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Ravvedimento speciale

Il decreto legge ‘Milleproroghe’ contiene disposizioni che prevedono l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Vengono fornite indicazioni anche in merito alle disposizioni che prevedono la riapertura dei termini per chi non ha perfezionato la procedura di regolarizzazione entro il 30 settembre 2023.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E del 15 maggio 2024, ha fornito istruzioni operative agli uffici per garantire l’uniformità di azione.

ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2022

Il decreto ‘Milleproroghe’ ha esteso l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate con specifico riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Obiettivo della misura è ‘stimolare il meccanismo del ravvedimento, in chiave di miglioramento della spontanea compliance rispetto alle imposte autoliquidate dai contribuenti relativamente all’anno d’imposta 2022’.

Il ravvedimento speciale è stato istituito dalla legge di Bilancio 2023; si tratta di una forma di ravvedimento operoso che, in parziale deroga alla disciplina ordinaria, consente ai contribuenti di regolarizzare le violazioni mediante il pagamento di una sanzione pari a un diciottesimo del minimo di legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, in un’unica soluzione o a rate.

L’estensione del ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 è ammessa al ricorrere delle condizioni di legge, a patto che la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata.

Il ravvedimento speciale si perfeziona con il pagamento, entro il 31 maggio 2024, dell’intero importo dovuto, o della prima rata, oltreché con la rimozione delle irregolarità od omissioni che si vogliono sanare.

È bene ricordare che non è possibile avvalersi del ravvedimento speciale per regolarizzare le violazioni che, alla data di versamento dell’intero importo o della prima rata, siano state già contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione di sanzioni. La consegna di un Pvc è invece ostativa alla procedura agevolativa in parola.

Se si opta per il pagamento a rate, sulle 3 rate successive alla prima vanno corrisposti gli interessi nella misura del 2%. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione si applicano gli interessi previsti dall’art. 20 del Dpr n. 502/1973, con decorrenza dal 1°giugno 2024.

RIAPERTURA DEI TERMINI PER GLI ANNI D’IMPOSTA 2021 E PRECEDENTI

L’art. 7 del Dl n. 39/2024 ha disposto per i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale disciplinata dalla manovra 2023, la riapertura dei termini per regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni, purché validamente presentate, relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti.

I contribuenti possono fruire della riapertura dei termini per l’adesione al ravvedimento speciale qualora:

  • non abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, non avendo compiuto tutti gli adempimenti necessari ai fini del relativo perfezionamento (ad esempio, rimosso le irregolarità od omissioni);
  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, diverse da quelle in precedenza regolarizzate, con riferimento alla stessa annualità, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un Pvc consegnato dopo il 30 settembre 2023;
  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente alle violazioni commesse in alcune annualità, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, riferibili ad annualità in precedenza non regolarizzate, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un Pvc consegnato dopo il 30 settembre 2023;
  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, ma siano decaduti dal beneficio della rateazione, a causa del mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima, purché intendano sanare violazioni diverse da quelle già regolarizzate, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un Pvc consegnato dopo il 30 settembre 2023.

Anche in tale caso, il perfezionamento della ‘nuova’ regolarizzazione presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento degli importi dovuti, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2024. In alternativa è possibile il pagamento, entro lo stesso termine del 31 maggio 2024, di un importo pari a 5 delle 8 rate previste dalla legge di Bilancio 2023. Le residue 3 rate, sulle quali si applicano gli interessi del 2%, sono dovute entro i termini del 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024.

In merito alle modalità di calcolo degli importi dovuti la circolare precisa che: In caso di versamento in unica soluzione sono dovuti:

  • il tributo;
  • gli interessi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento;
  • la sanzione nella misura di un diciottesimo.

In caso di versamento rateale, sono dovuti:

  1. alla data del primo versamento: un importo pari a ⅝ del tributo; un ammontare pari a ⅝ degli interessi complessivi da ravvedimento; un importo pari a ⅝ della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale;
  2. alla data del versamento di ciascuna delle 3 rate successive: un importo pari a ⅛ del tributo; un ammontare pari a ⅛ degli interessi complessivi da ravvedimento; un importo pari a ⅛ della sanzione da ravvedimento speciale; l’ammontare degli interessi da rateazione, calcolati, sull’importo di ciascuna rata, dal 1°giugno 2024 alla data del versamento di ciascuna rata.

  3. (Vedi circolare n. 11 del 2024)
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