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Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, quote o diritti negoziati

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 23/E del 19 maggio 2023, ha istituito il codice tributo ‘8057’ denominato ‘Imposta sostitutiva delle imposte su redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione’.

La legge n. 197/2022 intervenendo sull’art. 5 della legge n. 448/2021 ha previsto una nuova opportunità per rivalutare terreni e partecipazioni dietro il pagamento di un’imposta sostitutiva che dal 14 è salita al 16%. Questa imposta si applica sul valore certificato da una perizia di stima asseverata entro il termine del 15 novembre.

I beni oggetto di rivalutazione sono quelli posseduti alla data del 1°gennaio 2023.

Il legislatore ha previsto negli anni diverse occasioni di rivalutazione. La novità che caratterizza l’ultima è che nell’agevolazione sono considerate anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Per queste l’imposta si calcola sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2022.

Oltre al nuovo codice ‘8057’ appena descritto, resta fermo l’utilizzo dei codici tributo 8055 e 8056, per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto, rispettivamente, di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, istituiti con la risoluzione n. 75/E/2006 e successivamente ridenominati con la risoluzione n. 144/E/2008.


(Vedi risoluzione n. 23 del 2023)
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