Rassegna Stampa di Sabato, 10 Maggio , 2025
Redditometro, diritto di prova |
Argomento: |
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Autore: |
Angelo Lucarella
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Fonte: |
Italia Oggi pag: 26
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Redditometro. Con l’ordinanza n. 31844 dello scorso 24 ottobre la Corte di cassazione ha affermato che in materia di redditometro è consentito, al contribuente, provare che il reddito presunto sulla base del coefficiente non esiste o esiste in misura inferiore. I giudici di legittimità ribadiscono come la disciplina del redditometro introduce una semplice presunzione legale relativa e non fatti certi. Tale principio costituisce, tuttavia, la base di partenza del ragionamento che si amplia alla luce di un profilo probatorio importante: ‘la prova contraria non è limitata a quella prevista dal quinto comma dell’art. 38 Dpr n. 600/1973 e cioè che il maggior reddito accertato è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta. Quando si parla di redditometro non può essere ignorato che il reddito determinato in via presuntiva ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
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