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Aliquota Iva del 5% gas - Servizi accessori

A seguito della pubblicazione della risposta n. 368 dello scorso 7 luglio l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto molte richieste di chiarimenti provenienti dalle associazioni di categoria in ordine alla previsione contenuta nell’articolo 2 del decreto legge n. 130/2021 che ha introdotto una norma temporanea in merito alla corretta aliquota Iva da applicare alle diverse componenti addebitate in bolletta ai consumatori finali.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 47/E del 6 settembre 2022, ha fornito dettagli in merito alle modalità di fatturazione delle prestazioni oggetto dell’agevolazione, superando parzialmente quanto espresso nella citata risposta.

Il documento riguardava il trattamento Iva delle operazioni diverse da quelle di somministrazione di gas naturale, quali i servizi accessori o la quota fissa, che la risposta considerava soggetta ad Iva con aliquota ordinaria.

Abbiamo già anticipato che il decreto legge n. 130/2021 deroga temporaneamente quanto stabilito dal Decreto Iva prevedendo che: ‘In deroga… le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali (...), contabilizzate nelle fatture emesse (...)... sono assoggettate all’aliquota Iva del 5%’

La predetta misura agevolativa è stata più volte prorogata; da ultimo con il decreto legge n. 50/2022 il legislatore ha sostanzialmente esteso il medesimo trattamento agevolato, anche per il terzo trimestre 2022.

La relazione illustrativa al decreto ‘Taglia-bollette’ chiarisce la ratio della norma specificando che ‘al fine di mitigare gli aumenti del costo del gas che si verificheranno nei prossimi mesi … a causa di congiunture internazionali … L’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 5% riguarda, pertanto, sia le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10% sia a quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%’.

La relazione tecnica chiarisce ulteriormente che l’aliquota Iva al 5% è applicabile alle somministrazioni di gas metano indipendentemente dallo scaglione di consumo.

Il decreto legge n. 130/2021 dà mandato all’Arera di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema. Nella stessa direzione va l’articolo 1-quater del decreto legge n. 50/2022 il quale stabilisce che: ‘al fine di contenere, per il terzo trimestre dell’anno 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’Arera mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022’; inoltre, ‘per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell’anno 2022, l’Arera provvede a ridurre, ulteriormente le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 240 milioni di euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui’.

Da quanto riportato emerge chiaramente la volontà del legislatore di ridurre il più possibile il costo complessivo della bolletta a carico degli utenti finali.

In conclusione, poiché la normativa temporanea emergenziale va nella direzione della maggiore riduzione possibile del costo finale del gas e nessuna differenziazione di aliquota per i diversi scaglioni di consumo, non rendendosi necessario distinguere la parte di consumi di gas per usi civili eccedente il limite di 480 mc per assoggettarla all’aliquota ordinaria, l’aliquota agevolata al 5% si applica all’intera fornitura del gas resa all’utente finale.


(Vedi risoluzione n. 47 del 2022)
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