L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 55/E del 3 ottobre 2023, fornisce chiarimenti in merito alla corretta compilazione della sezione della Certificazione Unica dedicata ai ‘Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico’.
È stato chiesto, in particolare, se a seguito delle modifiche normative introdotte a decorrere dal 1°marzo 2022, la citata sezione debba essere comunque compilata con riguardo ai figli per i quali in luogo delle detrazioni è riconosciuto l’Assegno Unico.
Con l’intento di coordinare la fruizione dell’Assegno Unico Universale e il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia previste dal Tuir il richiamato decreto delegato n. 230/2021 ha previsto che, a far data dal 1°marzo 2022:
- la detrazione Irpef per i figli a carico sia riconosciuta limitatamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni;
- cessino di aver efficacia le maggiorazioni della detrazione Irpef previste per figli minori di tre anni; per figli con disabilità; per le famiglie numerose.
Pertanto, per il periodo d’imposta 2023, per ciascun figlio a carico di età inferiore a 21 anni, il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia è sostituito dall’erogazione dell’Assegno Unico Universale, fatto salvo quanto previsto dal decreto 230/2021.
A seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge Sostegni-ter, il contribuente con figli di età inferiore a 21 anni fiscalmente a carico non può più avvalersi delle detrazioni di cui all’art. 12, comma 1, lettera c) del Tuir ma può avvalersi delle detrazioni e delle deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
La sezione della CU dedicata ai ‘Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico’ va compilata dal sostituto d’imposta anche nell’ipotesi in cui per i soggetti ivi indicati non si è provveduto al riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del Tuir o oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Le informazioni relative ai figli a carico per cui non spettano le detrazioni di cui all’art. 12 del Tuir sono necessarie per determinare le addizionali regionali all’Irpef con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico fiscale.
Limitatamente al periodo d’imposta 2023, il decreto legge n. 48/2023 ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3 mila euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli (compresi gli adottivi, gli affidati), che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 3, del Tuir, nonché delle somme erogate rimborsate ai medesimi lavoratori dei datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
Tale limite di 3 mila euro trova applicazione se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto. A tal fine il lavoratore comunica i codici fiscali dei figli al sostituto, che provvederà a riportare tali dati nel prospetto dei familiari a carico, anche se per detti familiari non si è usufruito delle detrazioni.
Le istruzioni per la compilazione della CU 2024 illustreranno le modalità di compilazione della sezione ‘Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico’ con riferimento alle novità appena descritte.
Un prospetto dei familiari a carico completo, nel quale figurino anche i codici fiscali dei figli per i quali il contribuente fruisce dell’Assegno unico, consente all’Agenzia delle Entrate di avere a disposizione informazioni fondamentali per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi, permettendo quindi al contribuente di accettare la dichiarazione proposta e beneficiare delle conseguenti agevolazioni sui controlli.
(Vedi risoluzione n. 55 del 2023)