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Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali

Con la risoluzione n. 57/E del 3 dicembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuove causali tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme che l’Inps destinerà nelle casse di diversi Enti Bilaterali. Le nuove causali contributo richieste dall’Istituto di previdenza nazionale si aggiungono a quelle disposte con la risoluzione n. 49/E dello scorso 15 ottobre. Di seguito le nuove causali contributo:

  • EBNL ‘EBINAL - Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro’
  • PREV ‘Fondo Sanitario PREVILAVORO ITALIA (PREVILAVORO ITALIA)’
  • SARC ‘Fondo Bilaterale di Assistenza Sanitaria - SANARCOM (SANARCOM)
  • EBOS ‘Ente Bilaterale Operatori Sicurezza - (EBILOS)’
  • MEDI ‘FONDO MEDIPREV - Fondo Integrativo del SSN (MEDIPREV)’
  • EBNU ‘Ente Bilaterale Nazionale di Unione (E.B.N.U.)’
  • EFAR ‘EBIFARM - Ente Bilaterale Nazionale Farmacie Private (EBIFARM)’
  • EBIO ‘Ente Bilaterale EN.BI.FO.SI. e O.P.N. EN.BI.FO.SI
  • EBMQ ‘Fondo EBM SALUTE (EBM SALUTE).

Prevista, inoltre, una modifica relativa al versamento della causale contributo da destinare all’Ente bilaterale nazionale intersettoriale lavoro (Ebinail). Al posto della causale contributo ‘Eint’, istituita con la risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024, nel modello F24 va indicata la causale contributo ‘ENIL ‘EBINAIL - Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro’.


(Vedi risoluzione n. 57 del 2024)
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative ai saldi per i concorsi pronostici sportivi dell’ippica

Con una nota del 23 luglio 2024 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, per l’ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici, nonché per l’ippica d’agenzia.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58/E del 3 dicembre 2024, ha provveduto a istituire i seguenti codici tributo:

  • ‘5506’ denominato ‘Saldo concorsi pronostici sportivi’;
  • ‘5507’ denominato ‘Sanzione per tardivo versamento del Saldo concorsi pronostici sportivi’;
  • ‘5508’ denominato ‘Interessi per tardivo versamento del Saldo concorsi pronostici sportivi’;
  • ‘5509’ denominato ‘Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici’;
  • ‘5510’denominato ‘Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici’;
  • ‘5511’ denominato ‘Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici’;
  • ‘5512’ denominato ‘Saldo ippica d’agenzia’;
  • ‘5513’ denominato ‘Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica d’agenzia’;
  • ‘5514’ denominato ‘Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica d’agenzia’.


(Vedi risoluzione n. 58 del 2024)
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi a Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 55/E del 26 novembre 2024, ha istituito i codici tributo ‘7774’, ‘7775’ e ‘7776’ che le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione dovranno utilizzare in compensazione, tramite modello F24, delle ulteriori sei rate relative a Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche.

I nuovi codici arrivano per effetto di quanto previsto dall’art. 121, comma 3-ter, del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) il quale dispone che le banche, le compagnie di assicurazione e gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili ‘Superbonus’, ‘Sismabonus’ e ‘Bonus barriere architettoniche’ acquistate per un valore pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in 6 rate annuali.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2024 sono state definite le modalità attuative del richiamato articolo 121 del decreto Rilancio e di presentazione della comunicazione.

Detto provvedimento dispone che le rate risultanti dall’ulteriore ripartizione prevista dal comma 3–ter devono essere utilizzate esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

I nuovi codici tributo sono i seguenti:

  • ‘7774’ denominato ‘Superbonus art. 119 DL 34/2020 - Ulteriore ripartizione in sei rate - Art. 121, comma 3-ter, DL 34/2020’;
  • ‘7775’ denominato ‘Sismabonus art. 16 DL 63/2013 - Ulteriore ripartizione in sei rate - Art. 121, comma 3-ter, DL 34/2020’;
  • ‘7776’ denominato ‘Bonus barriere architettoniche art. 119-ter DL 34/2020 - Ulteriore ripartizione in sei rate . Art. 121, comma 3-ter, DL 34/2020’.


(Vedi risoluzione n. 55 del 2024)
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per gli investimenti nel Sud effettuati dalle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Il decreto legge n. 63/2024 ha previsto che, in merito al credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023, si provvede nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2024.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dello scorso 15 ottobre, ha approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in parola e ha definito le modalità per rispettare il tetto di spesa previsto.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 56/E del 26 novembre 2024, ha istituito il codice tributo ‘7036’ denominato ‘Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura - Articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015 n. 208 e articolo 1, comma 8, del decreto legge 15 maggio 2024 n. 63’.

L’ammontare dell’agevolazione fruibile da ciascun beneficiario è visualizzabile tramite il cassetto fiscale del soggetto interessato.


(Vedi risoluzione n. 56 del 2024)
Bonus Natale - Modifiche in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti

L’articolo 2 del decreto legge n. 167/2024 modifica il decreto Omnibus che ha previsto l’erogazione di una indennità di 100 euro, per l’anno 2024, a favore di taluni lavoratori dipendenti.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E del 19 novembre 2024, fornisce le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione, in merito alle modifiche intervenute.

Le modifiche riguardano, in particolare, l’ambito soggettivo di applicazione della norma, estendendone la platea dei beneficiari. È previsto, infatti, che il bonus Natale spetta, fermi restando gli altri requisiti, al lavoratore dipendente che ha almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.

Per beneficiare del bonus devono sussistere congiuntamente le seguenti condizioni:

  • Il reddito complessivo nel 2024 non deve superare i 28 mila euro;
  • Il lavoratore deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico;
  • L’imposta lorda sui redditi percepiti da lavoratore dipendente deve essere di importo superiore a quello della detrazione spettante.

L’indennità in parola è riconosciuta al genitore, lavoratore dipendente, anche in presenza di figlio unico, purché sia fiscalmente a carico. Il bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore a 21 anni che siano fiscalmente a carico.

La novità è rappresentata dal fatto che, ai fini della spettanza del bonus, il lavoratore deve avere almeno un figlio, fiscalmente a carico. Contrariamente alla disposizione previgente il decreto legge n. 167/2024 nulla dispone in merito al coniuge o all’appartenenza al nucleo c.d. monogenitoriale. In altre parole per la spettanza del bonus non è più richiesto il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all'appartenenza a nucleo familiare monogenitoriale.

Ne deriva che, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, il bonus spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dal fatto che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente o che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 2-bis del decreto Omnibus stabilisce che il lavoratore dipendente non ha diritto all’indennità in argomento se il proprio coniuge o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

Per ottenere il bonus in esame, alla luce delle novità apportate dal decreto legge n. 167/2024, il sostituto d’imposta riconosce l’indennità su richiesta del lavoratore che attesta di avervi diritto mediante autocertificazione. Nella domanda deve indicare il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico. Sempre nella domanda il lavoratore dipendente deve attestare che il coniuge o il convivente non sia beneficiario del bonus.

Chi ha già presentato l’autocertificazione ai sensi della precedente formulazione dell’articolo 2-bis del decreto Omnibus non è tenuto a presentare un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario dell’indennità.

Il lavoratore ha la possibilità di beneficiare del bonus Natale anche nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nel 2025.

Naturalmente il beneficio indebito dell’indennità comporta la restituzione dello stesso da parte del lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi.


(Vedi circolare n. 22 del 2024)
Investment Management Exemption - Istruzioni operative agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate
Premessa

La legge di Bilancio per l’anno 2023 ha introdotto una presunzione legale in merito alla non configurabilità di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di ciascuna delle entità che costituiscono una struttura di investimento non residente che si avvale di servizi, ancorché preliminari o accessori, riconducibili all’attività di investimento svolta a favore della predetta struttura e resi da altri soggetti, nel medesimo territorio.

La presunzione legale opera a beneficio delle c.d. ‘strutture di investimento’ andando a integrare, nell’ipotesi in cui vengano soddisfatte le condizioni previste per l’accesso alla Investment Management Exemption, (IME) lo status di agente indipendente della management company, che può essere un soggetto residente o non residente, anche operante in Italia tramite stabile organizzazione, nell’ambito della propria ordinaria attività e in nome e per conto della struttura di investimento, a concludere contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.

La presunzione in parola non opera per le società di gestione per le quali è sempre possibile riscontrare la presenza di una stabile organizzazione in Italia. Tuttavia, anche in questo caso sarà necessario verificare che vi siano tutti i presupposti di fatto e di diritto affinché si configuri una stabile organizzazione in Italia del gestore e dovranno essere attentamente valutati anche i relativi redditi.

Con il provvedimento del 28 febbraio 2024 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito le linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del Tuir alla remunerazione ricevuta per l’attività svolta nel territorio dello Stato dal soggetto residente, o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23/E del 19 novembre 2024, ha fornito istruzioni operative agli Uffici per garantire l’uniformità di azione in merito alla disciplina IME.

Modalità di attuazione della disciplina IME

I soggetti coinvolti nella disciplina IME sono, da un lato, la struttura di investimento costituita dal veicolo di investimento non residente e le sue società controllate non residenti e, dall’altro, il soggetto, residente o non residente, anche operante tramite la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che svolge attività di gestione di investimenti in nome e per conto del veicolo.

Veicolo di investimento non residente e requisiti di indipendenza

Si considerano veicoli di investimento non residenti le entità che:

  • svolgono l’attività di gestione di investimenti di natura finanziaria per conto terzi;
  • sono soggette a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali tali entità sono istituite;
  • sono caratterizzate dalla gestione degli investimenti per conto di un numero non limitato di partecipanti.

Le suddette caratteristiche sono idonee a garantire l’indipendenza del veicolo di investimento non residente rispetto agli investitori. Tale indipendenza assicura che gli investimenti operati tramite il veicolo di investimento non residente non siano riconducibili alla management company.

Tale condizione di indipendenza si considera rispettata nelle ipotesi in cui il veicolo di investimento non residente è:

  1. un organismo di investimento collettivo del risparmio, istituito in uno Stato membro della Ue o in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni;
  2. un organismo di investimento collettivo del risparmio, istituito in uno Stato o territorio di cui all’art. 11, comma 4, lett. c) Dlgs n. 239/1996;
  3. un ente, residente o localizzato in uno Stato o territorio compreso nell’elenco di cui all’art. 11, comma 4, lett. c) Dlgs n 239/1996, e soggetto a vigilanza prudenziale, che ha come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento dell’attività di investimento del capitale raccolto presso terzi in base a una politica di investimento predeterminata, e nel quale sono rispettate le seguenti condizioni:

  1. nessun soggetto detiene una partecipazione al capitale sociale o al patrimonio superiore al 20%;
  2. il capitale raccolto è gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dagli stessi.

In merito al requisito dell’assoggettamento a vigilanza prudenziale, tale requisito sussiste nelle ipotesi in cui, in riferimento all’organismo di investimento estero o al gestore, l’avvio dell’attività sia soggetto ad autorizzazione preventiva e l’esercizio dell’attività stessa sia sottoposto in via continuativa a controlli obbligatori da parte degli organi di vigilanza preposti.

Requisiti di indipendenza del gestore (asset manager)

In relazione all’indipendenza della management company rispetto al veicolo d’investimento la Relazione al Decreto evidenzia che il gestore patrimoniale, soggetto residente o non residente, deve garantire indipendenza rispetto al veicolo di investimento.

I requisiti di indipendenza sono soddisfatti nell’ipotesi in cui:

  • il gestore o il suoi dipendenti non ricoprano ruoli direttivi nel veicolo o nelle sue controllate;
  • il gestore, o i suoi dipendenti o amministratori, non detengano una partecipazione ai risultati economici del veicolo di investimento non residente, superiore al 25%, inclusi eventuali benefici indiretti derivanti da schemi di partecipazione ai risultati.

Ai fini della verifica del rispetto della soglia di partecipazione ai risultati economici del veicolo di investimento, il carried interest non va considerato integralmente nel periodo di imposta nel quale è stato distribuito ma deve essere ripartito pro quota per la durata dell’investimento. Nel calcolo il contribuente deve riassorbire, nel periodo di imposta in cui avviene la distribuzione, la differenza tra l’entità del carried interest effettivamente distribuito e la soglia massima di carried interest precedentemente computata.

L’asset manager può delegare a soggetti terzi, facenti parte o meno dello stesso gruppo e in possesso di competenze professionali specifiche, lo svolgimento di alcune funzioni connesse alla gestione degli OICR istituiti e gestiti dal gestore delegante in presenza di determinate condizioni. I mandati conferiti non hanno l’effetto di privare il gestore delegante delle proprie funzioni gestorie e di trasferirle in capo al soggetto delegato.

Idoneità della documentazione ai fini dell’applicazione della disciplina IME

La presunzione prevista dalla disciplina IME opera nel caso in cui il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo riceva, per l’attività svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata da documentazione idonea.

La documentazione predisposta dal contribuente si considera idonea quando consente il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento da parte del Fisco.

Anche ai fini della disciplina IME devono ritenersi applicabili le disposizioni contenute nel Decreto TP e nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020.

Ai fini della disciplina IME, la predetta documentazione dovrà fornire, per conseguire la richiesta idoneità, dati e elementi conoscitivi aggiuntivi, se richiesti dalle circostanze del caso, rispetto a quelli necessari ai sensi del Provvedimento del 23 novembre 2020, con le conseguenti ricadute in tema di penalty protection.

Di conseguenza, in sede di controllo si dovrà valutare che la documentazione sia stata predisposta secondo le indicazioni contenute nel Decreto TP e nel predetto Provvedimento del 23 novembre 2020.

Nell’ipotesi in cui l’Agenzia abbia espresso una valutazione positiva della documentazione esibita da parte del contribuente circa l’idoneità ai fini dell’applicazione della disciplina IME, l’eventuale rettifica del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento non determinerà il venir meno del em>safe harbour, così come della penalty protection.

Qualora, invece, la documentazione manchi o sia ritenuta non idonea ai fini della disciplina IME, il contribuente non potrà invocare l’applicazione del safe harbour, con la conseguenza che, qualora vi siano tutti i presupposti di diritto e di fatto e, qualora applicabile, l’Amministrazione finanziaria potrà contestare la presenza di una stabile organizzazione della struttura di investimento estera.


(Vedi circolare n. 23 del 2024)
Istruzioni operative agli uffici in materia di autotutela tributaria

Per garantire l’uniformità di azione, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21/E del 7 novembre 2024, intende fornire istruzioni operative agli Uffici in merito all’esercizio del potere di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell’istituto, contenuta negli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuenti, introdotti dal decreto legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023.

In particolare, il decreto legislativo in parola ha:

  • introdotto una regolamentazione distinta ed espressa delle ipotesi di autotutela obbligatoria e facoltativa;
  • abrogato la previgente disciplina in materia di autotutela tributaria.

Per tenere conto delle novità introdotte e coordinarle con le regole del contenzioso tributario, il decreto legislativo n. 220/2023 ha inserito nell’elenco degli atti impugnabili il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater e il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quinquies, stabilendo che il ricorso avverso il rifiuto tacito può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di autotutela.

All’introduzione della nuova disciplina dell’autotutela ha fatto seguito, ad opera del decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, l’inserimento nel corpus del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 dell’articolo 17-bis, rubricato ‘Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale’.

Gli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente disciplinano l’istituto dell’autotutela tributaria, distinguendola in due categorie

  • autotutela obbligatoria
  • autotutela facoltativa.

L’autotutela obbligatoria ex art. 10-quater

L’articolo 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente fornisce una elencazione dei casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione, al ricorrere dei quali il fisco procede all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione. Tra i casi di manifesta illegittimità troviamo l’errore di persona, di calcolo, sull’individuazione del tributo, l’errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria, l’errore sul presupposto d’imposta, la mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti e, da ultimo, la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

Il documento di prassi amministrativa precisa che l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di esercitare il potere di autotutela di atti di imposizione quando ricorrano i vizi tassativamente elencati dalla stessa e sempre che gli stessi diano luogo a forme di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione.

L’obbligatorietà dell’autotutela deve escludersi in tutti i casi in cui la questione appaia dubbia, anche per l’esistenza di contrasti giurisprudenziali.

In caso di autotutela ad istanza di parte, il contribuente è tenuto ad indicare puntualmente il tipo di vizio da cui è affetto l’atto e le ragioni in virtù delle quali il predetto vizio sia riconducibile ad una delle fattispecie tassative di cui all’art. 10-quater.

Alla luce della ratio sottesa alla distinzione tra autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa, la circolare ritiene che i vizi elencati dall’art. 10-quater, configurano ipotesi di autotutela obbligatoria laddove il loro apprezzamento non presupponga la soluzione di questioni interpretative incerte.

L’Amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere all’istanza di autotutela obbligatoria entro il termine di 90 giorni dalla sua ricezione.

L’autotutela facoltativa ex art. 10-quinquies

L’articolo 10-quinquies dispone, invece, che in presenza di vizi dell’atto o dell’imposizione non riconducibili ad alcuna delle fattispecie elencate dall’articolo 10-quater, l’Amministrazione finanziaria può comunque annullare l’atto. L’autotutela facoltativa non può più essere esercitata in presenza di un giudicato sostanzialmente favorevole all’Amministrazione finanziaria o quando l’atto di imposizione è stato oggetto, anche parzialmente, di qualunque forma di definizione, anche agevolata.

LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AUTOTUTELA Le modalità di presentazione della richiesta di autotutela

La richiesta di autotutela va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento. Nell’ipotesi in cui il contribuente presenti, per errore, la richiesta a una struttura non competente, la struttura ricevente dovrà tempestivamente trasmetterla all’Ufficio competente, informandone contestualmente il contribuente.

Qualora l’atto oggetto della richiesta di autotutela appaia illegittimo o infondato, l’Ufficio ha il potere di disporre la sospensione amministrativa degli effetti dell’atto. Ciò, per evitare la produzione di effetti lesivi nei confronti del contribuente.

In ipotesi di autotutela obbligatoria, l’istanza - anche se presentata ad un Ufficio incompetente - deve, comunque, considerarsi idonea ad impedire la decadenza prevista dall’articolo 10-quater, comma 2, del termine annuale. Tuttavia, il dies a quo del termine di 90 giorni, decorso il quale, in ipotesi di autotutela obbligatoria, il contribuente può impugnare l’eventuale rifiuto tacito, deve essere individuato nel giorno in cui l’istanza è pervenuta all’Ufficio competente, il quale ne darà tempestiva comunicazione al contribuente.

La circolare ricorda che la presentazione delle richieste in autotutela non sospende né interrompe la decorrenza di alcun termine previsto dal legislatore, come quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

L’istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi su sui si fonda la richiesta di autotutela e va corredata di tutta la documentazione in possesso del richiedente idonea a dimostrare la sussistenza di vizi che giustificano la revisione dell’atto.

L’istanza deve essere presentata avvalendosi di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato a presentarla, tramite l’uso dei servizi telematici (accesso tramite SPID, CIE o CNS), tramite posta elettronica certificata o in alternativa tramite consegna a mano con accesso fisico allo sportello.

La terza parte del documento di prassi amministrativa è dedicata allo svolgimento dell’istruttoria e all’adozione del provvedimento. La circolare si sofferma, in particolare, sulle modalità di svolgimento della fase istruttoria, sulla sospensione amministrativa dell’esecuzione dell’atto e sulla fase decisoria del procedimento di autotutela. Si rimanda al testo per una disamina più completa.

La definibilità delle sanzioni a seguito di provvedimento di autotutela parziale

L’articolo 17-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 ha ripristinato la possibilità per il contribuente di avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni a seguito della notifica di un provvedimento di autotutela parziale.

Come si evince dal richiamato articolo 17-bis, il beneficio della definizione agevolata delle sanzioni può essere fruito solo in relazione a provvedimenti di autotutela parziale che abbiano ad oggetto atti di imposizione per i quali il contribuente abbia proposto ricorso o risulti ancora pendente il termine di impugnazione. In quest’ultimo caso, la definizione agevolata delle sanzioni deve avvenire entro il termine per la proposizione del ricorso.

Per beneficiare della riduzione delle sanzioni, la definizione agevolata deve perfezionarsi entro 60 giorni dalla notifica dell’atto oggetto di autotutela parziale. Ne consegue che non è possibile accedere alla definizione agevolata delle sanzioni nelle ipotesi in cui l’atto d’imposizione sia divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte del contribuente.

Inoltre, per poter beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni, l’articolo 17-bis richiede che il contribuente rinunci al ricorso. A tali fini assumono rilevanza non solo la rinuncia espressa al ricorso, ma anche comportamenti concludenti quali l’omessa notifica del medesimo e la mancata costituzione in giudizio, sempre che, ai fini della definizione, sia intervenuto il puntuale e tempestivo versamento degli importi dovuti in unica soluzione o della prima rata, in caso di rateazione.

La definizione agevolata delle sanzioni può avvenire esclusivamente ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo adesione e dell’articolo 16 del decreto legislativo sanzioni.

Non è possibile, invece, avvalersi della definizione di cui l’articolo 17 del medesimo decreto legislativo sanzioni, in quanto l’applicazione di tale disposizione fa salva la possibilità per il contribuente di impugnare la pretesa impositiva, laddove, invece l’articolo 17-bis condiziona la definizione agevolata delle sanzioni alla rinuncia al contenzioso.

Ai sensi del nuovo articolo 17-bis del decreto legislativo sanzioni, il contribuente può avvalersi della definizione agevolata soltanto nelle ipotesi in cui il provvedimento di autotutela parziale venga adottato dall’Ufficio prima della proposizione del ricorso.

Al riguardo si precisa che nelle ipotesi in cui il provvedimento di autotutela parziale intervenga dopo l’impugnazione dell’atto originario, la definizione agevolata delle sanzioni di cui ai richiamati articoli 15 del decreto legislativo adesione e 16 del decreto legislativo adesione deve avvenire entro il termine per l’eventuale impugnazione del predetto provvedimento di autotutela ovvero entro 60 giorni dalla sua notifica.

Infine, nel caso in cui il provvedimento di autotutela parziale sia notificato oltre la scadenza dei termini di impugnazione dell’atto d’imposizione e quest’ultimo si sia reso definitivo per mancata impugnazione, il contribuente non potrà usufruire di alcuna delle misure premiali previste.

Il versamento delle sanzioni in misura agevolata deve avvenire ‘alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto’.

LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Il legislatore della riforma fiscale ha previsto una norma speciale, derogatoria rispetto a quella generale, con la quale ha stabilito che ‘in caso di avvenuto esercizio dell’autotutela’, la responsabilità amministrativo-contabile è limitata alle sole ipotesi di dolo, escludendo quindi quelle di colpa grave.

Affinché sia configurabile una responsabilità del funzionario, che abbia disposto l’annullamento dell’atto o la rinuncia all’imposizione in assenza dei presupposti previsti dagli articoli 10-quater e 10-quinquies, il fatto dannoso deve essere sorretto dall’intenzione di procurare un danno all’erario; se, invece, l’erroneità delle valutazioni di fatto, compiute ai fini dell’esercizio del potere di autotutela obbligatoria o facoltativa, deriva da una grave violazione degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia (ossia da ‘colpa grave’), la responsabilità è del tutto esclusa.


(Vedi circolare n. 21 del 2024)
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’Ecotassa

La legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha previsto l’applicazione dal 1°marzo 2019 al 31 dicembre 2021 di un’imposta sull’acquisto e l’immatricolazione dei veicoli, parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli stessi (c.d. Ecotassa).

Per consentire il versamento tramite il modello di versamento ‘F24 Versamenti con elementi identificativi’ (F24 ELIDE) dell’imposta dovuta a seguito delle attività di controllo, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 53/E dell’11 novembre 2024 ha istituito i seguenti codici tributo:

  • ‘A600’ denominato ‘ECOTASSA - art. 1, commi 1042 e 1042-bis legge n. 145/2018 - Atto di accertamento’;
  • ‘A601’ denominato ‘ECOTASSA - art. 1, commi 1042 e 1042-bis legge n. 145/2018 - Atto di accertamento-sanzioni’;
  • ‘A602’ denominato ‘ECOTASSA - art. 1, commi 1042 e 1042-bis legge n. 145/2018 - Atto di accertamento-interessi’.


(Vedi risoluzione n. 53 del 2024)
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus Natale

Il decreto legge n. 113 del 9 agosto 2024 riconosce, per l’anno d’imposta 2024, un’indennità una tantum di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti. Il bonus è riconosciuto dai datori di lavoro ai lavoratori che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti necessari.

Questa nuova indennità viene corrisposta unitamente alla tredicesima mensilità.

I sostituti d’imposta recupereranno le somme erogate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

Per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.54/E del 13 novembre 2024, ha istituito i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 ‘Enti pubblici’ (F24 EP).

Per il modello F24 il codice tributo è denominato ‘1703- Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti- art. 2-bis Dl 9 agosto 2024 n. 113’.

Per il modello F24 ‘Enti pubblici’ (F24 EP) il codice tributo è denominato ‘174E Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti- art. 2-bis Dl 9 agosto 2024 n. 113’.


(Vedi risoluzione n. 54 del 2024)
Istituzione del codice tributo per il versamento dell’importo annuo dovuto per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco

Il decreto del Mef del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie di pertinenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le modalità previste dall’art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997. Con una nota dello scorso 9 agosto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiesto l’istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24 Accise, dell’importo annuo dovuto per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 51/E del 25 ottobre 2024, ha istituito il codice tributo ‘5505’ denominato ‘Versamento importo annuale per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024 n. 41’.


(Vedi risoluzione n. 51 del 2024)
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