Rassegna Stampa di Mercoledì, 29 Luglio , 2026
| Scritture non autenticate, controlli dall’ufficio della registrazione |
| Argomento: |
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| Autore: |
Benito Fuoco
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| Fonte: |
Italia Oggi pag: 26
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| La Corte di cassazione civile tributaria, nell’ordinanza n. 22158 del 28 giugno scorso, ha stabilito che la competenza in ordine al controllo, accertamento, liquidazione e riscossione della scrittura privata non autenticata, spetta all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale la registrazione sia stata eseguita; restando irrilevante il domicilio fiscale del contribuente, rilevante, invece, per le imposte dirette. La controversia riguardava un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società a responsabilità limitata per un contratto di locazione immobiliare, stipulato con scrittura privata non autenticata e registrato presso le Entrate di Roma.
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