La descrizione operativa e i codici tributo necessari per adempiere
al termine in scadenza. |
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30 LUGLIO 2025 |
Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell’Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2025) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell’Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2025) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 4033 – Irpef acconto – prima rata
Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell’Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2025) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’addizionale regionale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell’Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2025) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale comunale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo
Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell’Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2025) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 2004 – Addizionale all’IRES – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Acconto prima rata 2006 – Addizionale all’IRES – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Saldo
Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell’Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2025) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 4003 – Addizionale all’IRPEF – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Acconto prima rata 4005 – Addizionale all’IRPEF – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Saldo
Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell’Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2025) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
Versamento da parte dei creditori pignoratizi
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell’Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2025) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 4040 – Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010
IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell’Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2025) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA
IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell’Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2025) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 4042 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO 4046 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO
IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell’Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2025) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4047 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA
CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell’Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2025) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA 1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO
IVA: versamento del saldo 2024
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell’Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2025) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2025 – 30/06/2025 maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell’Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2025) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Ires, a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 2001 – Ires acconto – prima rata 2003 – Ires – Saldo
Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell’Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2025) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 2018 – Maggiorazione IIRES – ACCONTO PRIMA RATA – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 – Maggiorazione IIRES – SALDO – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.
IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell’Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2025) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo 3812 – Irap – acconto – prima rata
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell’Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2025) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei CAF residenti, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 2728 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF
Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell’Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2025) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell’art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell’Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2025) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15% sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1854 – Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – ACCONTO PRIMA RATA – Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 1856 – Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – SALDO – Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018
Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell’Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2025) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1790 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Acconto prima rata – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Saldo – Art. 1, c.64, legge n. 190/2014
Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell’Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2025) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1793 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ACCONTO PRIMA RATA – Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – SALDO – Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011
Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell’Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2025) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1847 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale – Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171/2005
Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
CHI: Persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 che intendono esercitare l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero prevista dallo stesso art. 24-bis e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfettariamente nella misura di centomila euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all’estero, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell’articolo 43 del Codice civile successivamente all’ 11/08/2024 (data di entrata in vigore del Decreto-legge del 09/08/2024 n. 113) l’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche si applica in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di euro duecentomila per ciascun periodo d’imposta in cui è valida la predetta opzione. Nel caso, invece, di estensione ai familiari di cui all’art. 433 c.c., il pagamento dell’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a venticinquemila euro, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. N.B. Non si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472; non sarà, quindi, possibile versare l’imposta sostitutiva oltre il termine ordinariamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi, attualmente fissato al 30 giugno di ciascun anno
MODALITÀ: Modello F24-ELIDE con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24-ELIDE cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: NRPP – Imposta sostitutiva dell’IRPEF – NUOVI RESIDENTI – art. 24-bis, comma 2, del TUIR
Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
CHI: Persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che intendono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24-ter del D.P.R. n. 917 del 1986 e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Le modalità applicative del regime ex art. 24-ter del D.P.R. n. 917/1986 sono illustrate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2019 prot. 167878
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1899 – Imposta sostitutiva dell’IRPEF – PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI – art. 24-ter del TUIR.
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