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Legge di Bilancio 2024 e decreto ‘Agevolazioni’ - Modifiche alle procedure di compensazione di crediti

La legge di Bilancio 2024 ha introdotto misure di razionalizzazione e di contrasto all’evasione riguardanti la disciplina delle compensazioni di crediti.
In tema di compensazione dei crediti fiscali il decreto legge n. 39/2024, meglio conosciuto come decreto ‘Agevolazioni’, ha sostituito il comma 49-quinquies dell’articolo 37 del decreto legge n. 223/2006.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, ha fornito le istruzioni operative agli uffici per garantirne l’uniformità di azione. Le nuove disposizioni, in vigore dal 1°luglio 2024, riguardano:

  • l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail;
  • l’esclusione, a decorrere dal 1°luglio 2024, della facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali, nonché di carichi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivamente superiore a 100 mila euro.

Obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in caso di compensazione

Fino alla fine di giugno 2024 la modalità di trasmissione dei modelli di pagamento F24 comprendenti crediti da compensare avviene:

  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero;
  • anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo.

A decorrere dal 1°luglio 2024, invece, tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione devono essere eseguiti ‘esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate’.
Tale obbligo sussiste, a decorrere dalla stessa data, anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti indicati dalle legge di Bilancio 2024, ovvero i crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps e a titolo di premi e accessori nei confronti dell’Inail.
In merito all’utilizzo dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail, la manovra 2024 ha introdotto ulteriori condizioni le cui decorrenze e modalità applicative saranno definite con appositi provvedimenti.

Esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione in presenza di carichi di importo superiore a 100 mila euro

La manovra 2024 ha introdotto il comma 49-quinqies all’art. 37 del DL n. 223/2006 che stabilisce un limite all’utilizzo in compensazione dei crediti ulteriore rispetto al divieto di compensazione disposto dal D n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.

Il decreto Agevolazioni ha sostituito, con decorrenza dal 1°luglio 2024, la disposizione di cui al comma 49-quinquies. La nuova formulazione prevede che è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione della compensazione orizzontale nei casi in cui il contribuente abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a 100 mila euro.

Ai fini del raggiungimento della soglia di 100 mila euro, rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate, ivi comprese le somme oggetto gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti con termini di pagamento scaduti e non oggetto di sospensione, di rateazione o di definizione agevolata per mezzo della rottamazione-quater. Gli atti di accertamento esecutivi, invece, vi concorrono se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento.

Al sussistere delle condizioni normativamente previste alla data di trasmissione del modello F24, per il contribuente è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione ‘orizzontale’. Fa eccezione, per effetto della nuova formulazione del comma 49-quinquies, la compensazione dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail. Qualora operi il divieto, pertanto, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti Inps o Inail sia i crediti per i quali opera l’inibizione alla compensazione.

È bene ricordare che il tetto di 100 mila euro deve intendersi come limite assoluto e, quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.

La rimozione o la riduzione fino a 100 mila euro dei carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori, potrà essere conseguita dal contribuente anche per mezzo dell’utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali. Per gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione, restano ferme le disposizioni normative che consentono di avvalersi della compensazione. I debiti riguardanti tali atti, ai fini della rimozione dell’inibizione, dovranno essere estinti o ridotti esclusivamente per mezzo del relativo pagamento senza compensazione.

Il nuovo comma 49-quinquies dell’art. 37 Dl 223/2006 stabilisce che ove non trovi applicazione il divieto alle compensazioni ‘resta ferma l’applicazione dell’art. 31 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78’. In altre parole, ove l’ammontare dei carichi affidati all’agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro, ma non superiore a 100 mila euro, si applica l’art. 31, comma 1, del Dl 78/2010; qualora, invece, l’ammontare dei carichi affidati sia superiore a 100 mila euro, si applica il solo articolo 37, comma 49-quinquies Dl 223/2006.

Il divieto alle compensazioni introdotto dalla legge di Bilancio 2024 e, ridefinito dal decreto Agevolazioni, pertanto, si differenzia dal divieto di compensazione di cui all’art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010, ancora vigente, secondo il quale la compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Le due disposizioni presentano caratteristiche diverse, in particolare:

  • ai sensi dell’art. 31, comma 1, Dl 78/2010, opera il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori di ammontare superiore a 1.500 euro;
  • in forza del nuovo comma 49-quinquies dell’art. 37 Dl 223/2006 sussiste il divieto di utilizzo in compensazione di tutti i crediti (erariali e di natura agevolativa), fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 dell’art. 17 Dlgs n. 241/1997, in presenza di carichi affidati all’agente della riscossione di cui al medesimo comma 49-quinquies per importi complessivamente superiori a 100 mila euro.

L’inibizione alle compensazioni introdotta dalla novella normativa si differenzia dal divieto di compensazione di cui al citato articolo 31, comma 1, Dl 78/2010, prima di tutto, perché vieta l’utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali, ma anche di quelli aventi natura agevolativa.

Di conseguenza, se l’iscrizione a ruolo per debiti relativi a imposte erariali e accessori di ammontare complessivo superiore a 1.500 euro impedisce la compensazione dei soli crediti erariali, l’affidamento di carichi all’agente della riscossione per importi superiori a 100 mila euro, in base alla novella normativa, inibisce la compensazione ‘orizzontale’ di crediti di qualsiasi natura, fatti salvi i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 dell’art. 17 Dlgs 241/1997. Resta ferma la possibilità di estinguere i ruoli per debiti relativi a imposta erariali mediante l’utilizzo in compensazione dei soli crediti della stessa natura al fine di ridurre l’ammontare delle iscrizioni a ruolo a un importo pari o inferiore alla soglia di 100 mila euro e, conseguentemente, consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti agevolativi.


(Vedi circolare n. 16 del 2024)
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