Agevolazioni tributarie – Condizioni di applicabilità alle banche di credito cooperativo
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 45/E del 7 maggio 2012, risponde ad una richiesta di consulenza giuridica che chiedeva chiarimenti in merito alle condizioni che una banca di credito cooperativo deve rispettare per beneficiare delle agevolazioni fiscali. Ai fini delle disposizioni di carattere agevolativo sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'art. 2514 del codice civile e i requisiti di operatività prevalente con soci contenuti nell'art. 35 del dlgs 385/1993 (Tub). L'Agenzia delle Entrate conferma che le agevolazioni tributarie prescindono dal rispetto delle condizioni di favore nei confronti dei soci e della zona di competenza, ma spetta al fisco verificare se il mancato rispetto incrina i principi di mutualità, sempre da preservare per ottenere le agevolazioni tributarie. La verifica della prevalente operatività con i soci va eseguita alla fine del periodo d'imposta utilizzando i dati medi trimestrali rilevabili dalle segnalazioni di vigilanza.
(Vedi risoluzione n. 45 del 2012)
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