare, ai fini della determinazione dell’aliquota della ritenuta applicabile, deve considerare con esattezza l’anzianità complessiva. Anzianità, dunque, che non è limitata al fondo specifico presso il quale richiede la prestazione, ma considera anche i periodi di iscrizione presso altri fondi.
A supporto di ciò l’Amministrazione finanziaria cita la propria circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007 con la quale ha chiarito che ‘ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile in sede di ritenuta, si ritiene che il ‘periodo di partecipazione’ debba essere individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall’effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006’.
Ai fini della documentazione da produrre alla forma pensionistica presso la quale viene presentata la richiesta della prestazione, l’Agenzia ritiene che l’altra forma pensionistica potrà attestare la data di adesione al fondo di previdenza complementare e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata. Ciò consentirà al fondo al quale viene richiesta la prestazione di considerare l’anzianità maturata anche nell’altro fondo.
(Vedi risoluzione n. 29 del 2025)
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PIR ‘fai da te’ - Utilizzo del look through per investimenti qualificati detenuti tramite OICR NON PIR Compliant
Con la risoluzione n. 28/E del 10 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che nell’ambito dei piani di investimento a lungo termine (PIR) ‘fai da te’ è possibile valorizzare gli investimenti qualificati anche se operati tramite Oicr non PIR compliant utilizzando il criterio del look through, a condizione che si rispettino i vincoli e i limiti previsti dalla normativa PIR.
Questo approccio intende favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso gli investimenti in strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali, italiane ed europee, per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente l’approvvigionamento mediante il canale bancario.
È la risposta al quesito sollevato da una società di gestione del risparmio che ha deciso di offrire alla propria clientela la possibilità di investire in fondi alternativi (‘FIA’), ai sensi della legge lussemburghese del 12 luglio 2013 che ha recepito la direttiva europea 2011/61/Ue (direttiva AIFM).
La legge di Bilancio 2017 all’articolo 1, commi da 100 a 114, prevede un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, derivanti da ‘investimenti qualificati’ operati tramite piani di investimento del risparmio a lungo termine (PIR) effettuati nel rispetto di determinate caratteristiche di legge. Gli investimenti che compongono il PIR devono rispettare specifici limiti quantitativi di investimento (c.d. plafond annuo e complessivo), determinate caratteristiche (natura e tipologia delle attività oggetto di investimento), specifici vincoli di composizione (c.d. quota obbligatoria) e limiti (soglie massime di concentrazione e liquidità).
Come anticipato, l’obiettivo è quello di canalizzare il risparmio delle famiglie verso imprese italiane ed europee che presentano maggiore fabbisogno di risorse finanziarie.
Negli investimenti ‘fai da te’ il titolare del piano è tenuto a monitorare costantemente il rispetto dei vincoli e dei limiti, tenendo conto della percentuale di partecipazione nei veicoli utilizzati. Il titolare del piano che si avvale del criterio del look through deve effettuare un controllo giornaliero degli investimenti posti in essere per il tramite dell’Oicr che investe
esclusivamente in attività finanziarie ammissibili ai fini PIR, ai fini della verifica del rispetto, per almeno i due terzi dell’anno, dei vincoli di investimento e del limite di concentrazione disposti dal regime PIR.
In tale contesto, non si individuano restrizioni per gli investimenti effettuati ‘indirettamente’ tramite Oicr estero (PIR compliant e NON PIR compliant), indipendentemente dalla forma giuridica dell’Oicr stesso, poiché la ratio sottesa alle suddette modifiche normative consiste nell'ampliare le modalità di investimento indiretto.
Pertanto, si ritiene che in un PIR ‘fai da te’ sia possibile valorizzare gli investimenti qualificati effettivamente operati tramite Oicr NON PIR compliant utilizzando il criterio del look through.
Nel caso di specie, il criterio del look through potrà essere utilizzato per l’investimento in Oicr NON PIR compliant operato nell’ambito di un PIR ‘fai da te’ al fine di tenere conto degli investimenti qualificati sottostanti all’organismo medesimo.
(Vedi risoluzione n. 28 del 2025)
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Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025
Dallo scorso 1°gennaio è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che sostituisce la precedente versione ATECO 2007. Questa nuova classificazione sarà attiva dal 1°aprile 2025, sia per i contribuenti, sia per le Pubbliche amministrazioni.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025, fornisce le indicazioni ai contribuenti in merito all’adozione di questa nuova classificazione approntata dall’Istat relativa alle attività economiche.
Al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025 l’Agenzia delle Entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi.
Per mezzo del cassetto fiscale i contribuenti possono verificare i codici ATECO collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria.
L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione. Il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025.
Se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione di variazione dei dati dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica), altrimenti dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet delle Entrate.
(Vedi risoluzione n. 24 del 2025)
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Deducibilità dei contributi di previdenza complementare per il lavoratore di prima occupazione
Per un lavoratore di prima occupazione dal 2019, l’ulteriore plafond di deducibilità dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 8, comma 6, del Dlgs n. 252 del 2005, va calcolato considerando il quinquennio di contribuzione decorrente dal 2019, ovvero dall’anno di prima occupazione in cui l’istante risulta iscritto a una forma di previdenza complementare, non rilevando i precedenti anni di iscrizione al fondo durante i quali l’iscrizione è stata alimentata dai versamenti contributivi effettuati dai genitori in favore del figlio.
È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 25/E del 10 aprile 2025.
L’istante ha precisato che, ancora minorenne, nell’agosto 2009 è stato iscritto, per la prima volta, alla previdenza complementare da parte dei suoi genitori che hanno dedotto i relativi contributi fino all’anno di imposta 2018.
La prima occupazione del contribuente è stata a luglio 2019 e sempre dal 2019 ha contribuito personalmente al fondo di previdenza complementare fino al 2023 deducendo gli accantonamenti per questi cinque anni.
Nell’agosto 2021 dichiara di aver aderito a un fondo negoziale, trasferendo l’intero montante del fondo di previdenza complementare a cui è stato iscritto per la prima volta nel 2009.
L’istante vuole sapere se per chi è stato iscritto dai genitori a forme di previdenza complementare, i primi 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare decorrano dall’anno d’imposta dell’inizio della prima occupazione, ovvero dal 2019, e se possa usufruire del plafond per la deduzione ‘extra’ dei contributi rispetto al limite annuo di 5.164,57 euro, previsto dall’articolo 8, comma 6, del Dlgs n. 252/2005, a prescindere dalle deduzioni effettuate dai suoi genitori.
L’Agenzia delle Entrate risponde in modo affermativo al primo quesito: l’ulteriore plafond di deducibilità si calcola sul quinquennio di contribuzione decorrente dall’anno di prima occupazione del lavoratore (ovvero dal 2019), a nulla rilevando che l’iscrizione alla previdenza integrativa sia precedente (quella posta in essere dai genitori).
In merito alla seconda questione formulata l’Agenzia chiarisce che, nel calcolo dell’ulteriore plafond, non rileva il versamento dei contributi fatto dai genitori e da questi dedotti dal proprio reddito complessivo negli anni dal 2009 al 2018, non sussistendo nello stesso arco temporale anche il presupposto della condizione di ‘lavoratore di prima occupazione’.
Alla luce di quanto esposto il soggetto istanze potrà utilizzare il plafond accumulato nei primi 5 anni di partecipazione dal 2024 e nei 20 anni successivi.
(Vedi risoluzione n. 25 del 2025)
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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni in denaro effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate
La legge di Bilancio 2023 riconosce alle fondazioni bancarie incorporanti un credito d’imposta pari al 75% delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate che versino in gravi difficoltà.
Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto.
Il credito è cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, senza possibilità di ulteriore cessione secondo le modalità definite dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 18 dicembre 2023.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 26/E del 10 aprile 2025, ha istituito il codice tributo ‘7039’ denominato ‘Credito d’imposta spettante alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate - art. 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197’.
(Vedi risoluzione n. 26 del 2025)
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Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 27/E del 10 aprile 2025, ha istituito il codice tributo ‘1863’ per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui redditi percepiti in Svizzera dai lavoratori dipendenti frontalieri.
Il versamento dell’imposta in parola deve avvenire tramite il modello F24.
Il decreto legge n. 113 del 9 agosto 2024 ha infatti previsto che i lavoratori dipendenti, residenti nei comuni di cui all’allegato 1 del decreto, che si trovano a 20 Km dal confine con la Svizzera, possono optare, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, per l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.
Il contribuente esercita tale opzione nella dichiarazione dei redditi e deve provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
(Vedi risoluzione n. 27 del 2025)
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Atti ‘costitutivi’ del diritto di superficie su terreni agricoli
Con la risoluzione n. 23/E del 3 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla tassazione, ai fini dell’imposta di registro, di un atto di ‘costituzione’ del diritto di superficie su terreni agricoli ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.
Agli atti di ‘costituzione’ del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l’aliquota del 9% prevista dal primo periodo dell’art. 1, comma 1, della Tariffa, in luogo dell’aliquota del 15% prevista dal terzo periodo del medesimo comma.
La pronuncia considera superate i precedenti orientamenti di prassi allineandosi a quanto stabilito dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 27293 del 22 ottobre 2024, in cui si è sostenuto l’applicabilità a un atto di ‘costituzione’ del diritto di superficie su terreni agricoli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, dell’imposta di registro con l’aliquota dell’8%, prevista, ratione temporis, dall’art. 1, comma 1, primo periodo, della Tariffa, in luogo di quella del 15% di cui al successivo terzo periodo.
Nella citata pronuncia la Corte, dopo aver ricostruito la disciplina civilistica del diritto di superficie, ha precisato che la disposizione del terzo periodo dell’art. 1, comma 1, della Tariffa ‘è applicabile al trasferimento e non alla ‘costituzione’ di un diritto reale di godimento’.
L’orientamento espresso dall’ordinanza n. 27293/2024 è conforme a quello riportato dalla precedente ordinanza n. 3461 del 2021 in cui la Cassazione, sempre con riferimento alla tassazione di un atto di ‘costituzione’ del diritto di superficie su terreni agricoli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, ha condiviso ‘l’indirizzo già espresso con sentenza n. 16495 del 2003 [...] in fattispecie riguardanti la costituzione di un diritto di servitù, secondo cui: ‘Il termine trasferimento contenuto nel Dpr n. 131 del 1986, art. 1, della tariffa allegata è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante)’.
Secondo la Corte il termine ‘trasferimento’ utilizzato dal legislatore non può riferirsi agli atti costitutivi del diritto di superficie e agli atti costitutivi dei diritti reali di godimento su cosa altrui, i quali comportano una compressione ma non l’estinzione della titolarità del diritto sul bene oggetto di costituzione del diritto reale di godimento.
(Vedi risoluzione n. 23 del 2025)
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Modello F24 (sezione Inps) - Soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 28 marzo 2025, ha disposto la soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali, così come richiesto dall’Inps. Le causali soppresse sono:
- ‘VITA’ denominata ‘CASSA RISCHIO VITA - Cassa Assicurativa per il rischio vita per i lavoratori dipendenti dell’industria alimentare’;
- ‘EBAI’ denominata ‘EBAIS - Ente Bilaterale Artigianato Industria e Servizi’;
- ‘EBCA’ denominata ‘EBICA STUDI LEGALI - Ente Bilaterale CSE ANAI degli Studi Professionali Legali’;
- ‘EART’ denominata ‘Ente Bilaterale Confimprese Italia - CSE dell’Artigianato - EBICC Artigianato’;
- ‘EBIM’ denominata ‘Ente Bilaterale Confimprese Italia - CSE - EBICC Multiservizi’;
- ‘EBTR’ denominata ‘Ente Bilaterale Confimprese Italia - CSE - EBICC Trasporti’;
- ‘EBIF’ denominata ‘EBIFORM - Ente Bilaterale per la Formazione Professionalizzante’;
- ‘EBLE’ denominata ‘EBILTER - Ente Bilaterale del Terziario’;
- ‘EBNS’ denominata ‘EBINS - Ente Bilaterale Nazionale Scuola’;
- ‘EBFC’ denominata ‘EBSA - Ente Bilaterale Nazionale Sicurezza Antincendio, Installazione, Manutenzione, Progettazione e Formazione’;
- ‘EBVS’ denominata ‘E.N.Bi.Art. - Ente Nazionale Bilaterale dell’Artigianato’.
(Vedi risoluzione n. 22 del 2025)
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Istituzione dei codici tributo per il versamento della tassa automobilistica erariale, di sanzioni e interessi, dovuti a seguito dell’atto di accertamento del fisco
Il decreto del Mef 13 febbraio 2025 ha previsto l’estensione delle modalità di versamento della tassa automobilistica erariale. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dello scorso 27 marzo, ha esteso le modalità di versamento mediante mod. F24 alle somme dovute in relazione alla tassa automobilistica, a seguito dell’atto di accertamento emesso dal Fisco.
Per consentire il versamento delle somme dovute con il modello F24 ELIDE l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 21/E del 28 marzo 2025, ha istituito i seguenti codici tributo:
- ‘A503’ denominato ‘Tassa automobilistica erariale - Atto di accertamento’;
- ‘A504’ denominato ‘Tassa automobilistica erariale - Sanzione - Atto di accertamento’;
- ‘A505’ denominato ‘Tassa automobilistica erariale - Interessi - Atto di accertamento’.
Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo ‘A100 - spese di notifica per atti impositivi’.
(Vedi risoluzione n. 21 del 2025)
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