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‘Centrali eoliche’ - Determinazione della rendita catastale - Computabilità nella stima del valore della torre di sostegno dell’aerogeneratore - Ultimi chiarimenti
Premessa

Dopo i chiarimenti forniti con la circolare n. 27/E/2016 sulle modalità di determinazione della rendita catastale delle centrali eoliche, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 28/E del 16 ottobre 2023 eroga ulteriori chiarimenti in materia.

Quadro normativo di riferimento

Dal 1°gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e in particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E è effettuata tramite stima diretta. A tal fine si tiene conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono, invece, esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Per garantire uniformità di trattamento tra le unità immobiliari iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione, il legislatore ha previsto la possibilità di presentare un aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita degli immobili già censiti e quelli nuovi o oggetto di variazione.

Le centrali eoliche: determinazione della rendita catastale

Le centrali eoliche sono strutture destinate alla produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del vento, costituite da una serie di generatori eolici con le relative opere di fondazione, cabine di trasformazione e controllo, installazioni elettriche e cavi per la connessione alla rete, opere di sistemazione a terra, ecc..

In relazione alla determinazione della rendita catastale di tali tipologie di beni, la circolare n. 2/E/2016 ha chiarito che, a decorrere dal 1°gennaio 2016, non sono più oggetto di stima gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter.

Inoltre, con la circolare n. 27/E/2016 è stato precisato che le strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche sono da annoverare tra le ‘costruzioni’ e, come tali, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica. In particolare, per le centrali eoliche vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima catastale, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, viabilità ecc. posti all’interno del perimetro dell’unità immobiliare.

Orientamento della giurisprudenza di legittimità

In merito alle ‘torri eoliche’ la Cassazione ha chiarito che se la torre, benché fissa al suolo, assolve oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio elettrico e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di ‘componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire a queste di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare energia elettrica, la stessa risulta esente dal carico impositivo’.

Recentemente la Cassazione ha precisato che le caratteristiche ordinarie degli impianti eolici sono tali per cui la torre di sostegno partecipa al processo produttivo, senza necessità di rinviare la valutazione al giudice di merito.

Indicazioni di prassi

Alla luce di quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, devono ritenersi superate le indicazioni contenute nella circolare n. 27/E/2016 secondo cui le torri eoliche sono da annoverare tra le ‘costruzioni’. Di conseguenza per le centrali in esame deve ritenersi escluso dalla stima catastale tutto il complesso ‘rotore-navicella-torre’, da considerarsi quindi un unicum impiantistico, funzionale alla produzione di energia elettrica.

Gestione del contenzioso pendente

Alla luce di quanto espresso la circolare invita gli Uffici territoriali a riesaminare le eventuali controversie pendenti concernenti la materia in esame e qualora l’ufficio si sia mosso in direzioni difformi, ad abbandonare la pretesa. Nel chiedere la cessazione della materia del contendere, occorre prendere posizione anche sulle spese di giudizio fornendo al giudice gli elementi che possano giustificare la compensazione, qualora non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione delle spese di lite.


(Vedi circolare n. 28 del 2023)
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