Per il solo periodo d’imposta 2023 il decreto legge ‘Anticipi’ (Dl n. 145/2023) prevede, a favore delle partite Iva che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi/compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro: il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, mod. ‘Redditi PF 2023’; la possibilità di versare il dovuto in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere da gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese. È bene ricordare che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 241/1997.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 31/E del 9 novembre 2023, fornisce chiarimenti in merito all’ambito applicativo della proroga indicata.
Ambito soggettivo di applicazione
La proroga del termine di versamento del secondo acconto interessa le partite Iva che nel periodo d’imposta 2022 abbiano dichiarato ricavi/compensi non superiori a 170 mila euro. Ci riferiamo, pertanto, a imprenditori individuali o lavoratori autonomi. Anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare beneficia del differimento in commento.
La norma agevolativa differisce i versamenti delle imposte sui redditi con scadenza nel mese di novembre 2023 per i soggetti sopra indicati. Interessati sono anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al mod. Redditi PF 2023.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della misura i soggetti non titolari di partita Iva, come i soci di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza. Parimenti escluse le persone fisiche titolari di partita Iva che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 170mila euro e i soggetti diversi dalle persone fisiche, come le società di capitali e gli enti non commerciali.
Soglia di ricavi e compensi
Per verificare l’eventuale superamento della soglia di 170 mila euro, occorre fare riferimento ai compensi dichiarati per il periodo d’imposta 2022. Con lo stesso fine, è rilevante l’ammontare complessivo dei ricavi dell’impresa familiare.
Nei casi in cui il contribuente eserciti più attività, caratterizzate da codici Ateco differenti, ai fini del diritto all’accesso al differimento in parola, si deve considerare la somma dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Se poi la persona fisica esercita contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si considera la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.
Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (come agriturismo), che fruiscono del differimento solo se nel 2022 siano anche titolari di reddito d’impresa, in luogo dell’ammontare dei ricavi, bisogna considerare l’ammontare del volume d’affari. Se il contribuente non è tenuto a presentare la dichiarazione Iva, rileva l’ammontare complessivo del fatturato 2022. Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo dei soggetti tenuti alla dichiarazione Iva.
(Vedi circolare n. 31 del 2023)