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Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile – Decreto legge ‘Cura Italia’
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 21/E del 28 aprile 2020, fornisce chiarimenti in merito alle erogazioni liberali, anche in denaro, effettuate a favore della Protezione civile per contrastare più efficacemente l’emergenza epidemiologica da Coronavirus che sta attraversando il Paese. Il chiarimento riguarda in particolare gli adempimenti che i donatori devono porre in essere per fruire delle detrazioni o deduzioni previste dalla legge a tal fine. L’articolo 66 del decreto legge ‘Cura Italia’ ha previsto una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30mila euro, per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali nel 2020 finalizzate a finanziare gli interventi tesi a contenere e gestire l’emergenza sanitaria in corso. Sempre l’articolo 66 estende alle suddette erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa quanto previsto per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle persone colpite da eventi di calamità pubblica. La Protezione civile, a tal fine, ha aperto due conti correnti; uno servirà a raccogliere fondi per finanziare l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ventilatori, respiratori, attrezzature ed apparecchiature per sale di rianimazione e l’altro per costituire un fondo da destinare alle famiglie degli operatori sanitari deceduti nello svolgimento delle proprie attività a causa del Covid-19. Raccolte di fondi sono state promosse anche da soggetti, di fatto intermediari, che con il ruolo di collettori riverseranno le somme complessive raccolte nel conto corrente della Protezione civile. A questi soggetti si aggiungono coloro che hanno promosso raccolte di fondi mediante piattaforme di crowdfunding che, allo stesso modo, confluiranno nei conti correnti della Protezione civile. Al fine di prevenire eventuali fenomeni di abusi l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento tracciabile. La detrazione, infatti, non spetta per le erogazioni effettuate in contanti. Ai fini della detrazione è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica da Covid-19. In merito alle erogazioni di denaro pervenute tramite collettori intermediari o piattaforme di crowdfunding l’Agenzia ritiene che i contribuenti per godere delle agevolazioni previste dall’articolo 66 devono essere in possesso della ricevuta del versamento o della ricevuta attestante l’operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding nonché della attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei conti correnti dedicati all’emergenza da coronavirus. Qualora i versamenti siano avvenuti su conti correnti diversi da quelli dedicati o qualora dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni necessarie, ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, sarà necessario che il Dipartimento della Protezione civile rilasci una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria in corso.
(Vedi risoluzione n. 21 del 2020)
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