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Nuovo codici tributo per il versamento del contributo di solidarietà
Il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 prevede che dal 1°gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sui redditi complessivi di importo superiore a 300mila euro lordi annui è dovuto un contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente il predetto importo. Il Ministro dell'Economia, con un decreto del 21 novembre 2011, ha stabilito le modalità tecniche di attuazione della predetta misura. Ha specificato, in particolare, che il contributo è determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed è versato in unica soluzione unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per consentire il versamento, mediante modello F24, del predetto contributo vengono istituiti i codici tributo: '1683' denominato 'Contributo di solidarietà' e '1619' denominato 'Contributo di solidarietà trattenuto a seguito di assistenza fiscale'. Per consentire il versamento mediante il modello 'F24 enti pubblici' si è istituito il codice tributo '146E' denominato 'Contributo di solidarietà, trattenuto a seguito di assistenza fiscale'.
(Vedi risoluzione n. 47 del 2012)
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