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Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto – art. 25 decreto legge Rilancio


Premessa

L’articolo 25 del decreto Rilancio prevede un contributo a fondo perduto a vantaggio dei soggetti colpiti dalle restrizioni imposte dalla crisi sanitaria. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, fornisce ulteriori chiarimenti e risposte a quesiti sulle modalità di determinazione del contributo a fondo perduto e sulla verifica della spettanza che si aggiungono alle indicazioni fornite con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020. Inoltre, vengono forniti chiarimenti sull’ambito soggettivo, sui requisiti di accesso al contributo, sulla verifica della riduzione del fatturato e su altro ancora.

Ambito soggettivo

Società in liquidazione volontaria

In tutti i casi in cui l’attività di liquidazione delle società sia già iniziata, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, ossia al 31 gennaio 2020, non è possibile fruire del contributo a fondo perduto, in quanto l’attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi non riconducibili all’epidemia da Coronavirus. Diversamente possono fruirne le realtà in cui la fase di liquidazione sia stata avviata successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2020. Con riguardo all’ammontare dei ricavi, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Sono valide le modalità di determinazione della riduzione del fatturato indicate nella circolare n. 15/E/2020.
Grazie alle modifiche introdotte dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato, in conseguenza della pandemia da Covid-19, possono beneficiare del contributo a fondo perduto anche le microimprese o le piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione.

Inizio attività successivamente al 1°gennaio 2019

Non possono presentare domanda di accesso al contributo a fondo perduto i soggetti per i quali la relativa partita Iva è stata cessata alla data di presentazione della domanda. Ma come va interpretata la norma in relazione a coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1°gennaio 2019 per i quali la partita Iva è stata richiesta prima? La circolare chiarisce che sono inclusi tra questi soggetti solo coloro la cui data di apertura della partita Iva coincida o è successiva al 1°gennaio 2019, a prescindere dalla data di inizio effettivo dell’attività. A rilevare, dunque, è la data di apertura della partita Iva, mentre è irrilevante quella di inizio attività.

Inizio nuova attività successivamente al 1°gennaio 2019

Sappiamo già che chi ha iniziato l’attività a partire dal 1°gennaio 2019 ha diritto alla fruizione del contributo, a prescindere dal requisito della riduzione del fatturato. Come va, tuttavia, considerata un’impresa che ha intrapreso una nuova attività in un settore diverso, successivamente al 1°gennaio 2019? Può fruire del contributo? L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che un’impresa che ha come attività principale la locazione di immobili di proprietà, la cui data di inizio attività (o apertura della partita Iva) è antecedente al 31 dicembre 2018 - che ha intrapreso una nuova attività in un diverso settore, successivamente al 1°gennaio 2019, deve tener conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso di cui ai commi 3 (reddito) e 4 (calo di fatturato e corrispettivi di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 inferiore ai due terzi) dell’art. 25 del decreto Rilancio.

Esercenti arti e professioni (iscritti alla gestione separata Inps) non in possesso dei requisiti per godere del contributo previsto dall’art. 27 del decreto ‘Cura Italia’

Gli esercenti arti e professioni, iscritti alla gestione separata Inps, sono sempre esclusi dalla possibilità di richiedere il contributo a fondo perduto, anche quando non hanno potuto richiedere il bonus previsto dall’art. 27 del decreto ‘Cura Italia’ per mancanza dei requisiti ivi previsti. La circolare precisa che tra i beneficiari del contributo non rientrano coloro che hanno diritto al bonus Inps (artt. 27 e 38 del decreto ‘Cura Italia’) e sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. I soggetti iscritti alla gestione separata Inps sono dunque esclusi dalla fruizione del contributo a fondo perduto, indipendentemente dal possesso o meno dei requisiti per il bonus riconosciuto dall’Inps.

Associazione di promozione sociale

Gli enti non commerciali che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa, possono fruire del contributo a fondo perduto. Parimenti, possono accedervi anche i soggetti ammessi alla contabilità semplificata che determinano il reddito forfettariamente, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, tra le quali le associazioni di promozione sociale. Al fine di determinare i ricavi per poter fruire del contributo, gli enti non commerciali devono considerare i soli ricavi con rilevanza Ires. Sono esclusi i proventi non conseguiti nell’ambio di attività commerciali, nonché le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Ne consegue che per la sola parte relativa all’attività commerciale, le associazioni di promozione sociale devono verificare di non aver conseguito, nel 2019, ricavi in misura superiore a 5 milioni di euro e di aver avuto una riduzione di fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019.

Consorzi tra imprese

I consorzi tra imprese che ribaltano sulle consorziate proventi ed oneri non possono fruire del contributo a fondo perduto in considerazione della loro peculiare natura. Le imprese che ne fanno parte, infatti, sussistendo gli ulteriori requisiti, possono accedere ai contributo a fondo perduto evitando la duplicazione del beneficio in capo ai medesimi soggetti.

Imprese che presentano un fatturato pari a zero sia in aprile 2019 che in aprile 2020

Per fruire del contributo a fondo perduto è necessario che:
-

nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1°gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, non siano superiori a 5 milioni di euro; e che - l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Nel caso in cui il fatturato risulti pari a zero sia in aprile 2019 che in aprile 2020, anche in caso di attività stagionale, non si può considerare soddisfatto il requisito del calo del fatturato. Pertanto, tali soggetti sono esclusi dal contributo a fondo perduto.

Individuazione delle definizioni di ‘impresa in difficoltà’ ai sensi della normativa dell’Unione europea (regolamento Ue n. 651/2014)

La Commissione europea ha modificato alcune condizioni relative alle misure temporanee di aiuti di Stato che ritiene compatibili con il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alla luce della pandemia da Covid-19. La Commissione ha consentito, pertanto, di concedere gli aiuti alle microimprese o alle piccole imprese che già risultavano in difficoltà al 31 dicembre 2019 purché queste non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione.

Agenti e rappresentanti di commercio

Gli agenti e rappresentanti di commercio che producono reddito d’impresa e che sono iscritti alla gestione commercianti dell’Inps e alla Fondazione Enasarco, possono presentare domanda per i contributi a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto Rilancio.

Studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di Previdenza

Tra i fruitori del contributo a fondo perduto non figurano i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103. Ne consegue che, gli studi associati composti da tali soggetti, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti esclusi.

Società artigiane con soci professionisti

Il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti i cui redditi siano unicamente riconducibili allo status di lavoratore dipendente. Ne consegue che le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo che contestualmente possiedono lo status di lavoratore dipendente possono comunque fruire del contributo a fondo perduto Covid-19 in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso. Ciò vale anche nel caso di soci lavoratori dipendenti.

Soggetto che potrebbe beneficiare delle indennità art. 84, comma 2, decreto Rilancio (per attività professionale) e del contributo di cui all’art. 25 per l’attività d’impresa

Qualora un soggetto eserciti attività d’impresa e contestualmente rientri in una delle categorie di esclusione prevista al comma 2 dell’art. 25 del decreto Rilancio, lo stesso può comunque fruire del contributo a fondo perduto esclusivamente in relazione alle attività ammesse al contributo stesso. Per determinare la soglia dei ricavi è necessario fare riferimento alla somma di ricavi e compensi di tutte le attività esercitate ammesse al contributo. Ciò vale anche ai fini del calcolo della riduzione del fatturato. Tale esclusione si applica altresì ai soggetti che hanno diritto alle indennità di cui ai commi 5, 6 e 8 dell’art. 84 del decreto Rilancio.

Requisiti di accesso al contributo

Verifica dell’ammontare dei ricavi e della riduzione del fatturato per i distributori di carburanti

Nel quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate si chiede come vada determinata la riduzione del fatturato per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio. L’Amministrazione finanziaria ha risposto che, a tal fine, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il fatturato del periodo di riferimento. Il rinvio alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’art. 18, comma 10, Dpr n. 600/1973, è stato operato esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima di ricavi/compensi per l’accesso al contributo.

Verifica della riduzione del fatturato per gli agenti e rappresentanti di commercio

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le indennità di fine mandato corrisposte all’agente di commercio, all’atto di cessazione del rapporto di agenzia, non rientrano nel calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista per legge (liquidazione periodica di aprile 2019 rispetto ad aprile 2020). Ciò, in quanto riconducibili ad attività non ammesse al contributo.

Determinazione calo di fatturato settore edilizia

Ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto è necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi rispetto a quelli di aprile 2019. Il quesito sottoposto chiede come determinare tale riduzione per le imprese edili, in considerazione delle peculiari modalità operative. L’Agenzia chiarisce che al fine di verificare la riduzione di fatturato e corrispettivi, poiché nell’art. 25 del decreto Rilancio si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazioni di servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020). Inoltre, andranno considerate tutte le fatture attive (al netto dell’Iva) con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile, nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate ad aprile. Nel caso di appalti con stato di avanzamento lavori intermedi, andranno incluse le fatture emesse ad aprile anche se relative a SAL di novembre o dicembre dell’anno precedente.

Determinazione calo di fatturato nell’ipotesi in cui l’ammontare del fatturato sia difforme dai ricavi relativi al medesimo periodo

Come determina la riduzione del fatturato un’impresa il cui ammontare di fatture attive (al netto dell’Iva) con data di effettuazione dell’operazione aprile 2019 non trovi corrispondenza con il relativo ammontare dei ricavi? L’Agenzia ha già chiarito che:

per l’individuazione della soglia massima di ricavi o compensi, per ciascuna tipologia di soggetto, va tenuto conto delle singole regole di determinazione;
• per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla legge, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 rispetto ad aprile 2020 come pure tutte le fatture attive (al netto dell’Iva) con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative ad operazioni effettuate ad aprile.

In considerazione di ciò, ai fini della riduzione del fatturato è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il ‘fatturato’ del periodo di riferimento, purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa o compensi dell’esercizio di arti o professioni che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione.

Verifica della riduzione del fatturato

Operazioni per passaggi interni

Si chiede se ai fini della determinazione della riduzione del fatturato si debba tener conto delle operazioni interne alle imprese che operano contestualmente in più attività, con contabilità separata. Già l’Agenzia, con la circolare 15/E/2020, ha chiarito che devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’Iva) con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile, nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative ad operazioni effettuate ad aprile. Ne consegue che risultano incluse anche le operazioni effettuate tra le diverse attività esercitate dai soggetti fruitori e fatturate ai sensi dell’art. 36 del Dpr n. 633/1972.

Fattura riepilogativa settore autotrasporti

Il quesito chiede se sono incluse nell’ammontare del fatturato relativo al mese di aprile 2019, le prestazioni eseguite in tale mese dagli autotrasportatori che possono emettere per ciascun committente un’unica fattura riepilogativa con cadenza trimestrale. L’Agenzia risponde che la verifica richiesta può essere eseguita con riferimento alle sole operazioni eseguite nei mesi di aprile 2019 e di aprile 2020.

Operazioni fuori campo IVA

In merito alle operazioni fuori campo Iva che i contribuenti sono soliti fatturare volontariamente la circolare chiarisce che entrano nel fatturato le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica (ossia quelle rilevanti ai fini Iva), aggiungendo gli importi di ricavi o compensi che siano stati oggetto di fattura, pur non essendone obbligatoria l’emissione. La rilevanza delle operazioni fuori campo, pertanto, viene limitata a quelle che riguardano ricavi o compensi e non in generale ad ogni somma fatturata. Occorre, pertanto, fare riferimento all’ammontare dei ricavi da individuare e riferire ai mesi di aprile 2020 e 2019, tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito. Significa che qualora un soggetto abbia certificato un ricavo o un compenso attraverso una fattura, pur non essendone obbligatoria l’emissione, la stessa va comunque inclusa.

Fatture anticipate contratto fornitura di bevande

L’Agenzia delle Entrate ha già chiarito che per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 rispetto ad aprile 2020. Le somme fatturate in via anticipata, in relazione ad un contratto di fornitura di bevande stipulato in data marzo 2019, per il quale la consegna della merce è avvenuta in aprile 2019, sono da considerarsi escluse in quanto l’emissione della fattura anticipa il momento di effettuazione dell’operazione stessa limitatamente all’importo fatturato.

Subentro in contratto di affitto d’azienda

Nell’ipotesi di un subentro in un contratto di affitto d’azienda sarà necessario considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del contratto nel periodo di riferimento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima di ricavi o compensi sia per quanto riguarda il calcolo della riduzione del fatturato.

Imprenditori agricoli in regime agevolato di cui all’art. 34 comma 6 Dpr n. 633/1972

Si chiede come determinare la riduzione del fatturato per gli imprenditori agricoli in regime agevolato che risultano totalmente esonerati da obblighi contabili e di certificazione delle operazioni e che svolgono la propria attività ai sensi dell’art. 4 del Dlgs n. 228/2001. Per la verifica della riduzione del fatturato tali imprenditori agricoli dovranno considerare unicamente le operazioni poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che, acquistando beni o servizi nell’esercizio di impresa, hanno emesso apposita autofattura. Pertanto, in assenza di tali tipologie di operazioni non risulta soddisfatto il requisito del calo di fatturato, con la conseguenza di non poter accedere al contributo.

Altri requisiti

Operazioni di riorganizzazione

In merito ad un’operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, si ritiene che occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima di ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato. In caso di scissione i due requisiti andranno determinati in relazione all’ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili al ramo d’azienda oggetto di assegnazione. Inoltre, per i soggetti costituiti nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, a seguito di un’operazione di conferimento d’azienda o di cessione di azienda, non trova applicazione quanto disposto nel comma 6 dell’art. 25, poiché in relazione all’azienda oggetto di riorganizzazione, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita. Tale principio è estensibile anche alle ipotesi in cui l’azienda sia pervenuta a seguito di donazione ovvero sia oggetto di un contratto d’affitto d’azienda. Anche in tal caso, quindi, occorrerà considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento. Nell’ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l’ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell’operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita. Ricordiamo che se il soggetto dante causa si è costituito nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, il soggetto avente causa dell’operazione di riorganizzazione aziendale potrà beneficiare del contributo anche in assenza del calo di fatturato. Resta fermo che i soggetti dante causa delle operazioni di riorganizzazione, ai fini dei requisiti per il contributo, non dovranno considerare gli ammontari relativi all’azienda o al ramo d’azienda oggetto di trasferimento.

Elenco comuni interessati da stati di emergenza (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici agosto, ottobre 2016 e gennaio 2017)

Possono fruire del contributo a fondo perduto i soggetti che, anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, ‘a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori dei comuni in stato di emergenza, causa sisma, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19’. Le Regioni interessate sono quelle di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. I comuni individuati dalla lista fruiscono della proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020. I soggetti il cui domicilio fiscale o la sede operativa sia nel territorio stabilito dai comuni indicati nella predetta lista possono, quindi, fruire del contributo a fondo perduto. Parliamo dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020. Possono fruire del contributo i soggetti che avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020.

Modalità di restituzione del contributo

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di indebita percezione del contributo a fondo perduto non si applicano le sanzioni se è stata presentata una rinuncia prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente del soggetto interessato. Parimenti, non saranno dovute le sanzioni anche nel caso in cui la rinuncia presentata riporti una data di protocollo anteriore alla data di accreditamento del contributo. Il soggetto che ha percepito un contributo in tutto o in parte non spettante, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi utilizzando il codice tributo istituito con la risoluzione n. 37/E/2020.

Modalità di restituzione del contributo (2)

Le sanzioni previste in caso di indebita percezione del contributo a fondo perduto non trovano applicazione se viene presentata una rinuncia prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente. Analogamente, non saranno dovute le sanzioni anche nel caso in cui il contribuente ha la possibilità di dimostrare che il momento in cui ha rilevato l’errore è antecedente alla ricezione della ricevuta di accoglimento dell’istanza. Tale circostanza può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui la data della ricevuta che attesta lo scarto della seconda istanza finalizzata a correggere l’errore commesso risulti antecedente a quella della seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza originaria (ossia, la prima). In tal caso il soggetto che ha percepito il contributo non spettante lo restituirà utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E/2020.

Soggetti localizzati nei comuni di Livigno e Campione d’Italia

I soggetti localizzati nei comuni di Livigno e Campione d’Italia, pur non essendo titolari di partita Iva, possono fruire del contributo a fondo perduto in presenza dei requisiti di cui all’art. 25 del decreto Rilancio.

Istanza presentata dagli eredi che proseguono l’attività per conto del soggetto deceduto

Se il soggetto richiedente il contributo è un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, l’istanza può essere presentata a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto. Per la comunicazione va utilizzato il modello AA9. Gli eredi, per mezzo di una società di fatto che è equiparabile ad una società di persone, possono fruire del contributo in esame il cui importo non è inferiore a duemila euro in quanto riconducibile a soggetti diversi dalle persone fisiche.

Soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 8

Sono esclusi dal contributo a fondo perduto i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza. Non possono dunque presentare l’istanza di accesso coloro per i quali la relativa partita Iva è stata cessata. Le imprese inattive in CCIAA con partita Iva ancora attiva possono fruire del contributo in esame. Diversamente è escluso l’imprenditore che concede in affitto la propria azienda, a prescindere dalla sospensione della Partita Iva, poiché non è riconducibile ai soggetti che possono beneficiarne, non esercitando attività d’impresa.


(Vedi circolare n. 22 del 2020)
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