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Chiarimenti in ordine alla disciplina agevolativa in materia di trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE a seguito di operazioni di aggregazione aziendale

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57/E del 7 settembre 2021, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina agevolativa, contenuta nella legge di Bilancio 2021, che consente la trasformazione in credito d’imposta di determinate attività per imposte anticipate in caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda tra soggetti indipendenti che vengano approvate o deliberate dall’organo amministrativo competente delle società partecipanti ovvero del conferente, entro il 31 dicembre 2021.

La disciplina della trasformazione in credito d’imposta di determinate DTA (deferred tax asset) ha l’obiettivo di incentivare i processi di aggregazione tra imprese allo scopo di ridurre il differenziale di competitività tra piccole e grandi imprese, che si presenta particolarmente rilevante in Italia rispetto agli altri Paesi.

Il documento di prassi amministrativa conferma che la stessa disciplina trova applicazione anche nelle ipotesi di operazioni di aggregazione che coinvolgano più di due soggetti.

Il comma 234 della citata legge di Bilancio 2021 dispone, infatti, che, in caso di fusioni e scissioni, le DTA sono trasformabili in credito d’imposta nel limite del 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti ‘senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento’. La disciplina, anche se riferita ad un’unica operazione di aggregazione a cui partecipano più di due soggetti, deve essere applicata anche nel caso di più operazioni distinte, approvate o deliberate entro il 2021.

Il comma 240 stabilisce che la disciplina agevolativa può trovare applicazione una sola volta per ciascun beneficiario o risultante, indipendentemente dal numero delle operazioni societarie realizzate. Di fatto, ogni soggetto può usufruire una sola volta del meccanismo mentre non ci sono limiti al numero di operazioni realizzabili. Diversamente la norma avrebbe dovuto limitare espressamente la trasformazione ad una sola operazione.

L’intesa che mette d’accordo il vincolo di applicazione dell’agevolazione ad una sola volta per ogni soggetto e la possibilità di estendere il beneficio a più operazioni, per l’Agenzia, può trovarsi nelle modalità di quantificazione dello stesso basato sugli attivi dei soggetti partecipanti che, conseguentemente, possono partecipare una sola volta alla quantificazione del beneficio.
In altre parole, indipendentemente dal numero delle operazioni realizzate e dai soggetti coinvolti, il beneficio deve essere calcolato considerando le operazioni come un’aggregazione unitaria, in cui sono gli attivi dei partecipanti a dover concorrere una volta sola alla determinazione delle DTA trasformabili. In quest’ottica, dice la risoluzione ‘la disposizione in esame sarebbe volta ad evitare un effetto moltiplicativo del beneficio fiscale sullo stesso attivo richiedendo che, in caso di più operazioni, l’attivo dello stesso soggetto non possa concorrere più volte ai fini della trasformazione di DTA’ .

La risoluzione riporta un esempio riguardante il caso di due soggetti, A e B e di un successivo conferimento d’azienda da parte della società risultante dalla fusione a un terzo conferitario, C. Ipotizzando che l’attivo di A sia maggiore dell’attivo di B, a sua volta maggiore di quello di C, si avrebbe una prima trasformazione di DTA fino al 2% dell’attivo di B per effetto della fusione e poi una seconda trasformazione di DTA fino al 2% degli attivi conferiti (ovvero di A e B).
In questa situazione, la norma sarebbe formalmente rispettata e l’attivo di B avrebbe concorso due volte alla trasformazione di DTA, producendo un’incoerenza e una contraddittorietà del sistema.

In conclusione, la disciplina introdotta dalla legge di Bilancio è applicabile anche nell’ipotesi di più operazioni distinte approvate o deliberate nel 2021, a patto che ai fini della determinazione delle DTA trasformabili in ciascuna operazione, lo stesso attivo possa partecipare una sola volta. Quindi, se in un’operazione l’attivo di un soggetto ha concorso a determinare l’ammontare di DTA trasformabili, lo stesso attivo non potrà essere considerato in un’operazione successiva.


(Vedi risoluzione n. 57 del 2021)
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