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Dichiarazione di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nella Ue di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità

La legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di Bilancio 2021) ha apportato novità alle prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità.

Tali novità trovano applicazione alle operazioni poste in essere dal sessantesimo giorno successivo all’adozione del provvedimento direttoriale datato 14 agosto 2021 che ha approvato il modello di dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio della Ue, di imbarcazioni da diporto e per la dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare che il committente delle prestazioni è tenuto a presentare.

Spetta al committente, all’armatore, al proprietario dell'imbarcazione, al comandante della nave la presentazione di detta dichiarazione attraverso i canali telematici delle Entrate. Può farlo, parimenti, un intermediario delegato. Alla presentazione della dichiarazione segue il rilascio di una ricevuta telematica con l’indicazione del numero di protocollo di ricezione.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 54/E del 6 agosto 2021, ha fornito i primi chiarimenti destinati a consentire una più agevole effettuazione dell’adempimento dichiarativo con riferimento alle casistiche segnalate dagli operatori.

Presentazione della dichiarazione telematica da parte dei soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati nel territorio dello Stato

Per i soggetti non residenti, privi di rappresentante fiscale o di identificazione diretta, è prevista la possibilità di trasmettere la comunicazione inviando copia scansionata del modello di dichiarazione, sottoscritto con firma autografa, insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità, al Centro Operativo di Pescara, specificando nell’oggetto del messaggio DICHIARAZIONE ‘NAUTICA’ ALTERNATIVA AL PROVVEDIMENTO 15 GIUGNO 2021.

Il Centro Operativo invierà allo stesso indirizzo email da cui è pervenuta la dichiarazione il numero di protocollo di quest’ultima. Una copia della documentazione andrà inviata dal dichiarante al cedente/prestatore, specificando il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione telematica.
La predetta modalità di trasmissione della dichiarazione riguarda esclusivamente i soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati in Italia.

Presentazione della dichiarazione telematica nei casi di cd. fornitori indiretti

In relazione ai casi in cui il regime di non imponibilità sia invocato non solo dai fornitori diretti ma anche con riferimento a prestazioni di servizi e/o cessioni di beni non effettuate direttamente nei confronti del dichiarante o i casi di bunkeraggio navale, la risoluzione ricorda che il dichiarante deve presentare la dichiarazione indicando i dati dei soli fornitori diretti nella Sezione II del Quadro B, ai quali la dichiarazione è resa disponibile.
Il fornitore, ricevuta la copia della dichiarazione, dovrà a sua volta trasmetterla ai propri cedenti o prestatori che abbiano titolo ad applicare il regime di non imponibilità Iva.

Ciascun fornitore, diretto o indiretto, è tenuto ad indicare il protocollo della dichiarazione rilasciato dall’Agenzia delle Entrate nelle fatture emesse.

Presentazione della dichiarazione attestante l’utilizzo del mezzo di trasporto per la navigazione in alto mare nell’ipotesi di navi in costruzione

Per le imbarcazioni in corso di costruzione, in relazione alla presentazione dell’adempimento dichiarativo, tenuto conto che la verifica a consuntivo della sussistenza della condizione della navigazione in alto mare non può essere effettuata, come richiesto dalla norma, entro la fine dell’anno solare in cui è stata inoltrata la dichiarazione stessa, l’Agenzia ritiene che i committenti/dichiaranti presentano la dichiarazione indicando - per identificare che la nave è in costruzione - nella casella 2 il codice convenzionale 9999999, lasciando vuota la casella 1 e compilando la casella 3 con un numero progressivo quando la dichiarazione si riferisce a più imbarcazioni in costruzione dello stesso dichiarante.

La condizione dell’effettivo uso della nave per la navigazione in alto mare deve essere accertata alla fine dell’anno solare di primo utilizzo della nave.


(Vedi risoluzione n. 54 del 2021)
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