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Rassegna Stampa di Martedì, 10 Febbraio , 2026
 
Atto nullo in parte, l’ente calcola lo sgravio
Argomento:
Autore: Laura Ambrosi, Antonio Iorio
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.pag: 17
In risposta a un quesito formulato nel corso di Telefisco 2026 il ministero dell’Economia ha chiarito che nel caso in cui intervenga una sentenza definitiva del giudice tributario, che annulli in parte l’atto impositivo, l’ente ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio e, nel caso, di rimborsare l’eccedenza versata. In caso di debito residuo, dovranno essere emessi i necessari atti di liquidazione dell’importo dovuto. Al Mef era stato chiesto quale fosse l’atto con il quale l’ente locale può riliquidare l’imposta e richiederla al contribuente, a seguito di una sentenza passata in giudicato con cui il giudice tributario aveva annullato parzialmente un accertamento, disponendo a carico dell’ente l’obbligo di rideterminare l’imposta accertata.


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