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Istituzione del codice tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 54-bis 1 del Dpr 633/1972

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026, ha istituito quattro nuovi codici tributo per il pagamento, tramite il modello F24, degli importi dovuti a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 54-bis 1 del Dpr n. 633/1972

Con la legge n. 199/2025 il legislatore ha previsto che l’Agenzia delle Entrate può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’Iva, alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi delle procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.

Quando dai controlli eseguiti emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione viene comunicato al contribuente che, nei successivi 60 giorni, ha la possibilità di segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari. In alternativa può provvedere al versamento dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni.

Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dal decreto legislativo n. 241/1997.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 28 agosto scorso, ha stabilito che ai fini del pagamento, da effettuare mediante modello F24, oltre a non poter avvalersi della compensazione, non è possibile ricorrere alla rateazione.

Per consentire il versamento degli importi in parola, il documento di prassi amministrativa istituisce il codice tributo ‘9005’ denominato ‘Art. 54-bis. 1 Dpr 633/1972 Liquidazione dichiarazioni Iva omesse’.

La risoluzione istituisce, inoltre, altri codici tributo da utilizzare nel caso in cui il contribuente, destinatario delle predette comunicazioni, non intenda versare l’importo richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alle comunicazioni, ma intenda corrispondere solo una quota.

In questi casi si potranno utilizzare tre distinti codici tributo: ‘95AA’ per l’imposta, ‘95BB’ per gli interessi e ‘95CC’ per le sanzioni.


(Vedi risoluzione n. 34 del 2026)
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