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Trattamento Iva - Cessione di integratori alimentari in forma liquida

L’Agenzia delle Entrate dedica la risoluzione n. 50/E del 29 luglio 2021 alla questione dell’applicazione dell’Iva agevolata del 10% alla cessione di integratori alimentari commercializzati sotto varie forme, inclusa la forma di sciroppo.

L’Amministrazione finanziaria precisa che la cessione degli integratori alimentari è soggetta all’aliquota Iva ridotta solo nel caso in cui i loro componenti siano riconducibili ai prodotti elencati nella Tabella A, Parti II, II-bis o III, allegata al Dpr n. 633/1972, cui consegue l’applicazione dell’aliquota Iva rispettivamente del 4, del 5 o del 10%.

Gli integratori alimentari sono stati ricondotti al punto n. 80, parte III della Tabella A.

I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, le ‘preparazioni alimentari’ che si presentano sotto forma di ‘sostanza liquida’, ‘soluzione’ e/o ‘fluido’ la cui cessione deve ritenersi esclusa dall’Iva al 10% in quanto riconducibile alla categoria degli ‘sciroppi di qualsiasi natura’.

Gli integratori alimentari che, sulla base dell’analisi della loro composizione ed in considerazione delle specifiche proprietà finalizzate a mantenere l’organismo in buona salute, sono classificati nelle voci doganali residuali 2106 9092 o 2106 9098, seppur commercializzati in forma liquida, non hanno le caratteristiche degli sciroppi di zucchero di qualsiasi natura e, pertanto, rientrano nelle previsioni dell’aliquota Iva agevolata al 10%.


(Vedi risoluzione n. 50 del 2021)
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