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Rassegna Stampa di Martedì, 3 Marzo , 2026
 
Frode Iva, avvisi nulli per difetto di prova
Argomento:
Autore: Giuseppe D’Amico
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.pag: 22
Operazioni inesistenti. Nelle contestazioni relative a presunte operazioni inesistenti, l’onere probatorio va ripartito: tra l’amministrazione finanziaria che deve dimostrare, attraverso elementi circostanziati, la natura fittizia delle operazioni; e il contribuente che è tenuto a fornire prova contraria, che non può limitarsi alla mera esibizione delle fatture o alla regolarità formale delle scritture contabili, strumenti facilmente falsificabili e utilizzabili per far apparire reale un’operazione che non lo è. Sono questi i principi richiamati dalla Corte di giustizia tributaria della Puglia nella sentenza n. 2766/3/2025.


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