Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia
Con la circolare n. 14/E del 4 maggio 2012 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'applicazione degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, previsti dalla legge n. 238 del 30 dicembre 2010. Tali sgravi sono applicabili a partire dal periodo d'imposta 2011 e fino al 2015. Hanno diritto agli incentivi i cittadini Ue, nati dopo il 1°gennaio 1969, che sono assunti in Italia o vi avviano un'attivitą d'impresa o di lavoro autonomo, trasferendovi la propria residenza entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attivitą. Sono interessati anche i redditi di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto e le borse di studio. Il beneficio si estende anche ai cittadini Ue nati dopo il 1°gennaio 1969 che hanno maturato i requisiti a partire dal 20 gennaio 2009 e che hanno avviato un'attivitą di lavoro dipendente o di lavoro autonomo o d'impresa in Italia. Chi intende beneficiare dell'agevolazione fiscale deve essere iscritto nelle liste anagrafiche dei soggetti residenti in Italia o aver presentato domanda di iscrizione. E' necessario anche il trasferimento del domicilio entro 3 mesi dall'inizio dell'attivitą in Italia.
(Vedi circolare n. 14 del 2012)
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