Privacy policy
Ambito applicativo articolo 6, comma 6, decreto legislativo n. 471/1997

Con la risoluzione n. 51/E del 3 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 471/1997 in base al quale ‘Chi computa illegittimamente in detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al 90% dell’ammontare della detrazione compiuta. In caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del Dpr n. 633/1972, l’anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale’.

Sul punto, con la sentenza n. 24289/2020, si è espressa la Corte di cassazione chiarendo che il cessionario/committente non ha diritto alla detrazione dell’Iva erroneamente corrisposta in riferimento ad un’operazione non imponibile; il diritto alla detrazione spetta solo se l’errore commesso dal cedente/prestatore riguarda l’applicazione di un’aliquota maggiore rispetto a quella dovuta.

Tenuto conto dell’orientamento dei giudici del Palazzaccio, nella disposizione di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 471/1997, come riformulato dalla legge di Bilancio 2018, si distinguono due tipologie di condotte illecite, in relazione a ciascuna delle quali sono previste due diverse sanzioni:

  • una sanzione fissa (compresa fra 250 euro e 10.000 euro) per il cessionario/committente in caso di applicazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario/committente alla detrazione;
  • una sanzione pari al 90% dell’ammontare della detrazione illegittimamente compiuta dal cessionario/committente negli altri casi in cui l’imposta è stata assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa.
Qualora il cessionario/committente abbia pagato al cedente/prestatore - e, di conseguenza, abbia detratto - l’Iva addebitatagli per errore in fattura, pur trattandosi di operazioni esenti o non imponibili, deve essere, dunque, irrogata la sanzione proporzionale di cui alla lett. b), previo recupero dell’Iva indebitamente detratta.


(Vedi risoluzione n. 51 del 2021)
| copyright Studio Orlandini e Associati | partita iva: 02255380160| site by metaping |