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Regime Iva dei servizi di formazione professionale erogati da società accreditate presso fondo soggetto a vigilanza ministeriale

Ai corsi di formazione professionale svolti dagli enti accreditati e finanziati dal Fondo X con risorse aventi natura pubblica deve applicarsi l’esenzione da Iva.

È quanto emerge dalla risoluzione n. 52/E del 3 agosto 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

I finanziamenti sono disciplinati dall’articolo 10, prima comma, n. 20) del decreto Iva riservati alle prestazioni dirette all’educazione dell’infanzia e della gioventù e didattiche di ogni genere, e anche alla formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale. Beneficiarie delle agevolazioni sono le scuole e gli istituti riconosciuti dalle Pa.

Il Fondo che opera sotto la vigilanza e il controllo dell’Agenzia nazionale Politiche Attive del Lavoro è alimentato con il contributo del 4% delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori in somministrazione e la sua attività è finalizzata alla promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionali.

La circostanza che il Fondo in oggetto abbia natura privatistica non è inconciliabile con la devoluzione ad esso di compiti e con lo svolgimento di attività di pubblico interesse, aventi rilevanza pubblicistica. Sul punto l’Anac, con la nota del 15 gennaio 2016, ha precisato che la veste giuridica privatistica dei fondi non è di per sé sufficiente ad escludere la possibilità di qualificare giuridicamente i fondi come organismi di diritto pubblico tenuti al rispetto delle procedure di aggiudicazione imposte dal diritto comunitario e nazionale in materia di appalti pubblici, in presenza di una disciplina normativa che presenta notevoli elementi di pubblicizzazione quali: l’autorizzazione ministeriale per l’esercizio dell’attività svolta dai fondi; la vigilanza ministeriale sulla gestione dei fondi medesimi.

Pertanto, l’Anac ha qualificato i fondi quali organismi di diritto pubblico i quali sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal codice dei contratti pubblici. L’Amministrazione finanziaria ritiene quindi che ai servizi di formazione professionale finanziati dal Fondo X con risorse pubbliche, sottoposto alla vigilanza dell’Anpal, svolti dagli organismi privati accreditati e riconosciuti dai soggetti pubblici, sia applicabile l’esenzione Iva prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del Dpr n. 633/1972.


(Vedi risoluzione n. 52 del 2021)
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