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Trascrizione dei sequestri conservativi effettuati ai sensi degli artt. 74 e 75 del Codice di giustizia contabile a tutela delle ragioni erariali - Trattamento ai fini dell’imposta ipotecaria

Con la risoluzione n. 33/E del 2 luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al corretto trattamento, ai fini dell’imposta ipotecaria, applicabile alle trascrizioni dei sequestri conservativi effettuate ai sensi dell’artt. 74 e 75 del Codice di giustizia contabile.

L’Agenzia ha chiarito che la trascrizione dei provvedimenti di sequestro contabile, delle domande giudiziali e delle altre formalità a tutela delle ragioni del creditore, nelle procedure in cui non sia parte danneggiata lo Stato, non possono godere dell’esenzione di cui all’art. 1, comma 2, del Tuic. Tali fattispecie, trattandosi di ‘formalità richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri’, rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 15, comma 1, lett. b) del Tuic.

Il documento di prassi amministrativa sintetizza che le formalità richieste dalle Procure regionali della Corte dei conti, ad eccezione di quelle effettuate nell’interesse dello ‘Stato-persona’, che in quanto tali godono dell’esenzione dell’imposta ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Tuic, possono essere eseguite a norma dell’articolo 15 dello stesso Tuic. Eseguita la formalità, l’Ufficio procederà al recupero dei tributi contro gli obbligati al pagamento elencati all’articolo 11, comma 2, del Tuic, ovvero nei confronti del soggetto pubblico o privato a favore del quale è stata eseguita la formalità.


(Vedi risoluzione n. 33 del 2024)
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