Privacy policy
Trattamento fiscale dei servizi di formazione e di aggiornamento professionale
Con la risoluzione n. 44/E del 7 maggio 2012 l'Agenzia delle Entrate chiarisce il criterio di individuazione del presupposto territoriale, ai fini Iva, per i servizi di formazione e di aggiornamento professionale. Dal 1°gennaio 2011 le prestazioni culturali, artistiche, educative e simili rese a committenti non soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato, quando le stesse sono ivi materialmente svolte. Per individuare il luogo di tassazione dei servizi indicati si deve distinguere tra i servizi resi nei confronti dei committenti non soggetti passivi Iva (ovvero 'B2C') e quelli resi nei confronti di committenti soggetti passivi Iva (ovvero 'B2B'). Mentre nei primi i servizi di formazione e aggiornamento professionale si considerano effettuati nel territorio dello Stato se ivi materialmente eseguiti, gli stessi servizi, se resi nei rapporti B2B, sono territorialmente rilevanti in Italia in applicazione del criterio di carattere generale previsto dall'art. 7-ter, comma 1, lett.a), del Dpr 633/72. L'individuazione del presupposto territoriale dei servizi in questione č quindi strettamente connessa alla verifica circa lo status di soggetto passivo del committente.
(Vedi risoluzione n. 44 del 2012)
| copyright Studio Orlandini e Associati | partita iva: 02255380160| site by metaping |