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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici per la distribuzione delle testate edite

Il decreto legge Sostegni-bis all’articolo 67 ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano accordi tesi a garantire la sostenibilità della diffusione della stampa. Il credito d’imposta è pari al 30% della spesa sostenuta nel 2020 per la distribuzione delle testate edite, comprese le spese di trasporto.

Sempre il decreto Sostegni-bis stabilisce che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Il Dpcm del 26 ottobre 2021 ha previsto le disposizioni applicative del predetto credito d’imposta. Ai fini della fruizione dello stesso il mod. F24 deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione.

Al Dipartimento per l’informazione e l’editoria spetta il compito di comunicare telematicamente alle Entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

Attraverso il cassetto fiscale ciascun beneficiario ha la possibilità di visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione.

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 79/E del 22 dicembre 2022, ha istituito il codice tributo ‘6998’ denominato ‘credito d’imposta per la distribuzione delle testate edite a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici - art. 67, comma 1, del Dl n. 73/2021’.


(Vedi risoluzione n. 79 del 2022)
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