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Regime di ‘realizzo controllato’ - Conferimento delle quote complessivamente detenute, parte in piena proprietà e parte in nuda proprietà - Conferimento ‘minusvalente’

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 56/E del 16 ottobre 2023, fornisce chiarimenti in merito al regime del c.d. ‘realizzo controllato’ ai sensi dell’art. 177, comma 2-bis del Dpr n. 917/1986.

L’istante, soggetto passivo persona fisica, residente in Italia, informa di voler conferire la totalità delle proprie partecipazioni in una società di nuova costituzione (newco) interamente partecipata dal conferente. Si tratta, nello specifico, di una quota societaria detenuta in piena proprietà e di una quota detenuta invece in nuda proprietà. Il conferimento verrebbe realizzato in regime di c.d. ‘realizzo controllato’ ad un importo inferiore al costo fiscale della partecipazione conferita non ritenendo necessaria una eccessiva patrimonializzazione della holding. Così agendo l’istante intende dare origine ad un conferimento ‘minusvalente’. Ciò in quanto la società è una holding familiare la cui politica di investimenti negli ultimi anni è divenuta fonte di contrasti tra i soci/familiari.

La costituzione della newco in cui far confluire l’intera partecipazione che l’istante detiene nella società, risponde all’esigenza dello stesso di poter reinvestire i redditi secondo le proprie idee. Mantenere la società con un patrimonio limitato consentirebbe di beneficiare di molte semplificazioni sia sul piano contabile che gestionale e di compliance.

L’esigenza di non patrimonializzare eccessivamente la newco, risiede anche nel fatto che la stessa non avrà rapporti con terzi che richiederebbero di essere salvaguardati con adeguata dotazione patrimoniale.

In merito al conferimento a valori inferiori al valore economico dei beni conferiti, l’istante richiama l’articolo 2465 c.c.che autorizza le parti a fissare convenzionalmente il valore del conferimento in misura inferiore al valore indicato nella perizia. La sottovalutazione non comporta alcuna minaccia per l’effettività del capitale sociale, né pregiudica le ragioni dei creditori sociali.

Ciò posto chiede:

  • se possono essere conferite in regime di ‘realizzo controllato’ solo le partecipazioni detenute in piena proprietà, oppure anche quelle detenute in nuda proprietà, considerando che queste ultime, prese isolatamente, non raggiungono la percentuale di qualificazione richiesta dall’art. 177, comma 2-bis, del Tuir;
  • ‘a prescindere dalla soluzione del primo quesito’ , se nel caso in cui il conferimento risulti ‘minusvalente’ possa continuare a valere il metodo di determinazione del reddito ‘a realizzo controllato’ o ‘neutralità indotta’ o se debba essere applicato il metodo del valore normale previsto dall’art. 9 del Tuir.

Il regime di realizzo controllato è applicabile anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescono il requisito del controllo sulla conferitaria purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione dettate dalla norma.

Beneficia del regime di realizzo controllato anche il conferimento caratterizzato da quote detenute in nuda proprietà unitamente a quelle detenute in piena proprietà.

In merito agli effetti prodotti dal conferimento in regime di realizzo controllato sul reddito del conferente non si prenderà in considerazione in valore normale delle partecipazioni conferite ma la differenza tra l’aumento del patrimonio netto effettuato dalla conferitaria per effetto di detto conferimento e il costo fiscale della partecipazione scambiata.

La risoluzione 38/E/2012 e il principio di diritto del 28 luglio 2020 n. 10 hanno ribadito che il regime del realizzo controllato risulta essere una deroga al principio generale di determinazione delle plusvalenze recato dall’art. 9 del Tuir (valore normale) ‘costituendo un’ipotesi specifica di determinazione del reddito del conferente, avente natura agevolativa e applicabile ex se in presenza dei presupposti di legge previsti dalla norma’.

Quindi i commi 2 e 2-bis dell’art. 177 del Tuir si applicano nelle sole ipotesi di conferimenti di partecipazioni il cui valore normale sia superiore al relativo valore fiscale.

Nel caso in cui dovesse verificarsi la condizione sopra esposta, ma il costo fiscale della partecipazione conferita dovesse essere maggiore dell’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria (cd conferimento minusvalente), tale circostanza non determinerà l’applicazione delle regole di determinazione del reddito previste dall’art. 9 del Tuir in capo al soggetto conferente.

In altre parole, la differenza (negativa) tra il minor valore della partecipazione ricevuta dal conferente, successivamente all’operazione di conferimento, rispetto al valore fiscale della partecipazione conferita, comporta comunque l’applicazione dei commi 2 e 2-bis dell’articolo 177 del Tuir, ma non consente al conferente di dedurre la minusvalenza.

Nel caso prospettato, l’istante, titolare in piena proprietà di una quota che rappresenta oltre il 20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea della società, e in nuda proprietà di una quota del capitale della società, intende conferire la totalità delle predette partecipazioni in una società di nuova costituzione, interamente partecipata dallo stesso, che, sulla base di quanto rappresentato, rileverà, a seguito del conferimento, un incremento del patrimonio netto di valore inferiore rispetto al costo fiscale delle partecipazioni in capo al conferente.

In merito al primo quesito la risoluzione ritiene che la descritta operazione di conferimento della complessiva partecipazione detenuta soddisfa i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2-bis dell’articolo 177 del Tuir.

Pertanto, al conferimento della totalità delle quote detenute dall’Istante è applicabile il regime di realizzo controllato, nel rispetto degli altri requisiti e condizioni di legge.

In relazione al secondo quesito l’Agenzia delle Entrate precisa che nel caso prospettato all’esito del conferimento in regime di realizzo controllato, l’istante consegue una partecipazione di valore inferiore al costo fiscale della partecipazione originaria nella Società che non pregiudica l’applicabilità del regime stesso, ma produce l’effetto della non deducibilità della minusvalenza in capo al conferente.


(Vedi risoluzione n. 56 del 2023)
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