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Indici sintetici di affidabilità fiscale - periodo d’imposta 2023

Con la circolare n. 15/E del 25 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle novità in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in applicazione per il periodo d’imposta 2023.
Il documento di prassi amministrativa fa un excursus delle norme intervenute nell’ultimo anno che hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA.
La circolare rappresenta anche un'occasione per fornire una rassegna sistematica dei diversi atti e documenti normativi di attuazione disciplinati nei mesi scorsi.
Si illustrano le principali novità correlate alla metodologia di elaborazione e aggiornamento degli ISA.
Ogni anno, infatti, gli ISA vengono aggiornati per garantire la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente le peculiarità dei diversi comparti economici cui gli stessi si riferiscono.
In particolare, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione biennale di 88 indici nonché l’aggiornamento di tutti i 175 ISA in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2023.
La seconda parte del documento si limita a una rapida rassegna delle principali attività che contribuenti e operatori professionali che prestano loro assistenza devono effettuare per l’applicazione degli stessi.

Gli interventi normativi in materia di ISA Dlgs 8 gennaio 2024 n. 1 ‘Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari’

Al Governo spetta il compito di revisionare il sistema tributario dopo la delega conferita. A tal fine è stato emanato il decreto legislativo 8 gennaio 2024 n. 1 - ‘Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari’. Alcuni articoli della norma delegata hanno interessato gli ISA.

L’articolo 5 del decreto legislativo adegua l’applicazione degli ISA ai rilevanti cambiamenti della classificazione delle attività economiche che dovrebbero essere operativi dal prossimo anno. Dovrebbe entrare in funzione a partire dal 1°gennaio 2025, ad esempio, la nuova classificazione Ateco. A titolo di esempio la circolare segnala la modifica della divisione 47 dedicata al commercio al dettaglio e l’introduzione ex novo di codici attività relativi all’intermediazione nei servizi e nel commercio al dettaglio.
Tali interventi richiederanno, infatti, per il periodo d’imposta 2024, una revisione anticipata dei 15 ISA che trovano applicazione per i codici attività interessati da tali modifiche. La revisione anticipata dei 15 ISA, già approvati per il periodo d’imposta 2023, si rende necessaria perché negli ISA del commercio al dettaglio dovranno confluire gli ISA del commercio ambulante.

L’articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2024 anche noto come decreto Adempimenti ha disposto la riduzione degli oneri compilativi dei modelli degli ISA. La norma vuole potenziare sempre più il patrimonio informativo che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, sotto forma anche di dati precompilati, semplificando gli adempimenti dichiarativi.
Per il periodo d’imposta 2023 sono state introdotte alcune novità fra cui la messa a disposizione delle seguenti variabili, utilizzate nella funzione di stima dell’indicatore elementare di affidabilità ‘Valore aggiunto per addetto’ dell’ISA DG37U:

  • Quota giornate retribuite dipendenti con età compresa tra 50 e 59 anni sul totale delle giornate retribuite dipendenti;
  • Quota giornate retribuite dipendenti con età oltre o pari a 60 anni sul totale delle giornate retribuite dipendenti’.

Il ricorso alle banche dati Inps-Uniemens ha consentito di fornire al contribuente ulteriori informazioni necessarie al calcolo dell’ISA DG37U, favorendo il processo di semplificazione dell’adempimento dichiarativo ISA.
La finalità di questo tipo di interventi è quella di rendere sempre più puntuale l’analisi svolta dagli ISA, arricchendo la base informativa senza appesantire l’adempimento dichiarativo.

L’articolo 7 del decreto ha previsto la fissazione di un termine stabilito per legge per la pubblicazione del software ai fini dell’applicazione degli ISA. La norma dispone che:

  • per l’anno 2024 il software ‘Il tuo ISA’ venga reso disponibile entro il mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione degli ISA;
  • a decorrere dall’anno 2025 il software ‘Il tuo ISA’ venga reso disponibile entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione degli ISA.

Per il periodo d’imposta 2024 la pubblicazione dovrà avvenire entro il 15 aprile 2025.

L’articolo 14 del decreto Adempimenti ha previsto l’innalzamento delle soglie su cui applicare i benefici premiali previsti. Con la modifica in parola sono previsti i seguenti benefici:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70 mila euro annui relativamente all’Iva e un importo non superiore a 50 mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 70 mila euro annui.

La modulistica

In merito alla modulistica ISA2024 si segnala la novità presente quest’anno nel quadro F che si è reso necessario introdurre a seguito dell’entrata in vigore, per il periodo d’imposta 2023, della manovra 2024 che consente l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del Tuir.
Nel quadro F è stato introdotto il campo 2 del rigo F08, che consente al contribuente di indicare se è stato effettuato l’adeguamento del valore delle esistenze iniziali.

Il regime premiale ISA

L’articolo 14 del decreto Adempimenti ha aggiornato i benefici premiali del regime ISA. L’incremento sale:

  • da 50 mila a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito Iva. Gli stessi soggetti sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 70 mila euro annui;
  • da 20 mila a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo dei crediti imposte dirette e Irap.

L’incremento delle soglie va considerato in aggiunta rispetto alle soglie precedentemente previste e non in sostituzione.

Ulteriori chiarimenti

L’inizio nel corso del periodo d’imposta dell’attività di agriturismo può costituire causa di esclusione dall’applicazione degli ISA?
Ai fini dell’applicazione degli ISA l’indirizzo di prassi è quello di identificare l’inizio dell’attività con il momento di apertura della partita Iva. L’inizio dell’attività agrituristica è sempre successiva all’inizio dell’attività agricola, in quanto lo svolgimento della prima è subordinato all’esercizio in via principale della seconda. Conseguentemente l’inizio dell’attività agrituristica e il momento di apertura della partita Iva non possono essere contestuali. Il contribuente che avvia l’attività agrituristica non può incorrere nella causa di esclusione dell’inizio attività perché quest’ultima sarà sempre riconducibile al momento in cui è stata aperta la posizione per lo svolgimento dell’attività agricola.


(Vedi circolare n. 15 del 2024)
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