Privacy policy
Conciliazione agevolata delle controversie tributarie - Legge di Bilancio 2023

Premessa

In alternativa alla definizione automatica la legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di definire le controversie tributarie mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza con il beneficio di una riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge e l’ulteriore vantaggio di un’ampia rateazione del quantum dovuto.

L’istituto definitorio riguarda le controversie pendenti al 1°gennaio 2023 innanzi alle Corti di giustizia di I e II grado aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, per le quali le parti provvedono, entro il 30 giugno 2023, alla sottoscrizione di un accordo conciliativo.

Con il decreto legge n. 34/2023, meglio noto come decreto ‘Bollette’ sono stati operati interventi nell’ambito delle misure riguardanti gli istituti definitori di cui alla manovra 2023. Alcuni interventi interessano la disciplina della conciliazione agevolata.

Il decreto legge in parola ha prorogato la scadenza del 30 giugno 2023 a quella del 30 settembre 2023 per la definizione delle controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle Corti di giustizia di I e II grado in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

L’adesione alle definizioni agevolate previste dalla manovra 2023 comporta una causa speciale di non punibilità dei reati tributari.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E del 19 aprile 2023, fornisce chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione dell’istituto della conciliazione agevolata e indicazioni in merito ad alcuni profili procedimentali.

Cenni sulla conciliazione ‘fuori udienza’

Sottoscrivendo un accordo conciliativo è possibile definire una controversia tributaria. L’articolo 48 del Dlgs n. 546/1992 disciplina la conciliazione fuori udienza, istituto novellato dalla riforma del processo tributario.

La definizione della controversia è condizionata ad un accordo conciliativo che le parti devono raggiungere. In tal caso sottoscrivono una istanza congiunta, personalmente o tramite i rispettivi difensori. La proposta di conciliazione formulata da una parte richiede naturalmente l’adesione dell’altra.

Se sussistono le condizioni di ammissibilità della conciliazione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, che può essere anche parziale. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

La conciliazione comporta la riduzione delle sanzioni amministrative applicabili al 40%, oppure al 50% del minimo di legge, a seconda che l’accordo si perfezioni nel corso del I o del II grado di giudizio.

Il versamento che definisce la controversia può prevedere anche un pagamento a rate. In tal caso il mancato pagamento delle somme dovute legittima l’ufficio al recupero dei residui importi dovuti a titoli di imposta, sanzioni e interessi e l’applicazione della sanzione maggiorata.

Presupposti ed ambito di applicazione della conciliazione agevolata

La conciliazione agevolata è applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributari, alle liti pendenti al 1°gennaio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di I e II grado, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Come detto, il decreto ‘Bollette’ ha esteso l’applicabilità della conciliazione agevolata alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023.

Di conseguenza, alle liti instaurate con ricorsi notificati tra il 2 gennaio 2023 e il 15 febbraio 2023, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, è applicabile unicamente la definizione agevolata mediante conciliazione agevolata e non anche la definizione automatica.

Con riferimento alla pendenza della lite è sufficiente che alla data indicata dal legislatore sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte. Per la definizione della lite mediante conciliazione agevolata, pertanto, non è richiesto che al 15 febbraio 2023 ricorra anche l’ulteriore presupposto della costituzione in giudizio.

In merito alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi che al 15 febbraio scorso risultino in fase di reclamo/mediazione, decorsi i 90 giorni di legge, al ricorrente costituitosi in giudizio non è preclusa la possibilità di effettuare una proposta di conciliazione agevolata della lite. È necessario che l’appello al 15 febbraio 2023 sia stato notificato alla controparte, non essendo sufficiente la mera pendenza del termine per impugnare la pronuncia di primo grado.

A differenza della definizione agevolata delle liti l’istituto della conciliazione agevolata interessa le controversie relative ad atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

Sono escluse dalla conciliazione agevolativa sia le liti vertenti su dinieghi espressi o taciti di rimborso sia quelle aventi ad oggetto atti che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione.

Oggetto e perfezionamento della conciliazione agevolata. Riduzione delle sanzioni

Alla conciliazione agevolata si applica, in quanto compatibile, l’art. 48 relativo alla conciliazione fuori udienza.

Ciascuna delle parti può depositare innanzi alle corti di giustizia tributaria, non oltre l’ultima udienza di trattazione, una proposta di conciliazione alla quale l’altra parte abbia previamente aderito al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del giudizio, totale o parziale, per cessazione della materia del contendere.

Inoltre è ammessa la possibilità di sottoscrivere conciliazioni agevolate sulla base di proposte presentate prima dell’entrata in vigore della manovra 2023. In merito, invece, alle controversie non ancora interessate da un procedimento conciliativo, occorre che la proposta sia formulata in tempo utile per consentire l’espletamento dell’istruttoria e addivenire alla conclusione dell’eventuale accordo.

È ammessa la conciliazione parziale della controversia allorché l’accordo interessi parte dell’atto impositivo impugnato. In caso di sottoscrizione di un accordo di conciliazione parziale è preclusa la possibilità di una successiva adesione alla definizione automatica in relazione alla parte di pretesa tributaria rimasta in contestazione.

La conciliazione agevolata si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo tra contribuente e fisco. Questo comporta uno speciale abbattimento delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo di legge, oltre a interessi e eventuali accessori.

La conciliazione agevolata non è applicabile alle controversie con oggetto le sole sanzioni in quanto, in tale caso, il beneficio della riduzione della sanzione a un diciottesimo del minimo, rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione.

Modalità di pagamento e decadenza

Le somme dovute per la conciliazione agevolata vanno versate entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo. Previsto anche l’obbligo di versare le rate successive alla prima ‘entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata’. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali.

Il pagamento a rate può essere effettuato in un numero maggiore, atteso che è consentita la dilazione in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. È espressamente esclusa la compensazione. Dagli importi dovuti a titolo di conciliazione vanno computate in diminuzione le eventuali somme versate dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria. Qualora le somme già versate siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, si ritiene che possa essere riconosciuto il rimborso della differenza.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio della riduzione delle sanzioni. Al ricorrere di questa ipotesi l’ufficio deve iscrivere a ruolo le residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

L’intervenuto accordo conciliativo innova il precedente rapporto, con la conseguenza che il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente conduce alla iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall’accordo stesso e all’applicazione del conseguente regime sanzionatorio per l’omesso versamento.

La decadenza dal beneficio della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo comporta l’applicazione delle sanzioni nella misura del 40% del minimo di legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e il 50% del minimo di legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio, nonché della sanzione aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.


(Vedi circolare n. 9 del 2023)
| copyright Studio Orlandini e Associati | partita iva: 02255380160| site by metaping |