Rassegna Stampa di Lunedì, 28 Settembre , 2026
| Ricorsi in appello diretti a tutti |
| Argomento: |
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| Autore: |
Benito Fuoco
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| Fonte: |
Italia Oggi pag: 10
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| La Cassazione civile tributaria dedica l’ordinanza n. 24976/2026 del 3 settembre scorso al litisconsorzio processuale per inscindibilità delle cause. Secondo i giudici di legittimità qualora il giudizio di primo grado si sia svolto con la partecipazione congiunta dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’appello investa sia il merito della pretesa tributaria sia vizi propri della cartella di pagamento, sussiste litisconsorzio processuale per inscindibilità delle cause. In tale ipotesi, l’omessa notifica dell’appello a una delle parti che ha partecipato al giudizio di primo grado non comporta l’inammissibilità del gravame, ma impone al giudice di appello di ordinare l’integrazione del contraddittorio; la mancata adozione di tale ordine determina la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo conclude, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità.
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