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Chiarimenti sulla cessione a terzi del credito d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate - Art. 44-bi Dl n. 34/2019 - parziale rettifica risoluzione n. 32/E/2025

L’articolo 44-bis del decreto legge n. 34/2019 convertito, con modificazioni, nella legge n. 58/2019 dispone la disciplina agevolativa riguardante la trasformazione in crediti d'imposta delle “attività per imposte anticipate” (Deferred Tax Assets - DTA).

Il documento fornisce chiarimenti in merito all’eventualità in cui il credito d’imposta sia ceduto a terzi. Ricordiamo che gli stessi crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione o chiesti a rimborso. La cessione dei crediti d’imposta a terzi è disciplinata dagli articoli 43-bis e 43-ter del Dpr n. 602/1973.

Nei confronti dei soggetti che non appartengono allo stesso gruppo, i predetti crediti possono essere ceduti solo se previamente chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi, secondo le modalità previste dall’articolo 43-bis.

La cessione dei crediti d’imposta ex articolo 43-bis:

  • deve risultare ‘da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio’;
  • il relativo atto deve essere notificato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del cedente.

Il cessionario non può cedere ulteriormente il credito acquistato e non può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, in quanto l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione ma anche quella di utilizzo in compensazione e consente esclusivamente la monetizzazione del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso. Su tale aspetto l’Amministrazione finanziaria modifica quanto espresso con la risoluzione n. 32/E/2025. Sono salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di pubblicazione della presente risoluzione.


(Vedi risoluzione n. 73 del 2025)
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