Rassegna Stampa di Martedì, 1 Luglio , 2025
Bocciata la rettifica dell’avviamento basata su listini non indicati nell’atto |
Argomento: |
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Autore: |
Alessandro Borgoglio
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Fonte: |
Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 24
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La Ctr del Lazio, con la sentenza 1337/5/2020, ha stabilito che è illegittimo l’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro dovuta per la rettifica dell’avviamento di un bar qualora l’ufficio abbia rideterminato il valore basandosi sui listini Fimaa, non allegati all’accertamento e neppure consultabili per mancanza di riferimenti puntuali. La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e – se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente – questo deve essere allegato all’atto che lo richiama. Nel caso esaminato le Entrate non avevano allegato all’avviso di rettifica i listini pubblicati dalla Fimaa. Nell’avviso di liquidazione il Fisco si era limitato alla semplice menzione dei listini senza indicare la fonte formale da cui poter trarre la conoscenza degli elaborati utilizzati dall’ufficio. Da qui la bocciatura dell’accertamento.
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