Rassegna Stampa di Lunedì, 10 Agosto , 2026
| Riqualificazioni, margini stretti |
| Argomento: |
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| Autore: |
Benito Fuoco
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| Fonte: |
Italia Oggi pag: 14
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| Sulle plusvalenze da vendita di terreni edificabili la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 21690/2026, ha stabilito che il fabbricato accatastato non può mai essere considerato ‘terreno edificabile’. La distinzione tra bene edificato e non edificato è alternativa e non ammette tertium genus, sicché il Fisco non può riqualificare la vendita di un edificio come cessione di terreno edificabile; di più: la proroga dei termini di accertamento può operare solo se esiste un obbligo dichiarativo violato, ovvero se la plusvalenza è effettivamente imponibile ai sensi dell’art. 67 del Tuir.
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