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Fringe benefit uso promiscuo autovetture aziendali – Art. 51, comma 4, lettera a) del Tuir approvato con Dpr n. 917/1986
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020, ha stabilito che la tassa legata all’emissione di anidride carbonica sui veicoli aziendali concessi in uso promiscuo a dipendenti e amministratori trova applicazione solo per i veicoli immatricolati a partire dal 1°luglio 2020. La legge di Bilancio 2020 ha sostituito la lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del Dpr 917/86 e ha modificato la percentuale di concorrenza al reddito di lavoro dipendente imponibile per i veicoli aziendali e i ciclomotori concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1°luglio 2020, differenziandola in funzione dell’emissione di CO2. Il nuovo regime di addebito prevede gradi di imponibilità inversamente proporzionali al livello di inquinamento della vettura concessa in uso promiscuo al lavoratore. Per i contratti già in essere continua, invece, a trovare applicazione la vecchia normativa che prevede un fringe benefit nella misura fissa del 30%.
La nuova disposizione su fringe benefit per autoveicoli prevede che debbano concorrere a formare il reddito imponibile in misura pari a percentuali forfetarie basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, da applicare al costo chilometrico, secondo le tabelle Aci, moltiplicato convenzionalmente per 15mila chilometri. Di fatto, il fringe benefit diventa ‘fiscalmente più conveniente’ al diminuire dell’impatto ambientale del veicolo prescelto.
Come anticipato, la nuova norma trova applicazione per le nuove immatricolazioni riguardanti i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a partire dal 1°luglio 2020. Nel caso sottoposto da una società, con un organico medio di circa 80 dipendenti molti dei quali assegnatari di veicoli in uso promiscuo, si chiede se la data del 1°luglio debba riferirsi al giorno dell’accordo tra datore di lavoro e dipendente con scelta del veicolo da assegnare oppure alla data in cui il fornitore riceve l’ordine di acquisto o noleggio da parte dell’azienda richiedente. Viene chiesto, inoltre, se l’immatricolazione del mezzo debba avvenire necessariamente dopo la data di stipula del contratto oppure anche antecedentemente, purché dopo il 1°gennaio 2020. In merito all’assegnazione la risoluzione precisa che si debba far riferimento al momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente. Al perfezionamento giuridico dell’assegnazione il calcolo del benefit secondo le nuove regole andrà valutato anche alla luce del principio di cassa, che presiede la determinazione del reddito di lavoro dipendente. Affinché la nuova norma in esame trovi concreta applicazione è necessario che l’autoveicolo sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1°luglio 2020. Per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 continua a sopravvivere la vecchia norma per tutta la durata degli stessi. Per quanto concerne la data di immatricolazione l’Agenzia ha chiarito che questa andrà ricondotta ai mezzi immatricolati dal 1°luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2020.
Infine, la risoluzione precisa che per il calcolo del fringe benefit in caso di assegnazione di un veicolo successiva al 1°luglio 2020 ma immatricolato prima di tale data, non si potrà fare riferimento ai criteri forfetari. In tal caso, non potendosi applicare né la disciplina previgente né la nuova si dovrà operare un calcolo che consenta di valorizzare il benefit per la parte riferibile all’uso privato scorporando quindi dal suo valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.
(Vedi risoluzione n. 46 del 2020)
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